CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 13545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 18079/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via G. Nicotera n. 31, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procure in calce al ricorso; - ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Spallanzani n. 22/a, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Nicola de Luca, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 782/2020 della Corte di appello di Roma, depositata il 3/2/2020; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le memorie delle parti depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la validità delle clausole antistallo contenute nel patto parasociale stipulato in data 27 giugno 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo SCE), partecipata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:SOCIETA]., respingendo la connessa domanda di risarcimento del danno per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esercizio delle prerogative da tali clausole derivanti o per l'abusiva attività di direzione e coordinamento relativamente alla società partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le clausole antistallo contenute nel patto parasociale non erano affatto unilaterali, giacché facoltizzavano entrambe le parti a farne uso; b) che sfornita di alcuna verosimiglianza era la tesi secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata l'unica r.g. n. 18079/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a poter fare uso delle clausole, quale socio "forte" che sin dall'inizio sapeva della condizione di debolezza di SCE; c) che la previsione oggetto delle clausole era valida, siccome puntualmente circostanziata rispetto a precise condizioni, sicché doveva ritenersi meritevole di tutela; d) che andava esclusa la nullità della clausola per vizio dell'oggetto, atteso che il prezzo di rivendita era identificato in base a condizioni oggettive e non già rimesso all'arbitrio di una delle parti, potendo del resto SCE, quale socio al 50% della società veicolo [OSCURATO:SOCIETA], ben conoscere la situazione finanziaria della partecipata ai fini della valutazione delle congruità del prezzo fissato da [OSCURATO:SOCIETA]; e) ha escluso che la clausola fosse nulla per assenza di un meccanismo di equa valorizzazione delle partecipazioni, perché la clausola antistallo non si presta a tale tipo di rischio, essendo espressione della libertà negoziale dei soci aderenti; f) ha escluso che la clausola in questione ricadesse nel divieto del patto leonino; g) ha escluso che la clausola integrasse la violazione dell'art. 2341-bis cod. civ.; h) ha escluso che [OSCURATO:SOCIETA], nell'azionare la clausola, avesse abusato del proprio diritto, circostanza valutata come non provata, dovendo ascriversi all'immobilismo della partecipata [OSCURATO:SOCIETA] la ragione del mancato interesse di [OSCURATO:SOCIETA] a permanere nella compagine sociale e non già al comportamento asseritamente scorretto di quest'ultima, nei vari aspetti puntualmente esaminati in fatto ed esclusi nella loro esistenza o rilevanza; i) ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo di censura relativo all'attività di direzione e coordinamento svolta da [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:SOCIETA]; I) ha dichiarato inammissibile la richiesta di c.t.0 formulata da SCE. 3. Avverso detta sentenza SCE, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.r.g. n. 18079/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Alla luce dell'esame dei motivi del ricorso e dell'illustrazione dei temi d'indagine approfonditi negli scritti difensivi delle parti, la Corte, anche in relazione all'assoluta novità e complessità delle questioni sollevate, ritiene necessario un approfondimento, da affidare all'ufficio del Massimario e del Ruolo, del quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale, anche statunitense e canadese per quanto possibile, relativo alla disciplina della particolare clausola antistallo denominata "russian roulette clause", con particolare riguardo alla sua validità ed efficacia tra le parti stipulanti. A tal fine va disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo con richiesta di relazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, in ordine a quanto indicato in motivazione. Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione all'Ufficio del Massimario e del Ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03 febbraio 2022. , [OSCURATO:PERSONA] nte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEc'wle Carloi diara tieposhat2 in Canceileria il_......95______. . —-