Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12078/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2018/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. 1375688 1002 ), in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore, rappresentat e e difes e ex lege Oggetto: tributi – definizione agevolata N.2018/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrent i – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2465/05/20, depositata in data 3 giugno 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo, impugnando una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta 1999, notificata – come risulta dalla sentenza impugnata –in data 23 gennaio 2009, deducendo omessa notifica della cartella, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dall’azione di riscossione; che la CTP di Salerno ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania , Sezione staccata di Salerno, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio che la cartella di pagamento era stata oggetto di intimazione di pagamento notificata nel 2017, non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, con conseguente interruzione della prescrizione; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resistonocon controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossionee che il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 29 gennaio 2024, ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 241, l. n. 197/2022, con riferimento a cartelle di pagamento tra le quali vi è anche quella emessa a seguito del ruolo in oggetto N.2018/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino (10020080027845637000), definizione agevolata per la quale è stabilito piano di rateazione con scadenza 30 novembre 2027; che il ricorrente ha documentato di avere provveduto al pagamento delle due rate scadute in epoca precedente il deposito dell’istanza; che deve, pertanto, disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzionedella definizione agevolata; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2018/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’AGOSTINO (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il proprio domicilio digitale PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F. 1375688 1002 ), in persona dei rispettivi Direttor i pro tempore, rappresentat e e difes e ex lege Oggetto: tributi – definizione agevolata N.2018/21 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - c ontroricorrent i – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 2465/05/20, depositata in data 3 giugno 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo, impugnando una cartella di pagamento relativa a tributi del periodo di imposta 1999, notificata – come risulta dalla sentenza impugnata –in data 23 gennaio 2009, deducendo omessa notifica della cartella, con conseguente prescrizione della pretesa impositiva e decadenza dall’azione di riscossione; che la CTP di Salerno ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania , Sezione staccata di Salerno, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio che la cartella di pagamento era stata oggetto di intimazione di pagamento notificata nel 2017, non oggetto di impugnazione da parte del contribuente, con conseguente interruzione della prescrizione; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, cui resistonocon controricorso l’ente impositore e l’agente della riscossionee che il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, con memoria depositata in data 29 gennaio 2024, ha dato atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 241, l. n. 197/2022, con riferimento a cartelle di pagamento tra le quali vi è anche quella emessa a seguito del ruolo in oggetto N.2018/21 R.G. Est. F. D’Aquino (10020080027845637000), definizione agevolata per la quale è stabilito piano di rateazione con scadenza 30 novembre 2027; che il ricorrente ha documentato di avere provveduto al pagamento delle due rate scadute in epoca precedente il deposito dell’istanza; che deve, pertanto, disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzionedella definizione agevolata; P. Q. M. LaCorte dispone il rinvio
Sentenza Cassazione n. 12078/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris