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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03710/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.18259/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - e nei confronti di Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina n. 698 / 02 /20 20 , depositata il 4.02.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionaledella Sicilia – sezione staccata di Messina rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod.

Unico 2008, con il quale erano state recuperate IRAP e IVA, in relazione all’anno di imposta 2007; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che la cartella esattoriale impugnata era nulla per intervenuta decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto era stata notificata in data 12.01.2012 e, quindi, oltre i tre anni previsti , a pena di decadenza, per la dichiarazione Mod.

Unico 2008, che erano scaduti in data 31.12.2011; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - il contribuente rimaneva intimato, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l a ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1972, per avere la CTR err ato nel ritenere maturato il termine decadenziale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo considerato che la notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. cit. deve ritenersi perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della stessa;precisa che, poiché per il notificante gli effetti della notifica si producono al momento della consegna dell’atto al personale del servizio postale, nella specie, essendo stata detta cartella spedita in data 29.12.2011, come si evinceva dall’avviso di ricevimento prodotto nel primo grado del giudizio, il termine di decadenza risultava rispettato, a nulla rilavando la data della ricezione dell’atto([OSCURATO:DATA_NASCITA]); - il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non avendo il contribuente riportato nel contenuto del ricorso per cassazione le parti della notificazione della cartella di pagamento, oggetto di contestazione; - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (ex plurimis, Cass. n. 31038 del 30/11/2018); - il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le altre parti svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.18259/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - e nei confronti di Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina n. 698 / 02 /20 20 , depositata il 4.02.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C o mmissione tributaria regionaledella Sicilia – sezione staccata di Messina rigettava l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2008, con il quale erano state recuperate IRAP e IVA, in relazione all’anno di imposta 2007; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che la cartella esattoriale impugnata era nulla per intervenuta decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto era stata notificata in data 12.01.2012 e, quindi, oltre i tre anni previsti , a pena di decadenza, per la dichiarazione Mod. Unico 2008, che erano scaduti in data 31.12.2011; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; - il contribuente rimaneva intimato, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motivo, l a ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1972, per avere la CTR err ato nel ritenere maturato il termine decadenziale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo considerato che la notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. cit. deve ritenersi perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della stessa;precisa che, poiché per il notificante gli effetti della notifica si producono al momento della consegna dell’atto al personale del servizio postale, nella specie, essendo stata detta cartella spedita in data 29.12.2011, come si evinceva dall’avviso di ricevimento prodotto nel primo grado del giudizio, il termine di decadenza risultava rispettato, a nulla rilavando la data della ricezione dell’atto([OSCURATO:DATA_NASCITA]); - il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, non avendo il contribuente riportato nel contenuto del ricorso per cassazione le parti della notificazione della cartella di pagamento, oggetto di contestazione; - come ha più volte affermato questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (ex plurimis, Cass. n. 31038 del 30/11/2018); - il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo le altre parti svolto alcuna difesa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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