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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28137/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18649del ruolo generale dell’anno 2015, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]. 6 del d.l. 118/2019«Definizione agevolata delle controversie tributarie») dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrenti; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzon. 59/04/2015, depositata in data 30 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, previa riunione, aveva rigettatogli appelli propost i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale socio, avverso la sentenza n. 160/02/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Teramo con la quale, previa riunione, venivano accolti i ricorsi proposti dalla società, esercente attività di compravendita autovetture usate, e dal socio rispettivamente avverso 1) avviso di accertamento n.TA902A400933/2011 con il quale l’Ufficio aveva rideterminato,ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73,il reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2007,stante il riscontro di anomalie circa le rimanenze iniziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore presentato dalla società; 2) avviso di accertamento n.TA901A400935/2011 con il quale l’Ufficio recuperava nei confronti del socio maggiore Irpef; -in punto di diritto, la CTR, ha affermato che: 1) l’impugnazione dell’Agenzia delle entratepresentava profili di inammissibilità in quanto non conteneva alcuna enucleazione di motivi specifici attinenti alla motivazione della sentenza di appello essendosi l’Amministrazione limitata a “riproporre i termini della controversia di primo grado”; 2) nel merito, il recupero dell’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 2, cit., era infondato in quanto leriscontrate anomalie dello studio di settore erano circoscritte alla voce “rimanenze”e la contribuente era incorsa in un errore materiale di trascrizione dei dati all’interno dello studio di settore; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio, resistono con controricorso; -la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia dellerelative domande con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n. n.TA902A400933/2011 e n.

TA901A400935/2011), per l’anno 2007, nonché relative quietanze di versamento (mod.

F24)della prima rata; - l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto inammissibilel’appello dell’Agenzia sebbene dall’atto di gravame emergesse chiaramente la specificità dei motivi articolati, mirati a contrastare: a) l’erronea statuizione della CTP sulla inidoneità indiziaria ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, degli elementi posti a fondamento della ripresa tributaria ossia dell’incongruenza del dettaglio delle rimanenze e dell’omessa indicazione del costo della manodopera sulle fatture esaminate; b) l’omesso esame delle circostanze emerse dai controlli effettuati comprovanti l’inattendibilità delle scritture contabili e degli elementi indicati nello studio di settore in quanto non sufficientemente chiari e specificati; -c on il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 2697 e 2727 c.c. per avere la CTR ritenuto, nel merito, illegittimo il recupero effettuato dall’Ufficio sebbene la contestata omessa contabilizzazione di ricavi fosse fondata sul riscontro di evidenti anomalie nella determinazione delle rimanenze inziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore nonché sul rilievo dell’omessa indicazione nelle fatture esaminate del costo della manodopera per l’effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli; -la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia delle relative domande, tempestivamente presentate il 29 maggio 2019, con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n.TA902A400933/2011 e n.

TA901A400935/2011), per l’anno 2007, nonché, in pari data,relative quietanze di versamento (mod.

F24) della prima rata (rispettivamente di euro 153,00 e euro 301,00); -il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd.

"pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12].

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21; n. 23415/2021); -l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale - premesso che con nota del 15.06.2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo aveva comunicato la presentazione da parte dei contribuenti di domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 mediante rateizzazione degli importi dovuti, previsti per il perfezionamento della definizione - ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -il giudizio va pertanto dichiarato estinto; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 272); P.Q.M.

La Corte dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18649del ruolo generale dell’anno 2015, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]. 6 del d.l. 118/2019«Definizione agevolata delle controversie tributarie») dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrenti; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzon. 59/04/2015, depositata in data 30 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, previa riunione, aveva rigettatogli appelli propost i nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale socio, avverso la sentenza n. 160/02/2013della [OSCURATO:PERSONA] di Teramo con la quale, previa riunione, venivano accolti i ricorsi proposti dalla società, esercente attività di compravendita autovetture usate, e dal socio rispettivamente avverso 1) avviso di accertamento n.TA902A400933/2011 con il quale l’Ufficio aveva rideterminato,ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/73,il reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2007,stante il riscontro di anomalie circa le rimanenze iniziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore presentato dalla società; 2) avviso di accertamento n.TA901A400935/2011 con il quale l’Ufficio recuperava nei confronti del socio maggiore Irpef; -in punto di diritto, la CTR, ha affermato che: 1) l’impugnazione dell’Agenzia delle entratepresentava profili di inammissibilità in quanto non conteneva alcuna enucleazione di motivi specifici attinenti alla motivazione della sentenza di appello essendosi l’Amministrazione limitata a “riproporre i termini della controversia di primo grado”; 2) nel merito, il recupero dell’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 2, cit., era infondato in quanto leriscontrate anomalie dello studio di settore erano circoscritte alla voce “rimanenze”e la contribuente era incorsa in un errore materiale di trascrizione dei dati all’interno dello studio di settore; - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio, resistono con controricorso; -la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia dellerelative domande con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n. n.TA902A400933/2011 e n. TA901A400935/2011), per l’anno 2007, nonché relative quietanze di versamento (mod. F24)della prima rata; - l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR ritenuto inammissibilel’appello dell’Agenzia sebbene dall’atto di gravame emergesse chiaramente la specificità dei motivi articolati, mirati a contrastare: a) l’erronea statuizione della CTP sulla inidoneità indiziaria ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/73, degli elementi posti a fondamento della ripresa tributaria ossia dell’incongruenza del dettaglio delle rimanenze e dell’omessa indicazione del costo della manodopera sulle fatture esaminate; b) l’omesso esame delle circostanze emerse dai controlli effettuati comprovanti l’inattendibilità delle scritture contabili e degli elementi indicati nello studio di settore in quanto non sufficientemente chiari e specificati; -c on il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 2697 e 2727 c.c. per avere la CTR ritenuto, nel merito, illegittimo il recupero effettuato dall’Ufficio sebbene la contestata omessa contabilizzazione di ricavi fosse fondata sul riscontro di evidenti anomalie nella determinazione delle rimanenze inziali e finali rispetto ai dati indicati nello studio di settore nonché sul rilievo dell’omessa indicazione nelle fatture esaminate del costo della manodopera per l’effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli; -la società e il socio hanno presentato istanza di sospensione del presente giudizio per avere aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, depositando copia delle relative domande, tempestivamente presentate il 29 maggio 2019, con riguardo ad entrambi gli avvisi di accertamento (n.TA902A400933/2011 e n. TA901A400935/2011), per l’anno 2007, nonché, in pari data,relative quietanze di versamento (mod. F24) della prima rata (rispettivamente di euro 153,00 e euro 301,00); -il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21; n. 23415/2021); -l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale - premesso che con nota del 15.06.2023, la [OSCURATO:PERSONA] di Teramo aveva comunicato la presentazione da parte dei contribuenti di domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018 mediante rateizzazione degli importi dovuti, previsti per il perfezionamento della definizione - ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -il giudizio va pertanto dichiarato estinto; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; -stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 272); P.Q.M. La Corte dichiar
Sentenza Cassazione n. 28137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris