CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39287/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità; peraltro, richiede una rivalutazione del fatto non consentita. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, ma non dice dove e perché; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata (che rileva come la mancata esibizione delle scritture contabili emerge pacificamente dal verbale di constatazione acquisito con il consenso delle parti). Anche relativamente al trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando i precedenti del ricorrente e la gravità del fatto; comunque, la pena risulta al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci