CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 42091/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle patti) udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MORGILLO Gennaro ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha ridetermi- nato la pena nei suoi confronti in relazione al reato di detenzione di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa. 2. Il ricorrente deduce difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità e di dosimetria della pena. 3. Il ricorso è tardivo in quanto doveva essere proposta nel termine di quaran- tacinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine indicato in sentenza ai sensi dell'art.585 lett. c) cod.proc.pen. pronunciata in data 2 Luglio 2021, mentre l'im- pugnazione è stata depositata in data 13 Dicembre 2021 e quindi tardivamente di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen. senza formalità di rito. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]