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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35680/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12401/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana , giusta procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio , in Roma, via Sabotinon. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine del Oggetto: opposizione a cartelle esattoriali su estratto di ruolo spontaneamente acquisito A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi controricorso, con domicilio eletto presso l’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv ocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n.12; avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17438 /20 19 , pubblicata l’11 settembre 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa 1.Il G iudice di pace aveva respinto in ragione della non impugnabilità dell’estratto ruolo l’opposizione formulata della società [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento in relazione a crediti in materia di circolazione stradale, sostenendo di aver preso contezza dell’esistenza delle cartelle medesime solo al momento del rilascio degli estratti di ruolo, ovverosia circa due anni dopo l’asserita notifica delle cartelle; deduceva l’inesistenza dei titoli esecutivi, la prescrizione dei crediti e l’illegittima applicazione della maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/1981. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interponeva appello avverso la decisione di prime cure, lamentando l’erroneità della decisione sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, sul mancato esame dell’eccezione di prescrizione e sulla ritenutanon provata notifica delle cartelle di pagamento.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice appello, confermava la decisione di prime cure e c ondannava la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle parti appellate.

3. Avverso la sentenza di appello , la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] resistito con autonomo controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA].

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo , la società ricorrente lamenta la “ violazione a falsa applicazione di legge degli artt. 615 e 617 c.p.c., degli artt. 1219 e 2934 c.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”ed in particolare denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Roma circa la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la conseguente erronea valutazione del regime dei termini decadenziali, calcolati dalla conoscenza dell’estratto di ruolo, con specifico riferimento all’intervenuta estinzione della prescrizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso , denuncia “ la violazione a falsa applicazione di legge dell’art. 27 L. n. 689/1981 e degli artt. 2697 c.c. e 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.” e si duole del fatto che la sentenza impugnata, a seguito della verifica circa l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non avrebbe dichiarato prescritto il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il decorso del termine quinquennale ex art. 27 L. 689/1981.

3. Il primo motivo è infon dato e va disatteso . 3.1.Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata non è incorso in alcuna delle violazioni di legge denunciate.

Con riferimento alla dedotta mancata notifica dei verbali di accertamento, questa Corte, nel suo più alto consesso (Cass. Sez.

U 22/09/2017 n. 22080 ), ha affermato il principio secondo cui l ’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.

Richiamandosi a tale orientamento, correttamente quindi il Tribunale ha statuito che «in materia di violazioni del codice della strada l’opposizione proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto 1 settembre 2011 n. 150) con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione e soggetta al termine dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazionee soggetta al termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo che la doglianza concernente la notifica dei verbali di accertamentoavrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all’art. 204 C . d .

S . e quindi entro trenta giornida quando l’odierna parte ricorrente ha avuto conos c enza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria e il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché riguardando l’ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (…), senza che possa formarsi giudicato interno» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

Nel caso di specie, il T ribunale ha accertato che « l’appellante ha notificato a mezzo pec l’atto di citazione in data 4 maggio 2017 e quindi tardivamente rispetto al termine di decadenza della proposizione della opposizione agli atti esecutivi che era irrimediabilmente scaduto già il 20 aprile 2017 (…)» e che « la mancata rituale contestazione della notifica delle cartelle di pagamento determina in questo giudizio la valenza della data di notifica delle cartelle stesse allegata dalla Agenzia delle Entrate-riscossione in quanto indicata nell’estratto di ruolo rilasciato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e indicata rispettivamente in 14 luglio 2015 e 17 marzo 2016» e che, infine,«l’estratto di ruolo è stato consegnato il 30 marzo 2017 e, di A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conseguenza, il deposito dell’atto di citazione, che poteva valere anche come ricorso in virtù del principio della conservazione degli atti giudiziali a condizione che fosse stato depositato nel termine di trenta giorni previsto per il ricorso di cui all’art. 7 del decreto legislativo 150/2011, appare tardivo» (pag. 12della sentenza impugnata). 3.2.Quanto ai rilievi della ricorrente sulla nozione di “estratto di ruolo” va conclusivamente osservato che la sentenza impugnata non ha posto in dubbio la natura e rilevanza giuridica dell’estratto di ruolo in sé, né tantomeno ha individuato il dies a quo a fini dell’impugnazione nella data in cui questo è stato materialmente consegnato, piuttosto ha rilevato «la mancata rituale contestazione della notifica delle cartelle di pagamento» sottese all’estratto di ruolo, limitandosi ad individuare il rimedio esperibile e l’intervenuto spirare del termine.

4. Il secondo motivo è inammissibile poiché prospettato in violazione del principio sancito dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, 19/04/2022 n. 12481 ) tenuto conto che parte ricorrente ha genericamente dedotto che i verbali di accertamento del C.d.S. risalivano tutti al 2011 e che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere prescritto il credito, senza indicare le date e gli elementi fattuali in concreto rilevanti ondeconsentire la verificadella sussistenza dei vizi denunciati; né la doglianza si confronta con la puntuale motivazione resa dal giudice di merito in proposito ovvero sulle singole, ritenutenon maturate, prescrizioni quinquennali. 5.In conclusione, il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrent i che si liquidano in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12401/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana , giusta procura speciale a margine del ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio , in Roma, via Sabotinon. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale, rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale a margine del Oggetto: opposizione a cartelle esattoriali su estratto di ruolo spontaneamente acquisito A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controricorso, con domicilio eletto presso l’[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv ocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n.12; avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17438 /20 19 , pubblicata l’11 settembre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1.Il G iudice di pace aveva respinto in ragione della non impugnabilità dell’estratto ruolo l’opposizione formulata della società [OSCURATO:SOCIETA]. ex art. 615 c.p.c. nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle di pagamento in relazione a crediti in materia di circolazione stradale, sostenendo di aver preso contezza dell’esistenza delle cartelle medesime solo al momento del rilascio degli estratti di ruolo, ovverosia circa due anni dopo l’asserita notifica delle cartelle; deduceva l’inesistenza dei titoli esecutivi, la prescrizione dei crediti e l’illegittima applicazione della maggiorazione di cui all’art. 27 L. 689/1981. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interponeva appello avverso la decisione di prime cure, lamentando l’erroneità della decisione sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, sul mancato esame dell’eccezione di prescrizione e sulla ritenutanon provata notifica delle cartelle di pagamento. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice appello, confermava la decisione di prime cure e c ondannava la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle parti appellate. 3. Avverso la sentenza di appello , la [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] resistito con autonomo controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo , la società ricorrente lamenta la “ violazione a falsa applicazione di legge degli artt. 615 e 617 c.p.c., degli artt. 1219 e 2934 c.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”ed in particolare denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Roma circa la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la conseguente erronea valutazione del regime dei termini decadenziali, calcolati dalla conoscenza dell’estratto di ruolo, con specifico riferimento all’intervenuta estinzione della prescrizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso , denuncia “ la violazione a falsa applicazione di legge dell’art. 27 L. n. 689/1981 e degli artt. 2697 c.c. e 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.” e si duole del fatto che la sentenza impugnata, a seguito della verifica circa l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali, non avrebbe dichiarato prescritto il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il decorso del termine quinquennale ex art. 27 L. 689/1981. 3. Il primo motivo è infon dato e va disatteso . 3.1.Il Tribunale di Roma con la sentenza impugnata non è incorso in alcuna delle violazioni di legge denunciate. Con riferimento alla dedotta mancata notifica dei verbali di accertamento, questa Corte, nel suo più alto consesso (Cass. Sez. U 22/09/2017 n. 22080 ), ha affermato il principio secondo cui l ’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Richiamandosi a tale orientamento, correttamente quindi il Tribunale ha statuito che «in materia di violazioni del codice della strada l’opposizione proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto 1 settembre 2011 n. 150) con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione e soggetta al termine dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazionee soggetta al termine di trenta giorni previsto dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo che la doglianza concernente la notifica dei verbali di accertamentoavrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all’art. 204 C . d . S . e quindi entro trenta giornida quando l’odierna parte ricorrente ha avuto conos c enza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria e il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché riguardando l’ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (…), senza che possa formarsi giudicato interno» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, il T ribunale ha accertato che « l’appellante ha notificato a mezzo pec l’atto di citazione in data 4 maggio 2017 e quindi tardivamente rispetto al termine di decadenza della proposizione della opposizione agli atti esecutivi che era irrimediabilmente scaduto già il 20 aprile 2017 (…)» e che « la mancata rituale contestazione della notifica delle cartelle di pagamento determina in questo giudizio la valenza della data di notifica delle cartelle stesse allegata dalla Agenzia delle Entrate-riscossione in quanto indicata nell’estratto di ruolo rilasciato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e indicata rispettivamente in 14 luglio 2015 e 17 marzo 2016» e che, infine,«l’estratto di ruolo è stato consegnato il 30 marzo 2017 e, di A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conseguenza, il deposito dell’atto di citazione, che poteva valere anche come ricorso in virtù del principio della conservazione degli atti giudiziali a condizione che fosse stato depositato nel termine di trenta giorni previsto per il ricorso di cui all’art. 7 del decreto legislativo 150/2011, appare tardivo» (pag. 12della sentenza impugnata). 3.2.Quanto ai rilievi della ricorrente sulla nozione di “estratto di ruolo” va conclusivamente osservato che la sentenza impugnata non ha posto in dubbio la natura e rilevanza giuridica dell’estratto di ruolo in sé, né tantomeno ha individuato il dies a quo a fini dell’impugnazione nella data in cui questo è stato materialmente consegnato, piuttosto ha rilevato «la mancata rituale contestazione della notifica delle cartelle di pagamento» sottese all’estratto di ruolo, limitandosi ad individuare il rimedio esperibile e l’intervenuto spirare del termine. 4. Il secondo motivo è inammissibile poiché prospettato in violazione del principio sancito dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, 19/04/2022 n. 12481 ) tenuto conto che parte ricorrente ha genericamente dedotto che i verbali di accertamento del C.d.S. risalivano tutti al 2011 e che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere prescritto il credito, senza indicare le date e gli elementi fattuali in concreto rilevanti ondeconsentire la verificadella sussistenza dei vizi denunciati; né la doglianza si confronta con la puntuale motivazione resa dal giudice di merito in proposito ovvero sulle singole, ritenutenon maturate, prescrizioni quinquennali. 5.In conclusione, il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 12401/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti controricorrent i che si liquidano in complessivi Euro 2500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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