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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09714/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli,atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La. 1(... 142 C-01...;.

Va, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da AMARILDO Luca avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 21/07/2023, aveva rigettato un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del c.d.

"braccialetto elettronico": misura disposta nei confronti dell'AMARILDO in relazione alla partecipazione ad un sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), e ad una serie di reati-fine, rubricati ai capi 10), 11) e 12) della provvisoria incolpazione.

2. Ricorre per cassazione l'AMARILDO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura carceraria, ai sensi dell'art. 275 comma 3.

Si censura il richiamo a tali presunzioni, effettuato dal Tribunale senza alcun vaglio adeguato delle argomentazioni poste a sostegno dell'istanza.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, nonostante il parere favorevole espresso dal P.M.

Si lamenta il carattere astratto della valutazione, dato che il ricorrente era addetto alla preparazione dello stupefacente, e si ritiene che l'incensuratezza e la scelta del rito abbreviato consentano di superare la presunzione relativa.

Si censura altresì la carenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga, ravvisato sulla sola base dei legami dell'AMARILDO con il Paese di origine, non essendovi elementi per ritenere che egli si fosse recato in Albania per sfuggire all'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari corredati dal c.d. braccialetto elettronico.

Si censura la motivazione dell'ordinanza, in quanto nessuna apprezzabile controindicazione era rinvenibile attesa la funzione di "chimico del gruppo" svolta dal ricorrente, anche perché il pericolo di fuga risulterebbe adeguatamente presidiato dall'utilizzo del "braccialetto elettronico": si censura la motivazione anche su tale specifico aspetto, ritenuta priva di concreti elementi indicativi dell'inidoneità della misura richiesta.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza immune da censure denunciabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per ciò che riguarda i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che il Tribunale - lungi dal limitarsi ad evocare le presunzioni di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, correlate alla contestazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha ritenuto del tutto congrua l'applicazione delle predette presunzioni, disattendendo la prospettazione difensiva volta a minimizzare la figura dell'AMARILDO nell'ambito del sodalizio.

In particolare, il Collegio ha posto l'accento non solo sulla competenza e capacità palesate nella lavorazione della droga all'interno del laboratorio in uso al sodalizio, ma anche sul costante contatto sia con gli acquirenti abituali sia con il corriere del sodalizio, il quale - tra l'altro - lo aveva talora sostituito nel ruolo di chimico; inoltre, ed anzi soprattutto, il Tribunale ha richiamato le ulteriori mansioni operative svolte dall'AMARILDO nell'ambito dell'associazione, quali il ritiro di somme (decine di migliaia di Euro) provento delle transazioni illecite e il trasporto della sostanza come corriere, nonché il consistente stipendio (Euro 10.000) mensilmente percepito.

Su tali basi, il Collegio milanese ha ritenuto sussistente un concreto e grave pericolo di reiterazione, tenuto conto anche della mancata presa di distanze dal sodalizio investigato (con una breve lettera, il ricorrente si era limitato ad ammettere ciò che non poteva negare).

Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui specificamente rilevano, che la difesa non ha inteso confutare se non con generici richiami alla asseritamente marginale attività di chimico.

Si evidenzia poi che anche la motivazione inerente il pericolo di fuga appare immune da censure qui deducibili, avuto riguardo agli stabili legami del ricorrente in Albania, palesatisi in tutta la loro consistenza al momento dell'esecuzione della misura custodiale (vanamente ricercato in tutto il territorio nazionale, l'AMARILDO è stato estradato dopo la cattura in Albania: cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata).

3. Ad analoghe conclusioni di genericità, e comunque di manifesta infondatezza, deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la residua censura.

Il Tribunale di Milano - lungi dal prospettare generiche indicazioni di inadeguatezza del supporto - ha osservato, tutt'altro che illogicamente, che proprio le particolari connotazioni della principale attività di chimico addetto al taglio dello stupefacente, svolta dall'AMARILDO all'interno di un'abitazione privata, rendeva palesemente inidonea l'applicazione degli arresti domiciliari, anche se corredati dal c.d. braccialetto elettronico, a fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

Anche tale argomentazione, che all'evidenza appare tutt'altro che illogica, è rimasta priva di adeguata confutazione, essendosi la difesa ricorrente limitata ad evocare l'incensuratezza dell'AMARILDO.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'AMARILDO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 ennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano visti gli,atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; La. 1(... 142 C-01...;. Va, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., da AMARILDO Luca avverso l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 21/07/2023, aveva rigettato un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. "braccialetto elettronico": misura disposta nei confronti dell'AMARILDO in relazione alla partecipazione ad un sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), e ad una serie di reati-fine, rubricati ai capi 10), 11) e 12) della provvisoria incolpazione. 2. Ricorre per cassazione l'AMARILDO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della misura carceraria, ai sensi dell'art. 275 comma 3. Si censura il richiamo a tali presunzioni, effettuato dal Tribunale senza alcun vaglio adeguato delle argomentazioni poste a sostegno dell'istanza. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, nonostante il parere favorevole espresso dal P.M. Si lamenta il carattere astratto della valutazione, dato che il ricorrente era addetto alla preparazione dello stupefacente, e si ritiene che l'incensuratezza e la scelta del rito abbreviato consentano di superare la presunzione relativa. Si censura altresì la carenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga, ravvisato sulla sola base dei legami dell'AMARILDO con il Paese di origine, non essendovi elementi per ritenere che egli si fosse recato in Albania per sfuggire all'esecuzione dell'ordinanza cautelare. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari corredati dal c.d. braccialetto elettronico. Si censura la motivazione dell'ordinanza, in quanto nessuna apprezzabile controindicazione era rinvenibile attesa la funzione di "chimico del gruppo" svolta dal ricorrente, anche perché il pericolo di fuga risulterebbe adeguatamente presidiato dall'utilizzo del "braccialetto elettronico": si censura la motivazione anche su tale specifico aspetto, ritenuta priva di concreti elementi indicativi dell'inidoneità della misura richiesta. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza immune da censure denunciabili in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che il Tribunale - lungi dal limitarsi ad evocare le presunzioni di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, correlate alla contestazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha ritenuto del tutto congrua l'applicazione delle predette presunzioni, disattendendo la prospettazione difensiva volta a minimizzare la figura dell'AMARILDO nell'ambito del sodalizio. In particolare, il Collegio ha posto l'accento non solo sulla competenza e capacità palesate nella lavorazione della droga all'interno del laboratorio in uso al sodalizio, ma anche sul costante contatto sia con gli acquirenti abituali sia con il corriere del sodalizio, il quale - tra l'altro - lo aveva talora sostituito nel ruolo di chimico; inoltre, ed anzi soprattutto, il Tribunale ha richiamato le ulteriori mansioni operative svolte dall'AMARILDO nell'ambito dell'associazione, quali il ritiro di somme (decine di migliaia di Euro) provento delle transazioni illecite e il trasporto della sostanza come corriere, nonché il consistente stipendio (Euro 10.000) mensilmente percepito. Su tali basi, il Collegio milanese ha ritenuto sussistente un concreto e grave pericolo di reiterazione, tenuto conto anche della mancata presa di distanze dal sodalizio investigato (con una breve lettera, il ricorrente si era limitato ad ammettere ciò che non poteva negare). Si tratta di un percorso argomentativo ampiamente idoneo ai fini che qui specificamente rilevano, che la difesa non ha inteso confutare se non con generici richiami alla asseritamente marginale attività di chimico. Si evidenzia poi che anche la motivazione inerente il pericolo di fuga appare immune da censure qui deducibili, avuto riguardo agli stabili legami del ricorrente in Albania, palesatisi in tutta la loro consistenza al momento dell'esecuzione della misura custodiale (vanamente ricercato in tutto il territorio nazionale, l'AMARILDO è stato estradato dopo la cattura in Albania: cfr. pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 3. Ad analoghe conclusioni di genericità, e comunque di manifesta infondatezza, deve pervenirsi anche per ciò che riguarda la residua censura. Il Tribunale di Milano - lungi dal prospettare generiche indicazioni di inadeguatezza del supporto - ha osservato, tutt'altro che illogicamente, che proprio le particolari connotazioni della principale attività di chimico addetto al taglio dello stupefacente, svolta dall'AMARILDO all'interno di un'abitazione privata, rendeva palesemente inidonea l'applicazione degli arresti domiciliari, anche se corredati dal c.d. braccialetto elettronico, a fronteggiare il pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Anche tale argomentazione, che all'evidenza appare tutt'altro che illogica, è rimasta priva di adeguata confutazione, essendosi la difesa ricorrente limitata ad evocare l'incensuratezza dell'AMARILDO. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà dell'AMARILDO, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16 ennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] t
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