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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 23451/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ACONELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 del TRIBUNALE di Tranidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe del 4/11/2025 con cui il Tribunale di Tranidichiarava l’imputato [OSCURATO:PERSONA] GIACONELLI non punibile in ordine al reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975 per particolare tenuità del fatto;che a base della motivazione della sentenza proscioglitiva il Tribunale ha posto lamodesta dimensione del coltello a serramanico rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, ilcontegno dello stesso tenuto in occasione della perquisizione degli operanti e l’assenza diprecedenti condanne a carico dello stesso per reati commessi con violenza alla persona;elementi, tutti, ritenuti indicativi della particolare tenuità del fatto e dell’esiguità del pericoloche ne è derivato, non risultando altresì precedenti penali della stessa indole di quello percui si è proceduto;Che il ricorso, col quale si deduce asserita violazione dell’art. 131-bis cod. pen. easserite mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla dispostaapplicazione della causa di non punibilità, è stato proposto per motivi non consentiti in sededi legittimità, perché contiene censure declinate in fatto (relative alla dimensione dell’arma:pag. 2 ricorso), meramente confutative (laddove propugnano, semmai, l’applicazionedell’attenuante del fatto lieve in luogo della causa di non punibilità: pag. 2 ricorso) e, alcontempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, senza condanna ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. essendo il ricorrente parte pubblica; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ACONELLI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/11/2025 del TRIBUNALE di Tranidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe del 4/11/2025 con cui il Tribunale di Tranidichiarava l’imputato [OSCURATO:PERSONA] GIACONELLI non punibile in ordine al reato di cui all’art. 4legge n. 110 del 1975 per particolare tenuità del fatto;che a base della motivazione della sentenza proscioglitiva il Tribunale ha posto lamodesta dimensione del coltello a serramanico rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, ilcontegno dello stesso tenuto in occasione della perquisizione degli operanti e l’assenza diprecedenti condanne a carico dello stesso per reati commessi con violenza alla persona;elementi, tutti, ritenuti indicativi della particolare tenuità del fatto e dell’esiguità del pericoloche ne è derivato, non risultando altresì precedenti penali della stessa indole di quello percui si è proceduto;Che il ricorso, col quale si deduce asserita violazione dell’art. 131-bis cod. pen. easserite mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla dispostaapplicazione della causa di non punibilità, è stato proposto per motivi non consentiti in sededi legittimità, perché contiene censure declinate in fatto (relative alla dimensione dell’arma:pag. 2 ricorso), meramente confutative (laddove propugnano, semmai, l’applicazionedell’attenuante del fatto lieve in luogo della causa di non punibilità: pag. 2 ricorso) e, alcontempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto ocontraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale èprevisto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata delprovvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche,meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, senza condanna ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. essendo il ricorrente parte pubblica; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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