CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 22281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25456/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’EMILIA - ROMAGNA; BOLOGNAn. 1124/2017 depositata i l 27/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] veniva attinta da avviso di accertamento per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 con ricostruzione sintetica del reddito in ragione della disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva. Nello specifico, per quanto interessa il prosieguo, la questione ineriva l'acquisto di un cespite immobiliare che la contribuente affermava essere frutto di contratto simulato col marito senza trasferimento effettivo di denaro. Adiva pertanto il collegio di prossimità che ne accoglieva le ragioni, con sentenza confermata in grado di appello su succinta motivazione. Donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi, cui replica tempestivamente la parte contribuente che, in prossimità dell'adunanza, ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni, qualificandosi il difensore quale antistatario. CONSIDERATO Vengono proposti due mezzi di impugnazione. Con il primo motivo si prospetta censura in parametro all'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992, nella sostanza lamentando motivazione apparente ed illogica. Il motivo non può essere accolto poiché la sentenza in scrutinio, per quanto con motivazione assai succinta, ritiene credibile la tesi di parte privata di aver fatto ricorso al negozio simulato fra coniugi, onde eludere la gravosa disciplina successoria. Ancorché errata (come si dirà), la motivazione consente di ricostruire il percorso logico seguìto dal collegio di secondo grado. Ed infatti, deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Il motivo non può,pertanto, essere accolto. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che sia stato ribaltato in capo all’Ufficio l’onere della prova della sussistenza del maggior reddito, chiedendogli di dimostrare l’effettività del negozio di compravendita immobiliare del 2006, stipulato dai coniugi e ritenuto simulato dai giudici di merito sulla scorta dell’asserita comune esperienza del ricorso alla simulazione contrattuale quale anticipo di successione. Non è in questo modo che può essere vinta la presunzione legale operata dall’Ufficio con il sistema sintetico. E , infatti, questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente,sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019, per tutte, n. 2893 del 31/01/2024). Per quanto più attiene al caso in esame, è stato stabilito che nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici- induttivi mediante cd.redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa (cfr. Cass. V, n. 21700/2020). Ne consegue che il collegio di merito non può limitarsi ad affermazioni apodittiche ritenute di comune esperienza per ritenere superato l’onere della prova, ma deve svolgere un’analisi puntuale sull’apporto probatorio offerto dalla parte privata per ritenere superata la presunzione d maggior reddito derivante dalla disponibilità di determinati beni. Il ricorso è dunque fondato per le ragioni attinte dal secondo motivo e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra enunciati principi. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Emilia-Romagna, in di