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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08128/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ -~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] a4... ‘Ql\S•A 1312-> \odz (l 31z. , 5 )c_cr‹. revkak o\.~4s%1/4 \LI gn(v, \(..

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti: di aver commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovavano all'interno del circolo Arcobaleno gestito da Luppino e abitualmente frequentato da Savoia e dalla vittima, colpita con tre colpi di pisola alla testa, con l'aggravante di aver agito con premeditazione, essendosi Luppino procurato fin dal mattino l'autovettura a bordo della quale il corpo della vittima sarebbe stato occultato, e avendo portato con sé, al fine di commettere l'omicidio, la pistola poi utilizzata; - di aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 6,35, utilizzata per l'omicidio; - di aver occultato il cadavere della vittima, gettandolo dal dirupo "Rocche di Pocapaglia" in frazione Mormorè, ivi trasportato a bordo dell'autovettura procurata da Luppino.

Fatti commessi in Pocapaglia il 27 febbraio 2021.

2. La gravità indiziaria è stata ritenuta sulla base delle risultanze che di seguito si riassumono. , L'ultimo luogo in cui la vittima fu vista viva è il circolo Arcobaleno; non v'è prova che la si fosse allontanata a piedi; la sua autovettura fu rinvenuta, con le portiere non assicurate dalla chiusura con chiave, parcheggiata all'interno del cortile del circolo Arcobaleno in zona defilata e insolita.

Non è ragionevole ipotizzare che la vittima l'avesse lasciata in tal modo allontanandosi con altro mezzo, tanto più che le chiavi dell'autovettura furono rinvenute sul cadavere.

Alle ore 13.03 del giorno del fatto, nella fascia oraria in cui è stato collocato l'omicidio, l'utenza telefonica cellulare della vittima ricevette una chiamata, rimasta senza risposta, dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA], che agganciò l'utenza di Bra, via Piumati, n. 115, adiacente al circolo; da quel momento in poi l'utenza ricevette solo chiamate non risposte, agganciando la menzionata cella telefonica fino alle 15,03, per poi non attivare più alcuna cella.

Il corpo fu rinvenuto a giorni di distanza, il 19 marzo 2021, nel dirupo denominato "Rocche di Pocapaglia", avvolto in un piumone; l'autopsia ha indicato la causa della morte nell'esplosione di tre colpi di arma da fuoco alla testa.

È conseguente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fu colpito alle ore 12.30 del precedente 21 febbraio, all'interno del circolo, perché da allora in poi non dette più notizie di sé e non è stato rilevato dalle registrazioni delle telecamere installate in loco che uscì dal circolo nel quale si trovava.

Il suo cadavere venne trasportato nel luogo del ritrovamento con una autovettura partita e transitata da quel locale; in specie, l'autovettura che si era procurato Luppino transitò prima dal circolo Arcobaleno e poi nel luogo del ritrovamento del cadavere.

Su queste basi coloro che ne avevano la disponibilità, e quindi Luppino e Savoia, sono raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine all'occultamento del cadavere.

E siccome non v'è ragione per la quale taluno possa occultare il corpo di un uomo ucciso da altri, per di più in circostanza di tempo e di luogo compatibili con l'ipotesi che siano stati loro a compiere l'omicidio, la gravità indiziaria attiene anche al fatto dell'omicidio.

A tale corredo indiziario concorre anche il rinvenimento di un documento che attesta l'acquisto da parte di Luppino, a qualche ora dal fatto, di prodotti di "pulizia profonda", rispondenti all'esigenza di "bonificare" il luogo del delitto.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, specificamente per difetto di gravità indiziaria.

Il Tribunale ha trascurato alcuni elementi di discordanza indiziaria presenti in atti che infirmano la tenuta dei dati indiziari a carico.

Si sono poi verificate vistose carenze investigative che inficiano la motivazione dell'ordinanza impugnata.

È illogico ipotizzare che il ricorrente possa aver premeditato l'omicidio proprio all'interno del proprio circolo Arcobaleno, in pieno giorno, in presenza di plurimi testimoni, senza che risulti alcuna ragione per la quale l'omicidio dovese consumersi necessariamente in quelle sfavorevolissime condizioni temporali e spaziali.

È pur vero che il ricorrente prestò imprudentemente la propria autovettura a Savoia per occultare il cadavere il giorno dopo, ma che fosse consapevole di quel che avrebbe fatto Savoia è ipotesi contrastata dal fatto che trascorse tranquillamente la notte in compagnia della fidanzata, neppure rispondendo alle chiamate di Savoia.

Si consideri che è stata indebitamente svalutata la circostanza impressa sui fotogrammi che ritraggono, proprio nel frangente temporale dell'omicidio, due soggetti che fuggono a piedi dal circolo

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della premeditazione.

Si è già detto nel primo motivo delle ragioni di illogicità della ritenuta premeditazione.

Si consideri poi delle carenze investigative in ordine alla individuazione di altre persone presenti sul luogo in cui si verificò l'omicidio.3.3.

Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione.

A fronte di una contraddittoria prova indiziaria non si comprende perché Luppino non possa attendere in costanza di arresti domiciliari lo sviluppo delle indagini.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria facendo riferimento non già a carenze o illogicità della motivazione ma all'esistenza di altri elementi di fatto che a suo giudizio contrasterebbero con la costruzione indiziaria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare confermata dall'impugnata ordinanza.

Ha quindi riportato per stralci alcuni atti (in particolare passi di verbali di sommarie informazioni testimoniali) che, secondo quanto sembra voler affermare, avrebbero offerto spunti di investigazione che sono stati trascurati.

Non si tratta, quindi, di far emergere, con il richiamo, peraltro invero confuso, a frammenti di atti del procedimento, travisamenti dei dati indiziari utilizzati dal provvedimento impugnato, quanto di operare, lamentando anche mancati approfondimenti delle indagini, una rivalutazione del materiale informativo con la proposta di una sua diversa lettura, il che è operazione non consentita nella sede del sindacato di mera legittimità.

Il provvedimento impugnato ha dato conto, con logicità e coerenza argomentativa, della gravità indiziaria e il ricorrente ha opposto "dubbi e perplessità ... aggravati da una chiara carenza investigativa" (fl. 21 e 25 del ricorso), espressione inequivoca del tentativo di far prevalere altra e diversa considerazione del materiale indiziario.

3. Il terzo motivo è generico.

Il ricorrente ha ritenuto la possibilità di una concreta prognosi favorevole sulla capacità di rispetto spontaneo delle prescrizioni della richiesta misura degli arresti domiciliari ma non ha illustrato le ragioni poste a sostegno dell'affermazione.

Per il resto, ha ribadito l'esistenza di "una contraddittoria prova indiziaria" (fl. 28 del ricorso), e non ha spiegato come l'asserita contraddittorietà del patrimonio indiziario possa incidere sulle valutazioni in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.4.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannall0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ -~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] a4... ‘Ql\S•A 1312-> \odz (l 31z. , 5 )c_cr‹. revkak o\.~4s%1/4 \LI gn(v, \(.. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli addebiti: di aver commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovavano all'interno del circolo Arcobaleno gestito da Luppino e abitualmente frequentato da Savoia e dalla vittima, colpita con tre colpi di pisola alla testa, con l'aggravante di aver agito con premeditazione, essendosi Luppino procurato fin dal mattino l'autovettura a bordo della quale il corpo della vittima sarebbe stato occultato, e avendo portato con sé, al fine di commettere l'omicidio, la pistola poi utilizzata; - di aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 6,35, utilizzata per l'omicidio; - di aver occultato il cadavere della vittima, gettandolo dal dirupo "Rocche di Pocapaglia" in frazione Mormorè, ivi trasportato a bordo dell'autovettura procurata da Luppino. Fatti commessi in Pocapaglia il 27 febbraio 2021. 2. La gravità indiziaria è stata ritenuta sulla base delle risultanze che di seguito si riassumono. , L'ultimo luogo in cui la vittima fu vista viva è il circolo Arcobaleno; non v'è prova che la si fosse allontanata a piedi; la sua autovettura fu rinvenuta, con le portiere non assicurate dalla chiusura con chiave, parcheggiata all'interno del cortile del circolo Arcobaleno in zona defilata e insolita. Non è ragionevole ipotizzare che la vittima l'avesse lasciata in tal modo allontanandosi con altro mezzo, tanto più che le chiavi dell'autovettura furono rinvenute sul cadavere. Alle ore 13.03 del giorno del fatto, nella fascia oraria in cui è stato collocato l'omicidio, l'utenza telefonica cellulare della vittima ricevette una chiamata, rimasta senza risposta, dall'utenza di [OSCURATO:PERSONA], che agganciò l'utenza di Bra, via Piumati, n. 115, adiacente al circolo; da quel momento in poi l'utenza ricevette solo chiamate non risposte, agganciando la menzionata cella telefonica fino alle 15,03, per poi non attivare più alcuna cella. Il corpo fu rinvenuto a giorni di distanza, il 19 marzo 2021, nel dirupo denominato "Rocche di Pocapaglia", avvolto in un piumone; l'autopsia ha indicato la causa della morte nell'esplosione di tre colpi di arma da fuoco alla testa. È conseguente ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fu colpito alle ore 12.30 del precedente 21 febbraio, all'interno del circolo, perché da allora in poi non dette più notizie di sé e non è stato rilevato dalle registrazioni delle telecamere installate in loco che uscì dal circolo nel quale si trovava. Il suo cadavere venne trasportato nel luogo del ritrovamento con una autovettura partita e transitata da quel locale; in specie, l'autovettura che si era procurato Luppino transitò prima dal circolo Arcobaleno e poi nel luogo del ritrovamento del cadavere. Su queste basi coloro che ne avevano la disponibilità, e quindi Luppino e Savoia, sono raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in ordine all'occultamento del cadavere. E siccome non v'è ragione per la quale taluno possa occultare il corpo di un uomo ucciso da altri, per di più in circostanza di tempo e di luogo compatibili con l'ipotesi che siano stati loro a compiere l'omicidio, la gravità indiziaria attiene anche al fatto dell'omicidio. A tale corredo indiziario concorre anche il rinvenimento di un documento che attesta l'acquisto da parte di Luppino, a qualche ora dal fatto, di prodotti di "pulizia profonda", rispondenti all'esigenza di "bonificare" il luogo del delitto. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, specificamente per difetto di gravità indiziaria. Il Tribunale ha trascurato alcuni elementi di discordanza indiziaria presenti in atti che infirmano la tenuta dei dati indiziari a carico. Si sono poi verificate vistose carenze investigative che inficiano la motivazione dell'ordinanza impugnata. È illogico ipotizzare che il ricorrente possa aver premeditato l'omicidio proprio all'interno del proprio circolo Arcobaleno, in pieno giorno, in presenza di plurimi testimoni, senza che risulti alcuna ragione per la quale l'omicidio dovese consumersi necessariamente in quelle sfavorevolissime condizioni temporali e spaziali. È pur vero che il ricorrente prestò imprudentemente la propria autovettura a Savoia per occultare il cadavere il giorno dopo, ma che fosse consapevole di quel che avrebbe fatto Savoia è ipotesi contrastata dal fatto che trascorse tranquillamente la notte in compagnia della fidanzata, neppure rispondendo alle chiamate di Savoia. Si consideri che è stata indebitamente svalutata la circostanza impressa sui fotogrammi che ritraggono, proprio nel frangente temporale dell'omicidio, due soggetti che fuggono a piedi dal circolo 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione della premeditazione. Si è già detto nel primo motivo delle ragioni di illogicità della ritenuta premeditazione. Si consideri poi delle carenze investigative in ordine alla individuazione di altre persone presenti sul luogo in cui si verificò l'omicidio.3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. A fronte di una contraddittoria prova indiziaria non si comprende perché Luppino non possa attendere in costanza di arresti domiciliari lo sviluppo delle indagini. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha contestato la sussistenza della gravità indiziaria facendo riferimento non già a carenze o illogicità della motivazione ma all'esistenza di altri elementi di fatto che a suo giudizio contrasterebbero con la costruzione indiziaria dell'ordinanza applicativa della misura cautelare confermata dall'impugnata ordinanza. Ha quindi riportato per stralci alcuni atti (in particolare passi di verbali di sommarie informazioni testimoniali) che, secondo quanto sembra voler affermare, avrebbero offerto spunti di investigazione che sono stati trascurati. Non si tratta, quindi, di far emergere, con il richiamo, peraltro invero confuso, a frammenti di atti del procedimento, travisamenti dei dati indiziari utilizzati dal provvedimento impugnato, quanto di operare, lamentando anche mancati approfondimenti delle indagini, una rivalutazione del materiale informativo con la proposta di una sua diversa lettura, il che è operazione non consentita nella sede del sindacato di mera legittimità. Il provvedimento impugnato ha dato conto, con logicità e coerenza argomentativa, della gravità indiziaria e il ricorrente ha opposto "dubbi e perplessità ... aggravati da una chiara carenza investigativa" (fl. 21 e 25 del ricorso), espressione inequivoca del tentativo di far prevalere altra e diversa considerazione del materiale indiziario. 3. Il terzo motivo è generico. Il ricorrente ha ritenuto la possibilità di una concreta prognosi favorevole sulla capacità di rispetto spontaneo delle prescrizioni della richiesta misura degli arresti domiciliari ma non ha illustrato le ragioni poste a sostegno dell'affermazione. Per il resto, ha ribadito l'esistenza di "una contraddittoria prova indiziaria" (fl. 28 del ricorso), e non ha spiegato come l'asserita contraddittorietà del patrimonio indiziario possa incidere sulle valutazioni in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannall0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter disp. att. cod. proc. pen.
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