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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 32594/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Romanel procedimento a carico diMinichino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1979udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo individuarsi la competenza in capo al Tribunale incomposizione collegialeRITENUTO IN FATTO1.

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha sollevato conflittonegativo di competenza, ritenendo competente a conoscere del procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] il medesimo Tribunale in composizione collegiale.[OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto nella flagranza del delitto ditentata estorsione aggravata e, in ragione di tale qualificazione giuridica, venivapresentato dal PM per la convalida dell’arresto al Tribunale in composizionecollegiale.Detto organo, in via preliminare, riqualificava il delitto in tentata truffa erimetteva gli atti al giudice monocratico per la convalida e l’applicazione dimisura.Quest’ultimo procedeva alla convalida ed emetteva la misura dell’obbligo didimora e contestualmente trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale perl’assegnazione al Tribunale collegiale.Il Presidente rimetteva gli atti al Giudice monocratico rilevando trattarsi diun caso di conflitto ex art. 28 comma 2 cod. proc. pen.Pertanto, il giudice monocratico ha sollevato conflitto ritenendo che, inragione della contestazione mossa all’indagato, la competenza si dovese radicarein capo al Tribunale collegiale, in quanto il fatto, per come prospettato nel capodi incolpazione, era da qualificarsi come tentata estorsione, venendo prospettatoalla vittima un male ingiusto ricollegabile direttamente o indirettamente allacondotta del soggetto agente.2.

Il difensore dell’imputato ha depositato memoria in data 8 giugno 2026chiedendo individuarsi la competenza in capo al Tribunale in composizionemonocratica.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoindividuarsi la competenza in capo al Tribunale in composizione collegiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La ripartizione di attribuzioni fra le due differenti composizioni delTribunale conduce ad individuare il giudice competente a conoscere del processonel Tribunale collegiale.Preliminarmente, deve richiamarsi l’insegnamento di questa Corte secondo ilquale, in tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione delgiudice, il contrasto negativo tra i due giudici del medesimo tribunale nelle duediverse composizioni, collegiale o monocratica, in merito all'ambito dellerispettive attribuzioni deve essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti dicompetenza, applicabili a norma dell'art. 28, comma 2, c.p.p. anche ai casianaloghi di stasi processuale (Sez. 1, n. 16668 del 21/03/2001, De, Rv. 219500- 01); è quindi ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale incomposizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto,anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, unasituazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cuiall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte dicassazione (Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, Confl. comp. in proc.

Sapone ealtri, Rv. 285250 - 01).2.

Nel procedimento in esame, il contrasto fra i due giudici nelle diversecomposizioni si è determinato in ragione del fatto che il Tribunale collegiale, lungidall’attenersi alla contestazione contenuta nel capo di incolpazione comeformulato dal Pm, ha riqualificato il fatto, senza procedere alla convalidadell’arresto, e ha trasmesso gli atti al giudice monocratico.Occorre valutare se il tribunale collegiale, investito della richiesta diconvalida dell’arresto, potesse valutare la propria competenza, rectius la propriapotesse riqualificare il fatto, anticipando una valutazione di merito.Sul punto è necessario richiamare un risalente insegnamento di questa Corteche individua quale cifra ineludibile, su cui tutto il processo penale è imperniato,l’imputazione formulata dal Pubblico Ministero.

Si tratta di insegnamento ancoravalido benché espresso nella vigenza del precedente codice di rito.«Il processo penale è costituito da un insieme di atti formali intesi aformulare un giudizio su di un addebito, che, sostanzialmente, costituiscel'oggetto della imputazione.

Questa di tutta la procedura, dal suo sorgere allasentenza definitiva, costituisce il tema precostituito e riverbera i suoi effetti benoltre la fase dell'esecuzione.

Il "fatto", infatti, che l'imputazione individua e che siafferma penalmente illecito, costituisce il dato storico, costante e ineliminabile, ditutto il processo, e su di esso si devono imperniare, sin dalla comunicazionegiudiziaria, tutti i successivi atti con cui si riprende o si riformula l'addebito -incidendo, precisando, integrando o cristallizzando l'imputazione - quali lecontestazioni istruttorie, l'ordinanza di rinvio a giudizio, la richiesta e il decreto dicitazione, gli atti di cui agli artt. 430 e 441 cod. proc. pen., la decisioneconclusiva del procedimento.

L'imputazione determina, in concreto, l'inizio dellaazione penale, l'individuazione della competenza, il problema della "identità delfatto" o della imputazione "nuova", la necessità o no di adottare misurerestrittive della libertà personale e così, via via, la durata della carcerazionepreventiva eventualmente sofferta, la determinazione della pena, la prescrizionedel reato, la recidiva, etc..» (Sez. 1, n. 490 del 06/03/1984, Viola, Rv. 163815 -01).Se dunque l’imputazione, come formulata, determina la competenza edisciplina la ripartizione delle attribuzioni fra il giudice monocratico e il giudicecollegiale, è a tale dato che ci si deve rifare per valutare la correttezza dellaIn applicazione di detto principio si è affermato «che nella fase delle indagininon è comunque sufficiente a determinare uno spostamento di competenza lavalutazione della mancanza di gravità indiziaria per uno dei delitti ipotizzati insede di incidente cautelare, non potendo tale apprezzamento, formulabile sullabase dei soli atti che l'accusa ha ritenuto di ostendere, incidere sulledeterminazioni del pubblico ministero (Sez. 2, n. 23943 del 26/04/2008, Leone;Sez. 2, n. 24492 del 26/04/2006, Leone).

Sicché la competenza va determinatacon riferimento al giudice che dovrebbe procedere in base alle imputazionielevate dal Pubblico ministero e il Giudice del riesame deve tenere ben distintol'aspetto formale della competenza, che dipende dalla prospettazione accusatoriaper come appare, da quello sostanziale, relativo alla fondatezza della richiesta eche ne può determinare l'accoglimento o il rigetto» (così in motivazioneSez. 1, n.49627 del 17/11/2009, Osmanovic, Rv. 246033 - 01).Ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversiriguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, anulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del meritodella decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc.Novarese, Rv. 264539 - 01).Anche la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, sidetermina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, ameno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici edimmediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. inproc.

Giugliano, Rv. 273484 – 01: fattispecie relativa al reato di ricettazione, incui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione dellamerce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione).Date queste premesse è evidente che, in ragione dell’imputazione per comeformulata - in termini, cioè, di tentata estorsione aggravata - il processo sia dicompetenza del Tribunale in composizione collegiale, che ha indebitamenteanticipato una valutazione di merito, superando il limite che aveva per valutarela correttezza della attribuzione, che è costituito dalla prospettazione del fattoper come operata dal PM nel capo di incolpazione.In tale contesto e senza dover prendere posizione sulla questione in questasede di regolamento di competenza, è sufficiente richiamare il condivisoorientamento secondo il quale il conflitto di competenza, quando vi è incertezzasul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti e la decisionenon possa essere adottata allo stato degli atti, deve essere risolto con ladichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decideredefinitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriorielementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave (Sez. 1, n. 18888del 26/04/2007, Confl. comp. in proc.

Lamberto, Rv. 237368 - 01): principioapplicabile per analogia anche al riparto tra tribunale in composizione collegiale etribunale in composizione monocratica.2.

Per le ragioni testé evidenziate la competenza deve quindi individuarsi incapo al Tribunale di Roma in composizione collegiale, cui si dispone latrasmissione degli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma incomposizione collegiale cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Romanel procedimento a carico diMinichino [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1979udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo individuarsi la competenza in capo al Tribunale incomposizione collegialeRITENUTO IN FATTO1. Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha sollevato conflittonegativo di competenza, ritenendo competente a conoscere del procedimento acarico di [OSCURATO:PERSONA] il medesimo Tribunale in composizione collegiale.[OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto nella flagranza del delitto ditentata estorsione aggravata e, in ragione di tale qualificazione giuridica, venivapresentato dal PM per la convalida dell’arresto al Tribunale in composizionecollegiale.Detto organo, in via preliminare, riqualificava il delitto in tentata truffa erimetteva gli atti al giudice monocratico per la convalida e l’applicazione dimisura.Quest’ultimo procedeva alla convalida ed emetteva la misura dell’obbligo didimora e contestualmente trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale perl’assegnazione al Tribunale collegiale.Il Presidente rimetteva gli atti al Giudice monocratico rilevando trattarsi diun caso di conflitto ex art. 28 comma 2 cod. proc. pen.Pertanto, il giudice monocratico ha sollevato conflitto ritenendo che, inragione della contestazione mossa all’indagato, la competenza si dovese radicarein capo al Tribunale collegiale, in quanto il fatto, per come prospettato nel capodi incolpazione, era da qualificarsi come tentata estorsione, venendo prospettatoalla vittima un male ingiusto ricollegabile direttamente o indirettamente allacondotta del soggetto agente.2. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria in data 8 giugno 2026chiedendo individuarsi la competenza in capo al Tribunale in composizionemonocratica.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendoindividuarsi la competenza in capo al Tribunale in composizione collegiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La ripartizione di attribuzioni fra le due differenti composizioni delTribunale conduce ad individuare il giudice competente a conoscere del processonel Tribunale collegiale.Preliminarmente, deve richiamarsi l’insegnamento di questa Corte secondo ilquale, in tema di riparto delle "attribuzioni" in relazione alla composizione delgiudice, il contrasto negativo tra i due giudici del medesimo tribunale nelle duediverse composizioni, collegiale o monocratica, in merito all'ambito dellerispettive attribuzioni deve essere risolto alla stregua delle norme sui conflitti dicompetenza, applicabili a norma dell'art. 28, comma 2, c.p.p. anche ai casianaloghi di stasi processuale (Sez. 1, n. 16668 del 21/03/2001, De, Rv. 219500- 01); è quindi ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale incomposizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto,anche in tal caso, si determina, per effetto di due decisioni contrastanti, unasituazione di stasi processuale riconducibile a uno dei "casi analoghi" di cuiall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., la cui risoluzione è rimessa alla Corte dicassazione (Sez. 1, n. 37636 del 07/04/2023, Confl. comp. in proc. Sapone ealtri, Rv. 285250 - 01).2. Nel procedimento in esame, il contrasto fra i due giudici nelle diversecomposizioni si è determinato in ragione del fatto che il Tribunale collegiale, lungidall’attenersi alla contestazione contenuta nel capo di incolpazione comeformulato dal Pm, ha riqualificato il fatto, senza procedere alla convalidadell’arresto, e ha trasmesso gli atti al giudice monocratico.Occorre valutare se il tribunale collegiale, investito della richiesta diconvalida dell’arresto, potesse valutare la propria competenza, rectius la propriapotesse riqualificare il fatto, anticipando una valutazione di merito.Sul punto è necessario richiamare un risalente insegnamento di questa Corteche individua quale cifra ineludibile, su cui tutto il processo penale è imperniato,l’imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Si tratta di insegnamento ancoravalido benché espresso nella vigenza del precedente codice di rito.«Il processo penale è costituito da un insieme di atti formali intesi aformulare un giudizio su di un addebito, che, sostanzialmente, costituiscel'oggetto della imputazione. Questa di tutta la procedura, dal suo sorgere allasentenza definitiva, costituisce il tema precostituito e riverbera i suoi effetti benoltre la fase dell'esecuzione. Il "fatto", infatti, che l'imputazione individua e che siafferma penalmente illecito, costituisce il dato storico, costante e ineliminabile, ditutto il processo, e su di esso si devono imperniare, sin dalla comunicazionegiudiziaria, tutti i successivi atti con cui si riprende o si riformula l'addebito -incidendo, precisando, integrando o cristallizzando l'imputazione - quali lecontestazioni istruttorie, l'ordinanza di rinvio a giudizio, la richiesta e il decreto dicitazione, gli atti di cui agli artt. 430 e 441 cod. proc. pen., la decisioneconclusiva del procedimento. L'imputazione determina, in concreto, l'inizio dellaazione penale, l'individuazione della competenza, il problema della "identità delfatto" o della imputazione "nuova", la necessità o no di adottare misurerestrittive della libertà personale e così, via via, la durata della carcerazionepreventiva eventualmente sofferta, la determinazione della pena, la prescrizionedel reato, la recidiva, etc..» (Sez. 1, n. 490 del 06/03/1984, Viola, Rv. 163815 -01).Se dunque l’imputazione, come formulata, determina la competenza edisciplina la ripartizione delle attribuzioni fra il giudice monocratico e il giudicecollegiale, è a tale dato che ci si deve rifare per valutare la correttezza dellaIn applicazione di detto principio si è affermato «che nella fase delle indagininon è comunque sufficiente a determinare uno spostamento di competenza lavalutazione della mancanza di gravità indiziaria per uno dei delitti ipotizzati insede di incidente cautelare, non potendo tale apprezzamento, formulabile sullabase dei soli atti che l'accusa ha ritenuto di ostendere, incidere sulledeterminazioni del pubblico ministero (Sez. 2, n. 23943 del 26/04/2008, Leone;Sez. 2, n. 24492 del 26/04/2006, Leone). Sicché la competenza va determinatacon riferimento al giudice che dovrebbe procedere in base alle imputazionielevate dal Pubblico ministero e il Giudice del riesame deve tenere ben distintol'aspetto formale della competenza, che dipende dalla prospettazione accusatoriaper come appare, da quello sostanziale, relativo alla fondatezza della richiesta eche ne può determinare l'accoglimento o il rigetto» (così in motivazioneSez. 1, n.49627 del 17/11/2009, Osmanovic, Rv. 246033 - 01).Ai fini della determinazione della competenza funzionale, deve aversiriguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, anulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del meritodella decisione (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Confl. comp. in proc.Novarese, Rv. 264539 - 01).Anche la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, sidetermina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, ameno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici edimmediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Confl. comp. inproc. Giugliano, Rv. 273484 – 01: fattispecie relativa al reato di ricettazione, incui la competenza è stata determinata con riferimento al luogo di ricezione dellamerce di provenienza illecita indicato nel capo d'imputazione).Date queste premesse è evidente che, in ragione dell’imputazione per comeformulata - in termini, cioè, di tentata estorsione aggravata - il processo sia dicompetenza del Tribunale in composizione collegiale, che ha indebitamenteanticipato una valutazione di merito, superando il limite che aveva per valutarela correttezza della attribuzione, che è costituito dalla prospettazione del fattoper come operata dal PM nel capo di incolpazione.In tale contesto e senza dover prendere posizione sulla questione in questasede di regolamento di competenza, è sufficiente richiamare il condivisoorientamento secondo il quale il conflitto di competenza, quando vi è incertezzasul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti e la decisionenon possa essere adottata allo stato degli atti, deve essere risolto con ladichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decideredefinitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriorielementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave (Sez. 1, n. 18888del 26/04/2007, Confl. comp. in proc. Lamberto, Rv. 237368 - 01): principioapplicabile per analogia anche al riparto tra tribunale in composizione collegiale etribunale in composizione monocratica.2. Per le ragioni testé evidenziate la competenza deve quindi individuarsi incapo al Tribunale di Roma in composizione collegiale, cui si dispone latrasmissione degli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma incomposizione collegiale cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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