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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2022

ECLI:EU:C:2022:981
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0470 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 dicembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica» Nella causa C‑470/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 28 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2020, nel procedimento

AS [OSCURATO:PERSONA],

OÜ [OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della prima sezione, P.G.

Xuereb, A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2022, considerate le osservazioni presentate: – per la OÜ [OSCURATO:PERSONA], da H. Jürimäe e T. Laasik, vandeadvokaadid; – per la AS [OSCURATO:PERSONA], da K. Laidvee e A. Sigal, vandeadvokaadid; – per il governo estone, da N. Grünberg e M. Kriisa, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz e E. Randvere, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), nonché del punto 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ( GU 2014, C 200, pag. 1 ; in prosieguo: la «disciplina del 2014»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie, di cui la prima vede contrapposta l’AS [OSCURATO:PERSONA] all’AS [OSCURATO:PERSONA], l’autorità estone incaricata della concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili, e la seconda, la OÜ [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in merito all’ottenimento, da parte di dette società, dell’aiuto di cui trattasi.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento 2015/1589 3 Ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) b) “aiuti esistenti”: i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 1994, C 241, pag. 21 , e GU 1995, L 1, pag. 1 )], il punto 3 e l’appendice dell’allegato IV dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 2003, L 236, pag.33 )] e i punti 2 e 3, lett. b) e l’appendice dell’allegato V dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 2005, L 157, pag. 203 )], i punti 2 e 3, lett. b) e l’appendice dell’allegato IV dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2012, L 112, pag. 21 )], tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore; ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; iii) gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 [del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 1999, L 83, pag.1 ], o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento [n. 659/1999], ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (...)».

Disciplina del 2014 4 I punti da 49 a 52 della disciplina del 2014 enunciano quanto segue: «(49) Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione.

Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto.

Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. (50) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio.

In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno. (51) [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a presentare una domanda di aiuto e ad utilizzarla.

Il modulo di domanda di aiuto contiene come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili.

Nella domanda i beneficiari devono descrivere la situazione in assenza di aiuti, ossia una situazione considerata come scenario controfattuale, oppure lo scenario o il progetto alternativo.

Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (...) (52) Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto.

Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario. (...)».

Le decisioni del 2014 e del 2017 5 Con la sua decisione del 28 ottobre 2014, relativa a un regime di aiuti a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione efficiente (aiuto di Stato SA.36023) ( GU 2015, C 44, pag. 2 ; in prosieguo: la «decisione del 2014»), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il regime di aiuti estone, pur violando l’obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, soddisfaceva le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ( GU 2001, C 37, pag. 3 ), dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ( GU 2008, C 82, pag. 1 ), nonché la disciplina del 2014, sicché il regime di cui trattasi era compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 6 Con la sua decisione del 6 dicembre 2017, relativa alle modifiche del regime di aiuti estone a favore delle fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione (aiuto di Stato SA.47354) ( GU 2018, C 121, pag. 7 , in prosieguo: la «decisione del 2017»), la [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che la Repubblica di Estonia aveva dato esecuzione alle modifiche apportate al regime di aiuti oggetto della decisione del 2014 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha deciso che il regime di aiuti risultante da dette modifiche era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

Diritto estone 7 Gli articoli 59, 59 1 e 108 dell’elektrituruseadus (legge sul mercato dell’energia elettrica) (RT I 2015, 43; in prosieguo: l’«ELTS») prevedono quanto segue: «Articolo 59 L’aiuto (1) Il produttore ha diritto di ottenere dal gestore della rete di trasmissione un aiuto: 1) per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili mediante uso di un impianto di produzione la cui potenza netta non superi 100 [megawatt (MW)]; 2) per la produzione di energia elettrica, a partire dal 1 o luglio 2010, qualora abbia utilizzato a tal fine biomassa in cogenerazione, a meno che l’energia elettrica non sia stata prodotta a partire dalla biomassa nell’ambito del processo di condensazione, nel qual caso l’aiuto non è concesso.

Su proposta del [OSCURATO:PERSONA] competente, il governo della Repubblica di Estonia stabilisce, mediante regolamento, le norme dettagliate relative alla cogenerazione. [OSCURATO:PERSONA] competente invia al governo della Repubblica di Estonia la sua proposta in merito alle norme dettagliate relative alla cogenerazione basandosi sulla proposta formulata dall’autorità estone garante della concorrenza; (...) 4) per la produzione di energia elettrica, qualora abbia utilizzato a tal fine, nell’ambito di un processo efficace di cogenerazione, un impianto di produzione, la cui potenza elettrica non superi 10 MW; (...) Articolo 59 1 Le condizioni dell’aiuto (1) L’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 59 della presente legge è subordinato alle seguenti condizioni: 1) l’energia elettrica è prodotta da un impianto di produzione conforme ai requisiti della presente legge e del codice di rete; 2) il produttore adempie agli obblighi di cui al capo 4 e all’articolo 58 della presente legge. (2) Il produttore non beneficia dell’aiuto: 1) alle condizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, punto [5], della presente legge, se il prezzo delle quote di emissione di gas a effetto serra è inferiore a [dieci] euro per tonnellata di [biossido di carbonio (CO2)]; 2) ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, punto [1], della presente legge, per l’energia elettrica prodotta da un impianto di produzione la cui potenza messa a disposizione dà al produttore la possibilità di beneficiare dell’aiuto ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, punto [4, 5 o 6]; 3) se lo Stato ha erogato al produttore di energia eolica l’aiuto all’investimento per lo stesso impianto di produzione; 4) se il produttore è privo delle autorizzazioni ambientali necessarie per la produzione di energia elettrica o non rispetta le condizioni afferenti a dette autorizzazioni; 5) per l’energia elettrica prodotta ai fini dell’approvvigionamento proprio della centrale elettrica. (3) La domanda di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della presente legge comprende i dati degli impianti di produzione, le indicazioni previste dalla legislazione per l’ottenimento dell’aiuto e le informazioni richieste dal gestore della rete di trasmissione per risalire alla provenienza dell’energia elettrica nel caso in cui non sia possibile determinare senza ambiguità tale provenienza e la quantità di energia elettrica. (...) Articolo 108 Periodo di ammissibilità dell’aiuto (1) L’aiuto di cui all’articolo 59, paragrafo 1, punti da [1 a 4], della presente legge può essere erogato entro 12 anni dall’avvio della produzione e quello di cui al punto [5] può essere erogato entro un termine di 20 anni.

L’aiuto, di cui all’articolo 59, per l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili da un impianto di produzione messo in funzione anteriormente al 1 o gennaio 2002 può essere erogato fino al 31 dicembre 2012. (...) (3) La data corrispondente all’avvio della produzione di cui sopra è la data in cui l’impianto di produzione conforme immette per la prima volta energia elettrica nella rete o in una linea diretta. (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 8 Dal 2001 al 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto energia elettrica nella centrale idroelettrica di Joaveski (Estonia), utilizzando due impianti di produzione di una potenza di rispettivamente 100 kilowatt (kW) e 200 kW.

Tra il 2001 e il 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’aiuto alle energie rinnovabili previsto dal regime di aiuti estone di cui trattasi.

Nel 2015, tale società ha sostituito i suddetti impianti di produzione con un nuovo complesso turbine-generatore di una potenza pari a 200 kW, installato sulla vecchia diga della centrale, di modo che, sugli impianti preesistenti, vi fosse un solo punto di misurazione.

Il 21 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] i dati del nuovo impianto al fine di ottenere l’aiuto alle energie rinnovabili.

Tale domanda è stata respinta in base al rilievo che l’aiuto di cui trattasi poteva essere erogato solo, da un lato, in riferimento all’energia prodotta da un impianto di produzione del tutto nuovo e, dall’altro, al fine di favorire l’accesso al mercato di nuovi operatori e non per sostenere in maniera permanente i produttori di energia elettrica. 9 Dal 2004 al 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto energia elettrica in una centrale idroelettrica di Pikru (Estonia), mediante una turbina con una potenza di 15 kW.

A partire dal 2009 è entrata in funzione una nuova turbina con una potenza di 45 kW.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’aiuto alle energie rinnovabili nel periodo compreso tra il 2004 e il 2015.

La domanda di aiuti presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] nel 2016, relativa all’energia prodotta con la nuova turbina, è stata respinta, in sostanza, per le stesse ragioni esposte da tale autorità riguardo alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 10 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambe proposto ricorso avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che negano loro la concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallin, Estonia).

A seguito delle decisioni del 10 ottobre 2017 e del 27 ottobre 2017 con le quali tale giudice ha respinto i suddetti ricorsi, le società succitate hanno interposto appello avverso tali decisioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallin, Estonia).

In seguito al rigetto di detti appelli, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio. 11 Quest’ultimo ritiene che la soluzione delle controversie nei procedimenti principali dipenda dalla questione se, ai fini della concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili, occorra prendere in considerazione, quale «data di avvio della produzione», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS, unicamente la data dell’avvio iniziale della produzione nella centrale interessata o se la semplice sostituzione di un «impianto di produzione» ad un altro impianto esistente consenta di ritenere che sia stato realizzato un nuovo «avvio della produzione». 12 Il giudice del rinvio ritiene altresì che, ai fini della soluzione delle controversie nei procedimenti principali, occorra tener conto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 13 A tal riguardo, la Riigikohus (Corte suprema) rileva, in primo luogo, che gli articoli 59 e 59 1 dell’ELTS si fondano sul principio secondo cui la domanda di aiuto deve essere presentata dopo l’installazione dell’impianto di produzione oggetto dell’aiuto e che gli operatori hanno il diritto di beneficiare dell’aiuto non appena soddisfano le condizioni previste dalla normativa estone, in quanto le autorità nazionali non dispongono di alcun margine di discrezionalità al riguardo.

Il giudice del rinvio indica che una siffatta normativa è stata considerata compatibile con il mercato interno dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sua decisione del 2014 e la sua decisione del 2017, ha convalidato i diversi regimi estoni di aiuto alle energie rinnovabili attuate dal 2003. 14 Ciò premesso, il giudice del rinvio rileva che, conformemente al punto 50 della disciplina del 2014, un aiuto è privo di effetto di incentivazione – essendo tale effetto una delle condizioni per considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno – in tutti i casi in cui il beneficiario ha presentato la sua domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l’inizio dei lavori connessi al progetto in questione.

Si pone quindi la questione di una possibile tensione tra la decisione del 2014 e la decisione del 2017, da un lato, e la disciplina del 2014, dall’altro, per quanto riguarda la valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto alle energie rinnovabili previsto dal regime di aiuti estone.

Infatti, in tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di fatto ammesso la possibilità di presentare la domanda di aiuto anche dopo l’installazione dei nuovi impianti di produzione di cui trattasi. 15 Inoltre, detto giudice ricorda che, nel corso del procedimento principale, esso ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] un parere, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, reso da tale istituzione nel 2020, riguardante in particolare la questione se un aiuto la cui domanda sia stata presentata nel 2016 potesse essere considerato come avente un effetto di incentivazione anche nel caso in cui l’impianto di produzione collegato alla domanda di aiuto fosse stato installato e messo in funzione prima della presentazione della domanda di aiuto.

Orbene, in tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non potevano beneficiare dell’aiuto di cui trattasi alla luce della disciplina del 2014, in quanto tali società avevano depositato la domanda di aiuto dopo l’installazione dei nuovi impianti di produzione, il che dimostrerebbe che esse erano pronte a realizzare il progetto di cui trattasi anche in mancanza dell’aiuto in esame. 16 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel suddetto parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che una società nella stessa situazione di quella della [OSCURATO:PERSONA], che avesse intrapreso i lavori di installazione dei nuovi impianti di produzione al fine di conformarsi ai cambiamenti delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica, non avrebbe diritto all’erogazione dell’aiuto alle energie rinnovabili.

Infatti, in ogni caso, tali lavori avrebbero dovuto essere realizzati in quanto imposti da una normativa dello Stato membro interessato, cosicché l’aiuto non presenterebbe alcun effetto di incentivazione. 17 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, senza la prospettiva di ottenere l’aiuto alle energie rinnovabili, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata costretta a cessare la produzione di energia elettrica a causa di detti cambiamenti delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica e che, di conseguenza, l’aiuto in esame, che ha consentito a tale società di sostituire il suo impianto di produzione, avrebbe effettivamente un effetto di incentivazione.

A tale riguardo, detto giudice rileva che, nei limiti in cui l’ELTS prevede che ogni richiedente che soddisfi le condizioni di legge possa pretendere l’aiuto, la ragione che ha indotto il produttore ad installare un nuovo impianto di produzione non può assumere rilevanza ai fini della concessione dell’aiuto. 18 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva, come risulta dalla decisione del 2014, che la Repubblica di Estonia aveva previsto due regimi di aiuti alle energie rinnovabili.

Conformemente al primo regime (in prosieguo: il «regime preesistente»), solo i produttori esistenti che avevano avviato la produzione di energia elettrica entro il 1 o marzo 2013 potevano essere ammessi a beneficiare dell’aiuto, che era concesso automaticamente una volta soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

Il giudice del rinvio precisa che tale regime avrebbe dovuto essere applicato fino al 31 dicembre 2014.

In base al secondo regime (in prosieguo: il «nuovo regime»), a decorrere dal 1 o gennaio 2015, i produttori che avevano avviato la loro produzione dopo il 1 o marzo 2013 potevano ottenere un aiuto solo nell’ambito di una procedura di gara competitiva. 19 Orbene, la Repubblica di Estonia non ha adottato i provvedimenti legislativi che avrebbero consentito l’attuazione del nuovo regime e ha continuato ad applicare il regime preesistente sino al 2017, consentendo così anche ai produttori che avevano avviato la produzione dopo il 1 o marzo 2013 di beneficiare dell’aiuto.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente constatato, nella sua decisione del 2017, che la Repubblica di Estonia aveva violato il divieto di esecuzione degli aiuti di Stato previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 20 Nel caso di specie, si porrebbe quindi la questione di determinare, alla luce della distinzione tra «aiuti esistenti» e «nuovi aiuti», stabilita dal regolamento 2015/1589, se, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente – ossia il regime preesistente – sia le sue modifiche previste – ossia il nuovo regime – e in cui lo Stato membro abbia continuato ad applicare il regime preesistente dopo la data indicata da tale Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA], l’aiuto di cui trattasi debba essere qualificato come «aiuto esistente» o «aiuto nuovo». 21 In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che il regime preesistente potesse essere considerato legale, dopo il 31 dicembre 2014, solo in forza dell’adozione della decisione del 2017, si porrebbe la questione se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] potessero beneficiare dell’aiuto sin dal 2016, vale a dire a partire dal momento in cui tali società hanno chiesto la concessione di quest’ultimo.

In concreto, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] decidesse a posteriori di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le società che possono beneficiare di un aiuto al funzionamento hanno il diritto di chiedere l’erogazione dell’aiuto per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], se le norme nazionali lo consentono. 22 Infine, in quinto luogo, per quanto riguarda in particolare la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ricorda che tale società ha installato, nel 2009, un nuovo impianto di produzione e che, nel 2016, ha chiesto l’aiuto in questione per l’energia elettrica prodotta da tale impianto.

Nell’ipotesi in cui la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali fosse tale da far ritenere che, tra il 2015 e il 2017, il regime preesistente costituisse un regime di aiuti illegale a causa della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il giudice del rinvio ritiene che non sarebbe comunque necessario respingere la domanda di aiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto i suoi impianti di produzione sono stati installati nel 2009, vale a dire in un momento in cui il regime preesistente sarebbe stato convalidato dalla dichiarazione di compatibilità di tale regime con il mercato interno contenuta nella decisione del 2014.

Si porrebbe, quindi, la questione se l’[OSCURATO:PERSONA], la quale, da un lato, aveva avviato la realizzazione di un progetto che soddisfaceva le condizioni ritenute compatibili con il mercato interno al momento in cui un regime di aiuti era legalmente attuato ma che, dall’altro, aveva presentato la sua domanda di aiuto soltanto nel 2016, sarebbe interessata dal divieto di esecuzione degli aiuti previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 23 In tale contesto, il Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare il requisito dell’effetto di incentivazione previsto nel punto 50 della disciplina del 2014, debbano essere interpretate nel senso che risulti conforme a tali disposizioni un regime di aiuti che consente a un produttore di energia da fonti rinnovabili di richiedere l’erogazione di un aiuto di Stato dopo che sono stati avviati i lavori per un progetto se una disposizione nazionale riconosce un diritto all’aiuto a tutti i produttori che soddisfano i requisiti fissati nella legge e non riconosce all’autorità competente alcun potere discrezionale al riguardo. 2) Se l’effetto di incentivazione di un aiuto sia in ogni caso escluso ove l’investimento, alla base dell’aiuto, sia stato effettuato in ragione di una modifica dei presupposti di un’autorizzazione ambientale, e ciò anche laddove, come nel caso di specie, il richiedente avrebbe verosimilmente cessato la propria attività a causa dei più stringenti requisiti per l’autorizzazione, se non avesse ottenuto l’aiuto di Stato. 3) Se, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Corte nella [causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados ( C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punti 49 e 50 )], in un caso in cui la [OSCURATO:PERSONA], come nella specie, con una decisione in materia di aiuti abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente, sia le previste modifiche, e lo Stato abbia indicato, segnatamente, che il regime di aiuti esistente troverebbe applicazione solo sino a una determinata data di riferimento, sussista un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento [2015/1589], qualora il regime di aiuti in essere sulla base delle disposizioni vigenti venga applicato dallo Stato oltre la data di riferimento indicata. 4) Se, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso ex post di non sollevare obiezioni contro un regime di aiuti applicato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le persone che hanno diritto a un aiuto al funzionamento possano chiedere l’erogazione dell’aiuto anche per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], a condizione che le disposizioni procedurali nazionali lo consentano. 5) Se un richiedente, che abbia fatto domanda di aiuto al funzionamento nel quadro di un regime di aiuti e abbia iniziato la realizzazione di un progetto che soddisfa condizioni ritenute compatibili con il mercato interno in un momento in cui il regime di aiuti era legittimamente applicato, ma abbia presentato la richiesta di aiuti di Stato allorquando il regime di aiuti era stato prorogato senza che la [OSCURATO:PERSONA] ne venisse informata, abbia diritto all’aiuto a prescindere dalla disciplina di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE».

Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 24 Come indicato dal giudice del rinvio, la questione se, nell’ambito dei procedimenti principali, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] possano aver diritto all’aiuto alle energie rinnovabili di cui trattasi nel procedimento principale dipende, in particolare, dall’interpretazione delle nozioni di «impianto di produzione» e di «avvio della produzione», di cui rispettivamente all’articolo 59 1 e all’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS.

In particolare, secondo tale giudice, spetta ad esso stabilire se solo la data dell’avvio iniziale della produzione in una centrale idroelettrica debba essere considerata come la «data di avvio della produzione», ai sensi di tale disposizione, o se la data in cui interviene una semplice sostituzione di un «impianto di produzione» a un impianto esistente possa essere considerata anche come la «data di avvio della produzione», ai sensi delle disposizioni applicabili. 25 A tal riguardo, va rilevato, da una parte, come emerge da una giurisprudenza costante, che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione della normativa nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21 , EU:C:2022:644 , punto 64 ).

D’altra parte, occorre ricordare che la data dell’«avvio della produzione» di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS è stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 2014 e nella decisione del 2017, adottate sulla base dei regimi di aiuti notificati dalla Repubblica di Estonia, per stabilire il dies a quo del periodo durante il quale un operatore economico può beneficiare di un aiuto di Stato nell’ambito del regime preesistente.

In particolare, tali decisioni hanno fissato condizioni per la concessione dell’aiuto, tra cui quella che prevede che l’aiuto non possa essere erogato dopo il decorso di un periodo di dodici anni dall’avvio della produzione. 26 Date siffatte circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, occorre sottolineare che, nell’ambito del suo potere discrezionale, il giudice del rinvio è tenuto a rispettare la decisione del 2014 e la decisione del 2017.

Peraltro, tale giudice dovrà altresì prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo la quale la portata di una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro deve essere determinata non solo riferendosi al testo stesso di detta decisione, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑537/08 P , EU:C:2010:769 , punto 44 ).

Sulla prima questione 27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i punti 49 e 50 della disciplina del 2014 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consente al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche se la domanda è stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi. 28 Dal punto 49 della disciplina del 2014 risulta che gli aiuti alle energie rinnovabili possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se hanno un effetto d’incentivazione.

Tale effetto si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare il proprio comportamento e tale cambiamento non si produrrebbe in mancanza dell’aiuto.

Così, secondo il punto 50 della disciplina di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia presentato la sua domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l’inizio dei lavori connessi al progetto di cui trattasi. 29 Per quanto riguarda la portata di un atto come la disciplina del 2014, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale.

Nell’esercizio di tale potere discrezionale, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punti da 37 a 39 ). 30 Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno applicate ai casi a cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, per violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.

Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non può rinunciare, mediante l’adozione di norme di comportamento, all’esercizio del potere discrezionale che le conferisce l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

L’adozione di un documento quale la disciplina del 2014 non dispensa dunque la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di motivare eventualmente il proprio rifiuto di accogliere una richiesta del genere (v., per analogia, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punti 40 e 41 ). 31 Da quanto precede risulta, da un lato, che l’adozione delle norme di comportamento contenute nella citata disciplina del 2014 ha avuto un effetto circoscritto all’autolimitazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del proprio potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aiuto di Stato che è conforme a dette norme, quest’ultima, in linea di principio, deve autorizzare tale progetto.

D’altro lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la facoltà di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] progetti di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detta disciplina e la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare progetti siffatti in circostante eccezionali (v., per analogia, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 43 ). 32 Ne consegue che la disciplina del 2014 non è idonea a creare obblighi autonomi a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma si limita a prevedere condizioni volte a garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti alle energie rinnovabili, di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti da 29 a 31 della presente sentenza, nell’esercizio del potere discrezionale di cui essa dispone in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] agisce nell’ambito di tale potere discrezionale dichiarando compatibile con il mercato interno un regime di aiuti per il quale il rispetto del requisito dell’effetto di incentivazione è garantito in modo diverso dalla presentazione della domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori. 33 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che i punti 49 e 50 della disciplina del 2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi.

Sulla seconda questione 34 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disciplina del 2014 debba essere interpretata nel senso che un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione qualora l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi. 35 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo i punti 51 e 52 della disciplina del 2014, al momento della domanda di aiuto, i richiedenti devono descrivere, nel formulario adottato dalle autorità competenti, quale sarebbe la loro situazione in mancanza dell’aiuto, in quanto tale situazione costituisce lo scenario controfattuale.

Inoltre, quando riceve la domanda, l’autorità competente deve valutare la credibilità di detto scenario e confermare che l’aiuto possiede l’effetto di incentivazione richiesto.

Uno scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario. 36 Pertanto, dalla formulazione di detti punti non risulta che l’aiuto richiesto, al fine di realizzare un investimento necessario affinché un operatore economico soddisfi le condizioni, più restrittive, previste per il rilascio di un’autorizzazione ambientale, sia privo, in ogni caso, di effetto di incentivazione.

In tali circostanze, occorre considerare che il cambiamento delle condizioni previste per il rilascio di una siffatta autorizzazione, nell’ipotesi in cui l’aiuto non dovesse essere erogato, è uno degli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione nell’ambito della valutazione della credibilità dello scenario controfattuale. 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], che è l’unica ricorrente nel procedimento principale interessata alla seconda questione pregiudiziale, da un lato, ha realizzato un investimento consistente nella sostituzione dell’impianto esistente con un impianto di produzione al fine di soddisfare le nuove condizioni imposte dalla normativa estone per il rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica e, dall’altro, afferma che tale investimento sarebbe stato reso possibile unicamente grazie alla prospettiva dell’erogazione dell’aiuto alle energie rinnovabili. 38 Ciò posto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, spetterà al giudice del rinvio determinare la credibilità dello scenario controfattuale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, verificare la probabilità che tale società abbia cessato la propria attività in caso di mancato ottenimento dell’aiuto di cui trattasi.

Nell’ambito di tale valutazione, il giudice del rinvio è tenuto, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, al rispetto delle condizioni stabilite nella decisione del 2014 e nella decisione del 2017.

Spetta a tale giudice, nell’ambito dell’esame della credibilità di detto scenario, analizzare un complesso di elementi pertinenti nonché dati quali le entrate e le spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato, in mancanza dell’aiuto, per produrre energia elettrica conformemente alle nuove condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale di cui trattasi. 39 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la disciplina del 2014 deve essere interpretata nel senso che un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi.

Sulla terza questione 40 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata constatata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], debba essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia stato applicato oltre la data in cui lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione dell’aiuto conclusosi con detta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime. 41 Occorre ricordare che l’articolo 1, lettera b), del regolamento 2015/1589 elenca le situazioni in cui un aiuto di Stato deve essere qualificato come «aiuto esistente».

In particolare, dall’articolo 1, lettera b), punto ii), di tale regolamento risulta che qualsiasi aiuto autorizzato, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio, costituisce un aiuto esistente.

Inoltre, l’articolo 1, lettera c), di detto regolamento definisce come nuovi aiuti i «regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 42 A tal riguardo, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti statali, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi.

Mentre gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato la loro incompatibilità, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli stessi non si può dare esecuzione prima che la procedura non abbia condotto a una decisione finale (sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 43 Peraltro, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la compatibilità di un aiuto con il mercato interno si fonda sull’esame dei dati economici e delle circostanze presenti sul mercato in questione nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione e tiene conto, in particolare, della durata prevista per la concessione di tale aiuto.

Di conseguenza, la durata di validità di un aiuto esistente costituisce un elemento idoneo a influenzare la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno (sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 49 ). 44 Pertanto, la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente deve essere considerata come una modifica di un aiuto esistente e costituisce, pertanto, in applicazione dell’articolo 1, lettera c) del regolamento 2015/1589, un aiuto nuovo (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata). 45 Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta, in primo luogo, che la Repubblica di Estonia ha indicato, nell’ambito del procedimento relativo alla valutazione della compatibilità del regime preesistente con il mercato interno, che tale regime doveva essere attuato solo fino al 31 dicembre 2014, in secondo luogo, che è tenendo conto di tale data che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto la sua valutazione nella decisione del 2014 e, in terzo luogo, che la Repubblica di Estonia ha mantenuto in vigore tale regime nel corso degli anni 2015 e 2016, ossia dopo il 31 dicembre 2014. 46 Pertanto, alla luce della definizione della nozione di aiuto esistente, ricordata al punto 41 della presente sentenza, e della giurisprudenza della Corte menzionata ai punti 43 e 44 di quest’ultima, occorre constatare che il regime preesistente poteva essere qualificato, dopo l’adozione della decisione del 2014 e fino al 31 dicembre 2014, come aiuto esistente, in quanto la sua compatibilità con il mercato interno era stata dichiarata in detta decisione. 47 Per contro, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, nella quale è stata dichiarata la compatibilità di tale regime con il mercato interno anche dopo la proroga del suo periodo di validità, esso deve essere qualificato come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, e avrebbe quindi dovuto essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 48 Tenuto conto di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA], deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia applicato oltre la data che lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione di tale aiuto conclusosi con la suddetta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime.

Sulle questioni quarta e quinta 49 Con le sue questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia accolta la domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, nonostante la violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno e, dall’altro, quando detto operatore ha chiesto l’aiuto in un momento in cui questo era illegale, non essendo stato notificato alla suddetta istituzione, sebbene l’investimento al quale l’aiuto era legato sia stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, poiché la sua compatibilità con il mercato interno era stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Sulla ricevibilità 50 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le questioni quarta e quinta sono ipotetiche e che, di conseguenza, esse non sono ricevibili, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero diritto ad alcun aiuto nell’ambito del regime preesistente o del nuovo regime.

Infatti, tali società avrebbero già beneficiato dell’aiuto in questione per un periodo superiore a dodici anni a decorrere dall’avvio della produzione di energia elettrica nelle loro rispettive centrali, periodo che costituisce, secondo la normativa estone, la durata massima in cui i produttori di energia possono ricevere l’aiuto di cui trattasi. 51 Occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 2 giugno 2022, SR (Spese di traduzione in un procedimento civile), C‑196/21 , EU:C:2022:427 , punto 25 ]. 52 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la risposta alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] possano essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato, sulla base della valutazione del contesto fattuale e delle disposizioni di diritto nazionale che devono essere effettuate dal giudice nazionale, richiede l’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Inoltre, non risulta in modo manifesto che tale questione non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 53 Ne consegue che la quarta e la quinta questione sono ricevibili.

Nel merito 54 In via preliminare, occorre rilevare, come risulta dalla risposta alla terza questione, che il regime preesistente può essere qualificato, tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, e che tale aiuto, essendo stato attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, può essere considerato illegale durante tale periodo.

È solo dopo la dichiarazione, nella decisione del 2017, della compatibilità di tale regime con il mercato interno che detto regime può essere qualificato come «aiuto esistente», a norma dell’articolo 1, lettera b), del regolamento in parola. 55 Il divieto previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 108 TFUE mira poi a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un termine ragionevole per esaminare in dettaglio il progetto in questione e, se del caso, avviare il procedimento previsto al paragrafo 2 di tale articolo.

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce così un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06 , EU:C:2008:79 , punti 36 e 37 ). 56 In una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a un aiuto cui era stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato una decisione finale in cui ha concluso per la compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE, la Corte ha statuito che la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto di esecuzione sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, ultimo periodo, TFUE.

Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, di tale disposizione e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 57 In una situazione del genere, il diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di disporre i provvedimenti atti a rimediare effettivamente agli effetti dell’illegalità.

Infatti, qualora, nell’ambito di un progetto di aiuto compatibile o meno con il mercato interno, l’inosservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non comportasse rischi o sanzioni superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri a procedere alla notifica e attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto – così come sarebbe fortemente ridotta, di conseguenza, la portata del controllo della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi citata). 58 Ciò premesso, occorre operare una distinzione, quanto agli effetti dell’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tra il recupero dell’aiuto illegale e il versamento di interessi per il periodo di illegalità di tale aiuto (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 59 Da un lato, per quanto riguarda il recupero dell’aiuto illegale, l’obiettivo di garantire che un aiuto incompatibile non sarà mai attuato, sul quale si fonda l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto che non è stato notificato, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione finale che conclude per la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno.

Di conseguenza, il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di detto aiuto (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 60 D’altro lato, il giudice nazionale è tenuto, in applicazione del diritto dell’Unione, a ordinare al beneficiario dell’aiuto il versamento di interessi per il periodo in cui si è protratta l’illegalità dell’aiuto di cui trattasi.

Tale obbligo gravante sul giudice nazionale deriva dal fatto che l’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE procura al suo beneficiario un vantaggio indebito consistente, in primo luogo, nel mancato versamento degli interessi che tale soggetto avrebbe dovuto pagare sull’importo corrispondente all’aiuto compatibile in questione qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il suddetto periodo di illegalità dell’aiuto di cui trattasi.

Infatti, l’illegalità di tale aiuto avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporre detti operatori al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di far loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di quest’ultimo (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata). 61 Nei limiti in cui, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti 59 e 60 della presente sentenza, non è escluso che un operatore economico possa beneficiare del versamento prematuro dell’aiuto attuato in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione finale che concluda per la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, tale disposizione non osta neppure a che detto operatore ottenga tale aiuto per il periodo anteriore a una siffatta decisione della [OSCURATO:PERSONA], a partire dal momento in cui tale operatore ha chiesto l’erogazione dell’aiuto. 62 Parimenti, qualora, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato a posteriori la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e, dall’altro, nessun aiuto sia stato erogato ad un operatore economico nel corso del periodo in cui detto aiuto dovrebbe essere considerato illegale a causa della violazione dell’obbligo previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale operatore non può essere tenuto al pagamento di interessi per il periodo di illegalità del medesimo aiuto, quali previsti dalla giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza.

Infatti, in una situazione del genere, non occorrerebbe rimediare agli effetti dell’illegalità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 57 della presente sentenza. 63 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la situazione sottesa alla quarta questione pregiudiziale, che riguarda solo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione di rinvio risulta che nessun aiuto è stato erogato a tale società nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017. 64 Pertanto, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio trarre le conseguenze dalle considerazioni esposte ai punti 61 e 62 della presente sentenza per quanto riguarda la possibilità per tale società di ottenere l’aiuto di cui trattasi nell’ambito del regime preesistente, per il periodo compreso tra il 1 o dicembre 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. 65 In secondo luogo, per quanto riguarda la quinta questione pregiudiziale, che riguarda la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 60 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare, se tale società abbia percepito aiuti ai fini dell’installazione, nel 2009, dell’impianto di produzione di cui trattasi, in un periodo in cui il regime preesistente non era stato dichiarato compatibile con il mercato interno dalla decisione del 2014, ai fini dell’eventuale recupero degli interessi sulle somme percepite da tale società a titolo di detto regime di aiuti. 66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’accoglimento della domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, e, dall’altro, qualora il suddetto operatore abbia chiesto l’aiuto in un momento in cui esso era illegale, non essendo stato notificato a detta istituzione, mentre invece l’investimento a cui l’aiuto era collegato è stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, essendo stata dichiarata la sua compatibilità con il mercato interno con decisione della [OSCURATO:PERSONA], sempreché, in queste due situazioni, il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per il periodo durante il quale l’aiuto è considerato illegale.

Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) I punti 49 e 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi. 2) La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 deve essere interpretata nel senso che: un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi. 3) L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia applicato oltre la data che lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione di tale aiuto conclusosi con la suddetta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime. 4) L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’accoglimento della domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, e, dall’altro, qualora il suddetto operatore abbia chiesto l’aiuto in un momento in cui esso era illegale, non essendo stato notificato a detta istituzione, mentre invece l’investimento a cui l’aiuto era collegato è stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, essendo stata dichiarata la sua compatibilità con il mercato interno con decisione della [OSCURATO:PERSONA], sempreché, in queste due situazioni, il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per il periodo durante il quale l’aiuto è considerato illegale.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’estone.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0470 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 dicembre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica» Nella causa C‑470/20, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Riigikohus (Corte suprema, Estonia), con decisione del 28 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2020, nel procedimento AS [OSCURATO:PERSONA], OÜ [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Prima Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della prima sezione, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: C. Strömholm, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2022, considerate le osservazioni presentate: – per la OÜ [OSCURATO:PERSONA], da H. Jürimäe e T. Laasik, vandeadvokaadid; – per la AS [OSCURATO:PERSONA], da K. Laidvee e A. Sigal, vandeadvokaadid; – per il governo estone, da N. Grünberg e M. Kriisa, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz e E. Randvere, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 2015, L 248, pag. 9 ), nonché del punto 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ( GU 2014, C 200, pag. 1 ; in prosieguo: la «disciplina del 2014»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie, di cui la prima vede contrapposta l’AS [OSCURATO:PERSONA] all’AS [OSCURATO:PERSONA], l’autorità estone incaricata della concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili, e la seconda, la OÜ [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in merito all’ottenimento, da parte di dette società, dell’aiuto di cui trattasi. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento 2015/1589 3 Ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) b) “aiuti esistenti”: i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 1994, C 241, pag. 21 , e GU 1995, L 1, pag. 1 )], il punto 3 e l’appendice dell’allegato IV dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 2003, L 236, pag.33 )] e i punti 2 e 3, lett. b) e l’appendice dell’allegato V dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea ( GU 2005, L 157, pag. 203 )], i punti 2 e 3, lett. b) e l’appendice dell’allegato IV dell’atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2012, L 112, pag. 21 )], tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE], ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del [Trattato FUE] e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore; ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] [europea] o dal Consiglio [dell’Unione europea]; iii) gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 [del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ( GU 1999, L 83, pag.1 ], o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al regolamento [n. 659/1999], ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti; (...)». Disciplina del 2014 4 I punti da 49 a 52 della disciplina del 2014 enunciano quanto segue: «(49) Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica. (50) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno. (51) [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a presentare una domanda di aiuto e ad utilizzarla. Il modulo di domanda di aiuto contiene come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Nella domanda i beneficiari devono descrivere la situazione in assenza di aiuti, ossia una situazione considerata come scenario controfattuale, oppure lo scenario o il progetto alternativo. Inoltre, le grandi imprese devono fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda (...) (52) Dopo aver ricevuto la domanda, l’autorità che concede l’aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l’aiuto produce l’effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario. (...)». Le decisioni del 2014 e del 2017 5 Con la sua decisione del 28 ottobre 2014, relativa a un regime di aiuti a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dalla cogenerazione efficiente (aiuto di Stato SA.36023) ( GU 2015, C 44, pag. 2 ; in prosieguo: la «decisione del 2014»), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il regime di aiuti estone, pur violando l’obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, soddisfaceva le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ( GU 2001, C 37, pag. 3 ), dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale ( GU 2008, C 82, pag. 1 ), nonché la disciplina del 2014, sicché il regime di cui trattasi era compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. 6 Con la sua decisione del 6 dicembre 2017, relativa alle modifiche del regime di aiuti estone a favore delle fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione (aiuto di Stato SA.47354) ( GU 2018, C 121, pag. 7 , in prosieguo: la «decisione del 2017»), la [OSCURATO:PERSONA], pur riconoscendo che la Repubblica di Estonia aveva dato esecuzione alle modifiche apportate al regime di aiuti oggetto della decisione del 2014 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha deciso che il regime di aiuti risultante da dette modifiche era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Diritto estone 7 Gli articoli 59, 59 1 e 108 dell’elektrituruseadus (legge sul mercato dell’energia elettrica) (RT I 2015, 43; in prosieguo: l’«ELTS») prevedono quanto segue: «Articolo 59 L’aiuto (1)   Il produttore ha diritto di ottenere dal gestore della rete di trasmissione un aiuto: 1) per la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili mediante uso di un impianto di produzione la cui potenza netta non superi 100 [megawatt (MW)]; 2) per la produzione di energia elettrica, a partire dal 1 o luglio 2010, qualora abbia utilizzato a tal fine biomassa in cogenerazione, a meno che l’energia elettrica non sia stata prodotta a partire dalla biomassa nell’ambito del processo di condensazione, nel qual caso l’aiuto non è concesso. Su proposta del [OSCURATO:PERSONA] competente, il governo della Repubblica di Estonia stabilisce, mediante regolamento, le norme dettagliate relative alla cogenerazione. [OSCURATO:PERSONA] competente invia al governo della Repubblica di Estonia la sua proposta in merito alle norme dettagliate relative alla cogenerazione basandosi sulla proposta formulata dall’autorità estone garante della concorrenza; (...) 4) per la produzione di energia elettrica, qualora abbia utilizzato a tal fine, nell’ambito di un processo efficace di cogenerazione, un impianto di produzione, la cui potenza elettrica non superi 10 MW; (...) Articolo 59 1 Le condizioni dell’aiuto (1)   L’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 59 della presente legge è subordinato alle seguenti condizioni: 1) l’energia elettrica è prodotta da un impianto di produzione conforme ai requisiti della presente legge e del codice di rete; 2) il produttore adempie agli obblighi di cui al capo 4 e all’articolo 58 della presente legge. (2)   Il produttore non beneficia dell’aiuto: 1) alle condizioni di cui all’articolo 59, paragrafo 1, punto [5], della presente legge, se il prezzo delle quote di emissione di gas a effetto serra è inferiore a [dieci] euro per tonnellata di [biossido di carbonio (CO2)]; 2) ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, punto [1], della presente legge, per l’energia elettrica prodotta da un impianto di produzione la cui potenza messa a disposizione dà al produttore la possibilità di beneficiare dell’aiuto ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, punto [4, 5 o 6]; 3) se lo Stato ha erogato al produttore di energia eolica l’aiuto all’investimento per lo stesso impianto di produzione; 4) se il produttore è privo delle autorizzazioni ambientali necessarie per la produzione di energia elettrica o non rispetta le condizioni afferenti a dette autorizzazioni; 5) per l’energia elettrica prodotta ai fini dell’approvvigionamento proprio della centrale elettrica. (3)   La domanda di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della presente legge comprende i dati degli impianti di produzione, le indicazioni previste dalla legislazione per l’ottenimento dell’aiuto e le informazioni richieste dal gestore della rete di trasmissione per risalire alla provenienza dell’energia elettrica nel caso in cui non sia possibile determinare senza ambiguità tale provenienza e la quantità di energia elettrica. (...) Articolo 108 Periodo di ammissibilità dell’aiuto (1)   L’aiuto di cui all’articolo 59, paragrafo 1, punti da [1 a 4], della presente legge può essere erogato entro 12 anni dall’avvio della produzione e quello di cui al punto [5] può essere erogato entro un termine di 20 anni. L’aiuto, di cui all’articolo 59, per l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili da un impianto di produzione messo in funzione anteriormente al 1 o gennaio 2002 può essere erogato fino al 31 dicembre 2012. (...) (3)   La data corrispondente all’avvio della produzione di cui sopra è la data in cui l’impianto di produzione conforme immette per la prima volta energia elettrica nella rete o in una linea diretta. (...)». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 8 Dal 2001 al 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto energia elettrica nella centrale idroelettrica di Joaveski (Estonia), utilizzando due impianti di produzione di una potenza di rispettivamente 100 kilowatt (kW) e 200 kW. Tra il 2001 e il 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’aiuto alle energie rinnovabili previsto dal regime di aiuti estone di cui trattasi. Nel 2015, tale società ha sostituito i suddetti impianti di produzione con un nuovo complesso turbine-generatore di una potenza pari a 200 kW, installato sulla vecchia diga della centrale, di modo che, sugli impianti preesistenti, vi fosse un solo punto di misurazione. Il 21 gennaio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] i dati del nuovo impianto al fine di ottenere l’aiuto alle energie rinnovabili. Tale domanda è stata respinta in base al rilievo che l’aiuto di cui trattasi poteva essere erogato solo, da un lato, in riferimento all’energia prodotta da un impianto di produzione del tutto nuovo e, dall’altro, al fine di favorire l’accesso al mercato di nuovi operatori e non per sostenere in maniera permanente i produttori di energia elettrica. 9 Dal 2004 al 2009, l’[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto energia elettrica in una centrale idroelettrica di Pikru (Estonia), mediante una turbina con una potenza di 15 kW. A partire dal 2009 è entrata in funzione una nuova turbina con una potenza di 45 kW. L’[OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’aiuto alle energie rinnovabili nel periodo compreso tra il 2004 e il 2015. La domanda di aiuti presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] nel 2016, relativa all’energia prodotta con la nuova turbina, è stata respinta, in sostanza, per le stesse ragioni esposte da tale autorità riguardo alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 10 [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambe proposto ricorso avverso le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che negano loro la concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Tallin, Estonia). A seguito delle decisioni del 10 ottobre 2017 e del 27 ottobre 2017 con le quali tale giudice ha respinto i suddetti ricorsi, le società succitate hanno interposto appello avverso tali decisioni dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Tallin, Estonia). In seguito al rigetto di detti appelli, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio. 11 Quest’ultimo ritiene che la soluzione delle controversie nei procedimenti principali dipenda dalla questione se, ai fini della concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili, occorra prendere in considerazione, quale «data di avvio della produzione», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS, unicamente la data dell’avvio iniziale della produzione nella centrale interessata o se la semplice sostituzione di un «impianto di produzione» ad un altro impianto esistente consenta di ritenere che sia stato realizzato un nuovo «avvio della produzione». 12 Il giudice del rinvio ritiene altresì che, ai fini della soluzione delle controversie nei procedimenti principali, occorra tener conto della normativa dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 13 A tal riguardo, la Riigikohus (Corte suprema) rileva, in primo luogo, che gli articoli 59 e 59 1 dell’ELTS si fondano sul principio secondo cui la domanda di aiuto deve essere presentata dopo l’installazione dell’impianto di produzione oggetto dell’aiuto e che gli operatori hanno il diritto di beneficiare dell’aiuto non appena soddisfano le condizioni previste dalla normativa estone, in quanto le autorità nazionali non dispongono di alcun margine di discrezionalità al riguardo. Il giudice del rinvio indica che una siffatta normativa è stata considerata compatibile con il mercato interno dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sua decisione del 2014 e la sua decisione del 2017, ha convalidato i diversi regimi estoni di aiuto alle energie rinnovabili attuate dal 2003. 14 Ciò premesso, il giudice del rinvio rileva che, conformemente al punto 50 della disciplina del 2014, un aiuto è privo di effetto di incentivazione – essendo tale effetto una delle condizioni per considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno – in tutti i casi in cui il beneficiario ha presentato la sua domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l’inizio dei lavori connessi al progetto in questione. Si pone quindi la questione di una possibile tensione tra la decisione del 2014 e la decisione del 2017, da un lato, e la disciplina del 2014, dall’altro, per quanto riguarda la valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto alle energie rinnovabili previsto dal regime di aiuti estone. Infatti, in tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di fatto ammesso la possibilità di presentare la domanda di aiuto anche dopo l’installazione dei nuovi impianti di produzione di cui trattasi. 15 Inoltre, detto giudice ricorda che, nel corso del procedimento principale, esso ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] un parere, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, reso da tale istituzione nel 2020, riguardante in particolare la questione se un aiuto la cui domanda sia stata presentata nel 2016 potesse essere considerato come avente un effetto di incentivazione anche nel caso in cui l’impianto di produzione collegato alla domanda di aiuto fosse stato installato e messo in funzione prima della presentazione della domanda di aiuto. Orbene, in tale parere, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confermato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non potevano beneficiare dell’aiuto di cui trattasi alla luce della disciplina del 2014, in quanto tali società avevano depositato la domanda di aiuto dopo l’installazione dei nuovi impianti di produzione, il che dimostrerebbe che esse erano pronte a realizzare il progetto di cui trattasi anche in mancanza dell’aiuto in esame. 16 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, nel suddetto parere, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che una società nella stessa situazione di quella della [OSCURATO:PERSONA], che avesse intrapreso i lavori di installazione dei nuovi impianti di produzione al fine di conformarsi ai cambiamenti delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica, non avrebbe diritto all’erogazione dell’aiuto alle energie rinnovabili. Infatti, in ogni caso, tali lavori avrebbero dovuto essere realizzati in quanto imposti da una normativa dello Stato membro interessato, cosicché l’aiuto non presenterebbe alcun effetto di incentivazione. 17 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, senza la prospettiva di ottenere l’aiuto alle energie rinnovabili, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata costretta a cessare la produzione di energia elettrica a causa di detti cambiamenti delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica e che, di conseguenza, l’aiuto in esame, che ha consentito a tale società di sostituire il suo impianto di produzione, avrebbe effettivamente un effetto di incentivazione. A tale riguardo, detto giudice rileva che, nei limiti in cui l’ELTS prevede che ogni richiedente che soddisfi le condizioni di legge possa pretendere l’aiuto, la ragione che ha indotto il produttore ad installare un nuovo impianto di produzione non può assumere rilevanza ai fini della concessione dell’aiuto. 18 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva, come risulta dalla decisione del 2014, che la Repubblica di Estonia aveva previsto due regimi di aiuti alle energie rinnovabili. Conformemente al primo regime (in prosieguo: il «regime preesistente»), solo i produttori esistenti che avevano avviato la produzione di energia elettrica entro il 1 o marzo 2013 potevano essere ammessi a beneficiare dell’aiuto, che era concesso automaticamente una volta soddisfatte le condizioni previste dalla legge. Il giudice del rinvio precisa che tale regime avrebbe dovuto essere applicato fino al 31 dicembre 2014. In base al secondo regime (in prosieguo: il «nuovo regime»), a decorrere dal 1 o gennaio 2015, i produttori che avevano avviato la loro produzione dopo il 1 o marzo 2013 potevano ottenere un aiuto solo nell’ambito di una procedura di gara competitiva. 19 Orbene, la Repubblica di Estonia non ha adottato i provvedimenti legislativi che avrebbero consentito l’attuazione del nuovo regime e ha continuato ad applicare il regime preesistente sino al 2017, consentendo così anche ai produttori che avevano avviato la produzione dopo il 1 o marzo 2013 di beneficiare dell’aiuto. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe correttamente constatato, nella sua decisione del 2017, che la Repubblica di Estonia aveva violato il divieto di esecuzione degli aiuti di Stato previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 20 Nel caso di specie, si porrebbe quindi la questione di determinare, alla luce della distinzione tra «aiuti esistenti» e «nuovi aiuti», stabilita dal regolamento 2015/1589, se, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente – ossia il regime preesistente – sia le sue modifiche previste – ossia il nuovo regime – e in cui lo Stato membro abbia continuato ad applicare il regime preesistente dopo la data indicata da tale Stato membro alla [OSCURATO:PERSONA], l’aiuto di cui trattasi debba essere qualificato come «aiuto esistente» o «aiuto nuovo». 21 In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che il regime preesistente potesse essere considerato legale, dopo il 31 dicembre 2014, solo in forza dell’adozione della decisione del 2017, si porrebbe la questione se la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] potessero beneficiare dell’aiuto sin dal 2016, vale a dire a partire dal momento in cui tali società hanno chiesto la concessione di quest’ultimo. In concreto, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] decidesse a posteriori di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le società che possono beneficiare di un aiuto al funzionamento hanno il diritto di chiedere l’erogazione dell’aiuto per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], se le norme nazionali lo consentono. 22 Infine, in quinto luogo, per quanto riguarda in particolare la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ricorda che tale società ha installato, nel 2009, un nuovo impianto di produzione e che, nel 2016, ha chiesto l’aiuto in questione per l’energia elettrica prodotta da tale impianto. Nell’ipotesi in cui la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali fosse tale da far ritenere che, tra il 2015 e il 2017, il regime preesistente costituisse un regime di aiuti illegale a causa della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il giudice del rinvio ritiene che non sarebbe comunque necessario respingere la domanda di aiuto dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto i suoi impianti di produzione sono stati installati nel 2009, vale a dire in un momento in cui il regime preesistente sarebbe stato convalidato dalla dichiarazione di compatibilità di tale regime con il mercato interno contenuta nella decisione del 2014. Si porrebbe, quindi, la questione se l’[OSCURATO:PERSONA], la quale, da un lato, aveva avviato la realizzazione di un progetto che soddisfaceva le condizioni ritenute compatibili con il mercato interno al momento in cui un regime di aiuti era legalmente attuato ma che, dall’altro, aveva presentato la sua domanda di aiuto soltanto nel 2016, sarebbe interessata dal divieto di esecuzione degli aiuti previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 23 In tale contesto, il Riigikohus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato, in particolare il requisito dell’effetto di incentivazione previsto nel punto 50 della disciplina del 2014, debbano essere interpretate nel senso che risulti conforme a tali disposizioni un regime di aiuti che consente a un produttore di energia da fonti rinnovabili di richiedere l’erogazione di un aiuto di Stato dopo che sono stati avviati i lavori per un progetto se una disposizione nazionale riconosce un diritto all’aiuto a tutti i produttori che soddisfano i requisiti fissati nella legge e non riconosce all’autorità competente alcun potere discrezionale al riguardo. 2) Se l’effetto di incentivazione di un aiuto sia in ogni caso escluso ove l’investimento, alla base dell’aiuto, sia stato effettuato in ragione di una modifica dei presupposti di un’autorizzazione ambientale, e ciò anche laddove, come nel caso di specie, il richiedente avrebbe verosimilmente cessato la propria attività a causa dei più stringenti requisiti per l’autorizzazione, se non avesse ottenuto l’aiuto di Stato. 3) Se, tenuto conto in particolare delle considerazioni svolte dalla Corte nella [causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados ( C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punti 49 e 50 )], in un caso in cui la [OSCURATO:PERSONA], come nella specie, con una decisione in materia di aiuti abbia dichiarato compatibile con il mercato interno sia un regime di aiuti esistente, sia le previste modifiche, e lo Stato abbia indicato, segnatamente, che il regime di aiuti esistente troverebbe applicazione solo sino a una determinata data di riferimento, sussista un nuovo aiuto ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento [2015/1589], qualora il regime di aiuti in essere sulla base delle disposizioni vigenti venga applicato dallo Stato oltre la data di riferimento indicata. 4) Se, qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso ex post di non sollevare obiezioni contro un regime di aiuti applicato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le persone che hanno diritto a un aiuto al funzionamento possano chiedere l’erogazione dell’aiuto anche per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], a condizione che le disposizioni procedurali nazionali lo consentano. 5) Se un richiedente, che abbia fatto domanda di aiuto al funzionamento nel quadro di un regime di aiuti e abbia iniziato la realizzazione di un progetto che soddisfa condizioni ritenute compatibili con il mercato interno in un momento in cui il regime di aiuti era legittimamente applicato, ma abbia presentato la richiesta di aiuti di Stato allorquando il regime di aiuti era stato prorogato senza che la [OSCURATO:PERSONA] ne venisse informata, abbia diritto all’aiuto a prescindere dalla disciplina di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 24 Come indicato dal giudice del rinvio, la questione se, nell’ambito dei procedimenti principali, la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] possano aver diritto all’aiuto alle energie rinnovabili di cui trattasi nel procedimento principale dipende, in particolare, dall’interpretazione delle nozioni di «impianto di produzione» e di «avvio della produzione», di cui rispettivamente all’articolo 59 1 e all’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS. In particolare, secondo tale giudice, spetta ad esso stabilire se solo la data dell’avvio iniziale della produzione in una centrale idroelettrica debba essere considerata come la «data di avvio della produzione», ai sensi di tale disposizione, o se la data in cui interviene una semplice sostituzione di un «impianto di produzione» a un impianto esistente possa essere considerata anche come la «data di avvio della produzione», ai sensi delle disposizioni applicabili. 25 A tal riguardo, va rilevato, da una parte, come emerge da una giurisprudenza costante, che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione della normativa nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, Ametic, C‑263/21 , EU:C:2022:644 , punto 64 ). D’altra parte, occorre ricordare che la data dell’«avvio della produzione» di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dell’ELTS è stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 2014 e nella decisione del 2017, adottate sulla base dei regimi di aiuti notificati dalla Repubblica di Estonia, per stabilire il dies a quo del periodo durante il quale un operatore economico può beneficiare di un aiuto di Stato nell’ambito del regime preesistente. In particolare, tali decisioni hanno fissato condizioni per la concessione dell’aiuto, tra cui quella che prevede che l’aiuto non possa essere erogato dopo il decorso di un periodo di dodici anni dall’avvio della produzione. 26 Date siffatte circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, occorre sottolineare che, nell’ambito del suo potere discrezionale, il giudice del rinvio è tenuto a rispettare la decisione del 2014 e la decisione del 2017. Peraltro, tale giudice dovrà altresì prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo la quale la portata di una decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato da uno Stato membro deve essere determinata non solo riferendosi al testo stesso di detta decisione, ma anche tenendo conto del regime di aiuti notificato dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑537/08 P , EU:C:2010:769 , punto 44 ). Sulla prima questione 27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i punti 49 e 50 della disciplina del 2014 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consente al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche se la domanda è stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi. 28 Dal punto 49 della disciplina del 2014 risulta che gli aiuti alle energie rinnovabili possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se hanno un effetto d’incentivazione. Tale effetto si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare il proprio comportamento e tale cambiamento non si produrrebbe in mancanza dell’aiuto. Così, secondo il punto 50 della disciplina di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario in tutti i casi in cui quest’ultimo abbia presentato la sua domanda di aiuto alle autorità nazionali dopo l’inizio dei lavori connessi al progetto di cui trattasi. 29 Per quanto riguarda la portata di un atto come la disciplina del 2014, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale. Nell’esercizio di tale potere discrezionale, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare orientamenti al fine di stabilire i criteri in base ai quali essa intende valutare la compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto previste dagli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punti da 37 a 39 ). 30 Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno applicate ai casi a cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, per violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] non può rinunciare, mediante l’adozione di norme di comportamento, all’esercizio del potere discrezionale che le conferisce l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. L’adozione di un documento quale la disciplina del 2014 non dispensa dunque la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e di motivare eventualmente il proprio rifiuto di accogliere una richiesta del genere (v., per analogia, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punti 40 e 41 ). 31 Da quanto precede risulta, da un lato, che l’adozione delle norme di comportamento contenute nella citata disciplina del 2014 ha avuto un effetto circoscritto all’autolimitazione della [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del proprio potere discrezionale, nel senso che, se uno Stato membro notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aiuto di Stato che è conforme a dette norme, quest’ultima, in linea di principio, deve autorizzare tale progetto. D’altro lato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la facoltà di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] progetti di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detta disciplina e la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare progetti siffatti in circostante eccezionali (v., per analogia, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14 , EU:C:2016:570 , punto 43 ). 32 Ne consegue che la disciplina del 2014 non è idonea a creare obblighi autonomi a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma si limita a prevedere condizioni volte a garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti alle energie rinnovabili, di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti da 29 a 31 della presente sentenza, nell’esercizio del potere discrezionale di cui essa dispone in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Pertanto, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la [OSCURATO:PERSONA] agisce nell’ambito di tale potere discrezionale dichiarando compatibile con il mercato interno un regime di aiuti per il quale il rispetto del requisito dell’effetto di incentivazione è garantito in modo diverso dalla presentazione della domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori. 33 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che i punti 49 e 50 della disciplina del 2014 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi. Sulla seconda questione 34 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la disciplina del 2014 debba essere interpretata nel senso che un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione qualora l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi. 35 A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo i punti 51 e 52 della disciplina del 2014, al momento della domanda di aiuto, i richiedenti devono descrivere, nel formulario adottato dalle autorità competenti, quale sarebbe la loro situazione in mancanza dell’aiuto, in quanto tale situazione costituisce lo scenario controfattuale. Inoltre, quando riceve la domanda, l’autorità competente deve valutare la credibilità di detto scenario e confermare che l’aiuto possiede l’effetto di incentivazione richiesto. Uno scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa all’investimento da parte del beneficiario. 36 Pertanto, dalla formulazione di detti punti non risulta che l’aiuto richiesto, al fine di realizzare un investimento necessario affinché un operatore economico soddisfi le condizioni, più restrittive, previste per il rilascio di un’autorizzazione ambientale, sia privo, in ogni caso, di effetto di incentivazione. In tali circostanze, occorre considerare che il cambiamento delle condizioni previste per il rilascio di una siffatta autorizzazione, nell’ipotesi in cui l’aiuto non dovesse essere erogato, è uno degli elementi che le autorità nazionali devono prendere in considerazione nell’ambito della valutazione della credibilità dello scenario controfattuale. 37 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], che è l’unica ricorrente nel procedimento principale interessata alla seconda questione pregiudiziale, da un lato, ha realizzato un investimento consistente nella sostituzione dell’impianto esistente con un impianto di produzione al fine di soddisfare le nuove condizioni imposte dalla normativa estone per il rilascio dell’autorizzazione ambientale necessaria per la produzione di energia elettrica e, dall’altro, afferma che tale investimento sarebbe stato reso possibile unicamente grazie alla prospettiva dell’erogazione dell’aiuto alle energie rinnovabili. 38 Ciò posto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 47 delle sue conclusioni, spetterà al giudice del rinvio determinare la credibilità dello scenario controfattuale presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, verificare la probabilità che tale società abbia cessato la propria attività in caso di mancato ottenimento dell’aiuto di cui trattasi. Nell’ambito di tale valutazione, il giudice del rinvio è tenuto, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, al rispetto delle condizioni stabilite nella decisione del 2014 e nella decisione del 2017. Spetta a tale giudice, nell’ambito dell’esame della credibilità di detto scenario, analizzare un complesso di elementi pertinenti nonché dati quali le entrate e le spese che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato, in mancanza dell’aiuto, per produrre energia elettrica conformemente alle nuove condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione ambientale di cui trattasi. 39 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la disciplina del 2014 deve essere interpretata nel senso che un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi. Sulla terza questione 40 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 debba essere interpretato nel senso che un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata constatata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], debba essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia stato applicato oltre la data in cui lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione dell’aiuto conclusosi con detta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime. 41 Occorre ricordare che l’articolo 1, lettera b), del regolamento 2015/1589 elenca le situazioni in cui un aiuto di Stato deve essere qualificato come «aiuto esistente». In particolare, dall’articolo 1, lettera b), punto ii), di tale regolamento risulta che qualsiasi aiuto autorizzato, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio, costituisce un aiuto esistente. Inoltre, l’articolo 1, lettera c), di detto regolamento definisce come nuovi aiuti i «regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 42 A tal riguardo, nell’ambito del sistema di controllo degli aiuti statali, istituito dagli articoli 107 e 108 TFUE, la procedura differisce a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti esistenti possono, a norma dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, essere regolarmente messi in atto fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia constatato la loro incompatibilità, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dispone che i progetti diretti a istituire aiuti nuovi o a modificare aiuti esistenti devono essere notificati, in tempo utile, alla [OSCURATO:PERSONA] e agli stessi non si può dare esecuzione prima che la procedura non abbia condotto a una decisione finale (sentenza del 28 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑915/19 a C‑917/19 , EU:C:2021:887 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 43 Peraltro, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la valutazione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], circa la compatibilità di un aiuto con il mercato interno si fonda sull’esame dei dati economici e delle circostanze presenti sul mercato in questione nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] adotta la sua decisione e tiene conto, in particolare, della durata prevista per la concessione di tale aiuto. Di conseguenza, la durata di validità di un aiuto esistente costituisce un elemento idoneo a influenzare la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della compatibilità di tale aiuto con il mercato interno (sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 49 ). 44 Pertanto, la proroga del periodo di validità di un aiuto esistente deve essere considerata come una modifica di un aiuto esistente e costituisce, pertanto, in applicazione dell’articolo 1, lettera c) del regolamento 2015/1589, un aiuto nuovo (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, DEI e [OSCURATO:PERSONA]/Alouminion tis Ellados, C‑590/14 P , EU:C:2016:797 , punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata). 45 Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte risulta, in primo luogo, che la Repubblica di Estonia ha indicato, nell’ambito del procedimento relativo alla valutazione della compatibilità del regime preesistente con il mercato interno, che tale regime doveva essere attuato solo fino al 31 dicembre 2014, in secondo luogo, che è tenendo conto di tale data che la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto la sua valutazione nella decisione del 2014 e, in terzo luogo, che la Repubblica di Estonia ha mantenuto in vigore tale regime nel corso degli anni 2015 e 2016, ossia dopo il 31 dicembre 2014. 46 Pertanto, alla luce della definizione della nozione di aiuto esistente, ricordata al punto 41 della presente sentenza, e della giurisprudenza della Corte menzionata ai punti 43 e 44 di quest’ultima, occorre constatare che il regime preesistente poteva essere qualificato, dopo l’adozione della decisione del 2014 e fino al 31 dicembre 2014, come aiuto esistente, in quanto la sua compatibilità con il mercato interno era stata dichiarata in detta decisione. 47 Per contro, nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, nella quale è stata dichiarata la compatibilità di tale regime con il mercato interno anche dopo la proroga del suo periodo di validità, esso deve essere qualificato come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, e avrebbe quindi dovuto essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 48 Tenuto conto di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento 2015/1589 deve essere interpretato nel senso che un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA], deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia applicato oltre la data che lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione di tale aiuto conclusosi con la suddetta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime. Sulle questioni quarta e quinta 49 Con le sue questioni quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che sia accolta la domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, nonostante la violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno e, dall’altro, quando detto operatore ha chiesto l’aiuto in un momento in cui questo era illegale, non essendo stato notificato alla suddetta istituzione, sebbene l’investimento al quale l’aiuto era legato sia stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, poiché la sua compatibilità con il mercato interno era stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla ricevibilità 50 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le questioni quarta e quinta sono ipotetiche e che, di conseguenza, esse non sono ricevibili, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero diritto ad alcun aiuto nell’ambito del regime preesistente o del nuovo regime. Infatti, tali società avrebbero già beneficiato dell’aiuto in questione per un periodo superiore a dodici anni a decorrere dall’avvio della produzione di energia elettrica nelle loro rispettive centrali, periodo che costituisce, secondo la normativa estone, la durata massima in cui i produttori di energia possono ricevere l’aiuto di cui trattasi. 51 Occorre ricordare che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [sentenza del 2 giugno 2022, SR (Spese di traduzione in un procedimento civile), C‑196/21 , EU:C:2022:427 , punto 25 ]. 52 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la risposta alla questione se la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] possano essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato, sulla base della valutazione del contesto fattuale e delle disposizioni di diritto nazionale che devono essere effettuate dal giudice nazionale, richiede l’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, non risulta in modo manifesto che tale questione non abbia alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 53 Ne consegue che la quarta e la quinta questione sono ricevibili. Nel merito 54 In via preliminare, occorre rilevare, come risulta dalla risposta alla terza questione, che il regime preesistente può essere qualificato, tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento 2015/1589, e che tale aiuto, essendo stato attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, può essere considerato illegale durante tale periodo. È solo dopo la dichiarazione, nella decisione del 2017, della compatibilità di tale regime con il mercato interno che detto regime può essere qualificato come «aiuto esistente», a norma dell’articolo 1, lettera b), del regolamento in parola. 55 Il divieto previsto dal paragrafo 3 dell’articolo 108 TFUE mira poi a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto un termine ragionevole per esaminare in dettaglio il progetto in questione e, se del caso, avviare il procedimento previsto al paragrafo 2 di tale articolo. L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE istituisce così un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenza del 12 febbraio 2008, CELF e ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06 , EU:C:2008:79 , punti 36 e 37 ). 56 In una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA], con riguardo a un aiuto cui era stata data esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha adottato una decisione finale in cui ha concluso per la compatibilità dell’aiuto medesimo con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE, la Corte ha statuito che la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati violando il divieto di esecuzione sancito dall’articolo 108, paragrafo 3, ultimo periodo, TFUE. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l’inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, di tale disposizione e svuoterebbe quest’ultima del suo effetto utile (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 21 e giurisprudenza ivi citata). 57 In una situazione del genere, il diritto dell’Unione impone ai giudici nazionali di disporre i provvedimenti atti a rimediare effettivamente agli effetti dell’illegalità. Infatti, qualora, nell’ambito di un progetto di aiuto compatibile o meno con il mercato interno, l’inosservanza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE non comportasse rischi o sanzioni superiori rispetto alla sua osservanza, l’incentivo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri a procedere alla notifica e attendere la decisione sulla compatibilità sarebbe fortemente ridotto – così come sarebbe fortemente ridotta, di conseguenza, la portata del controllo della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punti 22 e 23 nonché giurisprudenza ivi citata). 58 Ciò premesso, occorre operare una distinzione, quanto agli effetti dell’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tra il recupero dell’aiuto illegale e il versamento di interessi per il periodo di illegalità di tale aiuto (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 59 Da un lato, per quanto riguarda il recupero dell’aiuto illegale, l’obiettivo di garantire che un aiuto incompatibile non sarà mai attuato, sul quale si fonda l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non è contraddetto dal versamento prematuro dell’aiuto che non è stato notificato, quando la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione finale che conclude per la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno. Di conseguenza, il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di detto aiuto (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 60 D’altro lato, il giudice nazionale è tenuto, in applicazione del diritto dell’Unione, a ordinare al beneficiario dell’aiuto il versamento di interessi per il periodo in cui si è protratta l’illegalità dell’aiuto di cui trattasi. Tale obbligo gravante sul giudice nazionale deriva dal fatto che l’esecuzione di un aiuto in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE procura al suo beneficiario un vantaggio indebito consistente, in primo luogo, nel mancato versamento degli interessi che tale soggetto avrebbe dovuto pagare sull’importo corrispondente all’aiuto compatibile in questione qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa dell’adozione della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA], e, dall’altra, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato durante il suddetto periodo di illegalità dell’aiuto di cui trattasi. Infatti, l’illegalità di tale aiuto avrà avuto l’effetto, da un lato, di esporre detti operatori al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall’altro, di far loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di quest’ultimo (sentenza del 24 novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] UK, C‑445/19 , EU:C:2020:952 , punti 26 e 27 nonché giurisprudenza ivi citata). 61 Nei limiti in cui, conformemente alla giurisprudenza menzionata ai punti 59 e 60 della presente sentenza, non è escluso che un operatore economico possa beneficiare del versamento prematuro dell’aiuto attuato in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, qualora la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione finale che concluda per la compatibilità di tale aiuto con il mercato interno, tale disposizione non osta neppure a che detto operatore ottenga tale aiuto per il periodo anteriore a una siffatta decisione della [OSCURATO:PERSONA], a partire dal momento in cui tale operatore ha chiesto l’erogazione dell’aiuto. 62 Parimenti, qualora, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato a posteriori la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno e, dall’altro, nessun aiuto sia stato erogato ad un operatore economico nel corso del periodo in cui detto aiuto dovrebbe essere considerato illegale a causa della violazione dell’obbligo previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale operatore non può essere tenuto al pagamento di interessi per il periodo di illegalità del medesimo aiuto, quali previsti dalla giurisprudenza citata al punto 60 della presente sentenza. Infatti, in una situazione del genere, non occorrerebbe rimediare agli effetti dell’illegalità, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 57 della presente sentenza. 63 Nel caso di specie, in primo luogo, per quanto riguarda la situazione sottesa alla quarta questione pregiudiziale, che riguarda solo la [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione di rinvio risulta che nessun aiuto è stato erogato a tale società nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la data di adozione della decisione del 2017. 64 Pertanto, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice del rinvio trarre le conseguenze dalle considerazioni esposte ai punti 61 e 62 della presente sentenza per quanto riguarda la possibilità per tale società di ottenere l’aiuto di cui trattasi nell’ambito del regime preesistente, per il periodo compreso tra il 1 o dicembre 2015 e la data di adozione della decisione del 2017, a partire dalla presentazione della domanda di aiuto. 65 In secondo luogo, per quanto riguarda la quinta questione pregiudiziale, che riguarda la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] alla luce della giurisprudenza menzionata al punto 60 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare, se tale società abbia percepito aiuti ai fini dell’installazione, nel 2009, dell’impianto di produzione di cui trattasi, in un periodo in cui il regime preesistente non era stato dichiarato compatibile con il mercato interno dalla decisione del 2014, ai fini dell’eventuale recupero degli interessi sulle somme percepite da tale società a titolo di detto regime di aiuti. 66 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni quarta e quinta dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’accoglimento della domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, e, dall’altro, qualora il suddetto operatore abbia chiesto l’aiuto in un momento in cui esso era illegale, non essendo stato notificato a detta istituzione, mentre invece l’investimento a cui l’aiuto era collegato è stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, essendo stata dichiarata la sua compatibilità con il mercato interno con decisione della [OSCURATO:PERSONA], sempreché, in queste due situazioni, il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per il periodo durante il quale l’aiuto è considerato illegale. Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) I punti 49 e 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi. 2) La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 deve essere interpretata nel senso che: un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi. 3) L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata dichiarata in una decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea, deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia applicato oltre la data che lo Stato membro interessato aveva indicato alla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento di valutazione di tale aiuto conclusosi con la suddetta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime. 4) L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che: esso non osta all’accoglimento della domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, e, dall’altro, qualora il suddetto operatore abbia chiesto l’aiuto in un momento in cui esso era illegale, non essendo stato notificato a detta istituzione, mentre invece l’investimento a cui l’aiuto era collegato è stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, essendo stata dichiarata la sua compatibilità con il mercato interno con decisione della [OSCURATO:PERSONA], sempreché, in queste due situazioni, il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per il periodo durante il quale l’aiuto è considerato illegale. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’estone.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris