CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2021
Cassazione n. 43548/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari di Foggia convalidava il fermo disposto nei confronti del Lio per il reato di ricettazione, ma non si esprimeva sulla richiesta di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza proposta in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia che deduceva: 2.1. violazione di legge: sarebbe stata del tutto omessa la pronuncia in ordine alla richiesta di convalida dell'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4.11 collegio condivide l'orientamento secondo cui l'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", quando l'esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell'impugnazione (Sez. 6, Sentenza n. 21330 del 05/05/2015, Quaid, Rv. 263539 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042). Nel caso in esame il ricorso evidenzia un difetto di motivazione in ordine alla convalida dell'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: dal provvedimento emergono tuttavia le condizioni per ritenere legittimo l'operato della polizia giudiziaria nella applicazione della misura precautelare omessa (si descrivono con precisione le condotte di resistenza consistite nello speronamento della vettura degli operanti e nella apertura violenta di uno sportello che aveva colpito un agente). Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 2 novembre 2021