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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il delitto associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4070 del 2012 ed il rigetto del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicè dell'esecuzione, per quanto d'interesse in questa sede, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti (artt. 74, comma 2, e 73, commi 1 e 80, DPR n. 309 del 1990) accertati con due sentenze della Corte di appello di Napoli (n. 1 e n. 3), ed una sentenza della Corte di appello di Salerno (n. 2), rideterminando la pena complessiva in anni 25 di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base di anni 12 per il più grave delitto ex art. 74, accertato con la prima sentenza della Corte di appello di Napoli, aumentati ad anni 16, come nel merito, ex art. 7 L. n. 203 del 1991, aumentati di anni 9 ex art. 81 cod. pen. per il reato ex art. 74 di cui alla sentenza sub 3, di altri anni 9 per l'ulteriore art. 74 di cui alla sentenza sub 2, ed ancora aumentati per la continuazione con i singoli delitti ex art. 73 cit.

DPR nella misura di tre mesi per ciascuno dei 14 episodi accertati nelle tre sentenze.

Il totale ammonta ad anni 37 e mesi 6 di reclusione, da ridurre di un terzo, trattandosi in tutti i casi di sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, con conferma della misura finale di anni 25 di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena per il delitto associativo contestato al capo BB della sentenza n. 4070/12 della Corte di appello di Napoli - fissato in nove anni di reclusione - è maggiore dell'intera pena che la terza sentenza in elenco aveva inflitto per tutti i delitti ivi accertati.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, lamentando che per la sentenza sub 2) della Corte di appello di Salerno è stato disposto un aumento della pena per la continuazione sproporzionato rispetto agli altri reati per cui è intervenuta condanna e comunque senza tener conto della concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice della cognizione.

Peraltro, sono state travisate le risultanze procedimentali, citandosi "innumerevoli precedenti penali" del [OSCURATO:PERSONA], il quale invece risulta gravato soltanto dalle tre sentenze qui considerate, ed è stato esagerato il lasso temporale di commissione dei reati, parametrato in decenni, a fronte di un periodo di otto anni indicato in altra parte della stessa ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, mentre deve essere respinto con riferimento al secondo motivo di impugnazione.

1.1. Risulta infatti evidente che nel calcolo della pena per i reati accertati con la terza sentenza in elenco - divenuti reati satellite del più grave delitto associativo di cui alla prima sentenza - vi è stata un'erronea determinazione in misura superiore alla pena complessiva inflitta quando uno di essi era il reato base.

Invero, è stato affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) che «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».

Ciò costituisce una piana applicazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. perì., che risulterebbe violato qualora le sanzioni, già indicate in sede di cognizione per i reati satellite, fossero aumentate nella ristrutturazione del reato- continuato effettuata in executivis, e trova positiva enunciazione nell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. laddove si prevede che il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

1.2. È invece infondata la censura di travisamento delle risultanze processuali, tale da riverberarsi in uno sproporzionato aumento della pena per la continuazione per i delitti accertati con la sentenza sub 2) della Corte di appello di Salerno, rispetto agli altri reati per cui è intervenuta condanna.

Dalla lettura dell'impugnata ordinanza non emerge che gli elementi che il ricorrente ritiene frutto di travisamento siano stati decisivi per la quantificazione degli aumenti di pena.

Invero, nella dosimetria di detti aumenti il giudice dell'esecuzione ha richiamato le modalità della condotta, in ordine alle quali - pur espungendo il riferimento ai "decenni" - rimane una precisa connotazione di grave disvalore, e la negativa personalità del condannato, che resta tale anche se all'aggettivo "innumerevoli" si sostituisca il numerale "tre", trattandosi di tre gravi condanne per reati di rilevante allarme sociale, come ha ammesso lo stesso ricorrente (pag. 6 ricorso).

Ne consegue il rigetto di tale motivo di impugnazione.

2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla pena fissata per i delitti accertati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2/10/2012, posti in continuazione in qualità di reati satellite, con rinvio al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione dei segmenti di pena per tali reati, secondo il richiamato principio di diritto.

Il residuo motivo di impugnazione deve invece essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato associativo di cui al capo BB) della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4070/2012, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per il delitto associativo di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4070 del 2012 ed il rigetto del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicè dell'esecuzione, per quanto d'interesse in questa sede, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti (artt. 74, comma 2, e 73, commi 1 e 80, DPR n. 309 del 1990) accertati con due sentenze della Corte di appello di Napoli (n. 1 e n. 3), ed una sentenza della Corte di appello di Salerno (n. 2), rideterminando la pena complessiva in anni 25 di reclusione, secondo il seguente calcolo: pena base di anni 12 per il più grave delitto ex art. 74, accertato con la prima sentenza della Corte di appello di Napoli, aumentati ad anni 16, come nel merito, ex art. 7 L. n. 203 del 1991, aumentati di anni 9 ex art. 81 cod. pen. per il reato ex art. 74 di cui alla sentenza sub 3, di altri anni 9 per l'ulteriore art. 74 di cui alla sentenza sub 2, ed ancora aumentati per la continuazione con i singoli delitti ex art. 73 cit. DPR nella misura di tre mesi per ciascuno dei 14 episodi accertati nelle tre sentenze. Il totale ammonta ad anni 37 e mesi 6 di reclusione, da ridurre di un terzo, trattandosi in tutti i casi di sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, con conferma della misura finale di anni 25 di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto l'aumento di pena per il delitto associativo contestato al capo BB della sentenza n. 4070/12 della Corte di appello di Napoli - fissato in nove anni di reclusione - è maggiore dell'intera pena che la terza sentenza in elenco aveva inflitto per tutti i delitti ivi accertati. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, lamentando che per la sentenza sub 2) della Corte di appello di Salerno è stato disposto un aumento della pena per la continuazione sproporzionato rispetto agli altri reati per cui è intervenuta condanna e comunque senza tener conto della concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice della cognizione. Peraltro, sono state travisate le risultanze procedimentali, citandosi "innumerevoli precedenti penali" del [OSCURATO:PERSONA], il quale invece risulta gravato soltanto dalle tre sentenze qui considerate, ed è stato esagerato il lasso temporale di commissione dei reati, parametrato in decenni, a fronte di un periodo di otto anni indicato in altra parte della stessa ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, mentre deve essere respinto con riferimento al secondo motivo di impugnazione. 1.1. Risulta infatti evidente che nel calcolo della pena per i reati accertati con la terza sentenza in elenco - divenuti reati satellite del più grave delitto associativo di cui alla prima sentenza - vi è stata un'erronea determinazione in misura superiore alla pena complessiva inflitta quando uno di essi era il reato base. Invero, è stato affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) che «il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna». Ciò costituisce una piana applicazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. perì., che risulterebbe violato qualora le sanzioni, già indicate in sede di cognizione per i reati satellite, fossero aumentate nella ristrutturazione del reato- continuato effettuata in executivis, e trova positiva enunciazione nell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. laddove si prevede che il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 1.2. È invece infondata la censura di travisamento delle risultanze processuali, tale da riverberarsi in uno sproporzionato aumento della pena per la continuazione per i delitti accertati con la sentenza sub 2) della Corte di appello di Salerno, rispetto agli altri reati per cui è intervenuta condanna. Dalla lettura dell'impugnata ordinanza non emerge che gli elementi che il ricorrente ritiene frutto di travisamento siano stati decisivi per la quantificazione degli aumenti di pena. Invero, nella dosimetria di detti aumenti il giudice dell'esecuzione ha richiamato le modalità della condotta, in ordine alle quali - pur espungendo il riferimento ai "decenni" - rimane una precisa connotazione di grave disvalore, e la negativa personalità del condannato, che resta tale anche se all'aggettivo "innumerevoli" si sostituisca il numerale "tre", trattandosi di tre gravi condanne per reati di rilevante allarme sociale, come ha ammesso lo stesso ricorrente (pag. 6 ricorso). Ne consegue il rigetto di tale motivo di impugnazione. 2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con riguardo alla pena fissata per i delitti accertati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 2/10/2012, posti in continuazione in qualità di reati satellite, con rinvio al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione dei segmenti di pena per tali reati, secondo il richiamato principio di diritto. Il residuo motivo di impugnazione deve invece essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato associativo di cui al capo BB) della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4070/2012, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
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