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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 39147/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG dru_ e-1k): (2,3.0 e(,) N-3215.),« c.) n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna n. 196 del 2019, a seguito di nullità della notifica di tale decreto, nonché la restituzione in termini al fine di proporre opposizione ex art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. avverso il suddetto decreto.

1.1. A fondamento del proprio provvedimento il giudic:e dell'esecuzione - premesso che sull'istanza di restituzione nel termine, non pendendo un procedimento principale, occorreva provvedere de plano — ha, in primo luogo, evidenziato come l'eccepita nullità della notifica del decreto penale di condanna non avrebbe comunque comportato la nullità dell'atto, essendo stato esso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen.

Il decidente ha, quindi, precisato che, stante il termine decadenziale di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento stabilito dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel c:aso di specie tale termine non era stato osservato dall'Ascenzi atteso che, al più tardi il 22 settembre 2021, il difensore dell'imputata aveva preso visione ed estratto copia degli atti processuali, per l'effetto acquisendo conoscenza sicura dell'esistenza del decreto penale di condanna, mentre la restituzione nel termine era stata richiesta, in maniera tardiva, solo il successivo 19 novembre 2021.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. per intervenuta lesione dei propri diritti difensivi.

Lamenta la ricorrente che l'impugnato provvedimento non sarebbe stato da qualificarsi come istanza di restituzione in termini, bensì quale richiesta di nullità del decreto penale di condanna, per non essere mai stato notificato al difensore di fiducia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 460, comma 3, cod. proc. pen.

Si tratterebbe di una nullità di carattere assoluto, in quanto tale deducibile in ogni stato e grado del procedimento.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Del tutto priva di fondamento è, infatti, la dedotta doglianza, ove si osservi che, in primo luogo, risulta accertato per tabulas che non vi è stata riitina nullità nella procedura di notifica del decreto penale di condanna, essendo stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., stante la temporanea assenza dell'imputata.

In ogni modo, a prescindere dal superiore aspetto, è stato correttamente osservato, nel provvedimento impugnato, come, almeno a far data dal 22 settembre 2021, il difensore di fiducia della Ascenzi avesse visionato il fascicolo processuale, estraendone copia, così acquisendo contezza indubbia del fatto che era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della propria assistita.

Ora, se è vero che il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore ai sensi dell'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. e che il difensore è legittimato a proporre opposizione ex art. 461, comma 1, cod. proc. pen., è stato, tuttavia, osservato che l'omissione della notificazione del decreto al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e la proposizione di quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv. 275654-01; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo, Rv. 273722-01; Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora, Rv. 252363-01).

Essendo, quindi, la prospettazione difensiva protesa a sostenere che il difensore di fiducia non è stato destinatario della notificazione, la richiesta della ricorrente di essere restituita nel termine per proporre l'atto oppositivo, coltivata con l'impugnazione, non rinviene il riscontro del concreto interesse a proporre la relativa questione.

L'istante, infatti, avrebbe dovuto proporre direttamente l'opposizione, allegando l'omissione della notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia, con la conseguente mancanza del decorso del termine, il quale - essendo in thesi non ancora decorso - non poteva formare oggetto della proposta istanza ex art. 175 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., s.;ent. n..186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG dru_ e-1k): (2,3.0 e(,) N-3215.),« c.) n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 il Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna n. 196 del 2019, a seguito di nullità della notifica di tale decreto, nonché la restituzione in termini al fine di proporre opposizione ex art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. avverso il suddetto decreto. 1.1. A fondamento del proprio provvedimento il giudic:e dell'esecuzione - premesso che sull'istanza di restituzione nel termine, non pendendo un procedimento principale, occorreva provvedere de plano — ha, in primo luogo, evidenziato come l'eccepita nullità della notifica del decreto penale di condanna non avrebbe comunque comportato la nullità dell'atto, essendo stato esso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Il decidente ha, quindi, precisato che, stante il termine decadenziale di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza del provvedimento stabilito dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., nel c:aso di specie tale termine non era stato osservato dall'Ascenzi atteso che, al più tardi il 22 settembre 2021, il difensore dell'imputata aveva preso visione ed estratto copia degli atti processuali, per l'effetto acquisendo conoscenza sicura dell'esistenza del decreto penale di condanna, mentre la restituzione nel termine era stata richiesta, in maniera tardiva, solo il successivo 19 novembre 2021. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. per intervenuta lesione dei propri diritti difensivi. Lamenta la ricorrente che l'impugnato provvedimento non sarebbe stato da qualificarsi come istanza di restituzione in termini, bensì quale richiesta di nullità del decreto penale di condanna, per non essere mai stato notificato al difensore di fiducia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. Si tratterebbe di una nullità di carattere assoluto, in quanto tale deducibile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Del tutto priva di fondamento è, infatti, la dedotta doglianza, ove si osservi che, in primo luogo, risulta accertato per tabulas che non vi è stata riitina nullità nella procedura di notifica del decreto penale di condanna, essendo stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., stante la temporanea assenza dell'imputata. In ogni modo, a prescindere dal superiore aspetto, è stato correttamente osservato, nel provvedimento impugnato, come, almeno a far data dal 22 settembre 2021, il difensore di fiducia della Ascenzi avesse visionato il fascicolo processuale, estraendone copia, così acquisendo contezza indubbia del fatto che era stato emesso decreto penale di condanna nei confronti della propria assistita. Ora, se è vero che il decreto penale di condanna deve essere notificato al difensore ai sensi dell'art. 460, comma 3, cod. proc. pen. e che il difensore è legittimato a proporre opposizione ex art. 461, comma 1, cod. proc. pen., è stato, tuttavia, osservato che l'omissione della notificazione del decreto al difensore è sanata dalla presentazione dell'opposizione e la proposizione di quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16611 del 24/01/2019, Gualtieri, Rv. 275654-01; Sez. 3, n. 22768 del 11/04/2018, Monticciolo, Rv. 273722-01; Sez. 3, n. 9212 del 09/02/2012, Spadafora, Rv. 252363-01). Essendo, quindi, la prospettazione difensiva protesa a sostenere che il difensore di fiducia non è stato destinatario della notificazione, la richiesta della ricorrente di essere restituita nel termine per proporre l'atto oppositivo, coltivata con l'impugnazione, non rinviene il riscontro del concreto interesse a proporre la relativa questione. L'istante, infatti, avrebbe dovuto proporre direttamente l'opposizione, allegando l'omissione della notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia, con la conseguente mancanza del decorso del termine, il quale - essendo in thesi non ancora decorso - non poteva formare oggetto della proposta istanza ex art. 175 cod. proc. pen. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., s.;ent. n..186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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