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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41824/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in ordine alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato prevista dall'art.341-bis, comma 3, c.p. la questione dedotta è manifestamente infondata essendo la norma di legge chiara nel limitare l'effetto estintivo al solo caso di riparazione intervenuta "prima del giudizio", termine preclusivo univocamente riferito per interpretazione dominante alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di rito ordinario, come stabilito anche ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019 Rv. 277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in ordine alla mancata applicazione della causa di estinzione del reato prevista dall'art.341-bis, comma 3, c.p. la questione dedotta è manifestamente infondata essendo la norma di legge chiara nel limitare l'effetto estintivo al solo caso di riparazione intervenuta "prima del giudizio", termine preclusivo univocamente riferito per interpretazione dominante alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel caso di rito ordinario, come stabilito anche ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen. (Sez. 6, n. 50996 del 12/09/2019 Rv. 277443); Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41824/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris