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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 14131/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11589 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricorsi iscritt i al numero 11589 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrentein via principale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M09 H224T ALBERTI Daniele C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55Ll8 B157I ALVISINI Alberto C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51M05 C452L ANCETTI Marco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57H15 G224B ANDREANI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56A08 GI43Z ANGEROSA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54L46 A415P ANZALONE Giuseppe C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53P27 F158K APOLONE Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E 10 B664E ARDISSINO Diego C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A30 C680T ARTUSO Lya C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57M57 H612G ATZENI Monica C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56S52 H50 1 Y AYVAZIAN Wartan C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52D 1 2 Z240Y BALBIANI Giordano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52S30 G337X BARATTINI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B 10 F952W BARDELLINI Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52T14 Z600V BARILARO Cynthia C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57M56 H501K Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 BARTOLI [OSCURATO:PERSONA] GiacomoC.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P11 F065N BARUFFINI Tiziana C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S66 L392M BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54T01 E946 B BECHI Laura C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55C57 D612D BELLOFIORE Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59B24 I754E BENFATTO Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49C30 H501Q BEZZIO Luciano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55A04 F205Y BIANCHI Mario C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 2S21 G143G BIAVA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51M 1 6 L120Y BIGOZZI Marta C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55D62 D612Y BIOLCHINI Luciano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R17 F484 O VOCINO Vincenzo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49E17 H442L e VOCINO Daniele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 85L26 I608X, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54E65 F022W, deceduta il 29/11/2014 BONGIOVANNI Maurizio C.F.:BNG M RZ 51P16 L840L BONILAURI Paride C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51P09 H223Y BORGHERO Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D09 G224J BOSCHIROLI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54C07 F205E BOSCO Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50S04 L049J BOTTA Michele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C07 H703P BRAMBILLA Carlo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R06 E648I BRAVI Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52H13 L498Z BRICCHI Monica C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56R59 F205C BRUGNANO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57H59 H224H CACUDI Nicola C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B21 A662L CALABRESE [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55H08 A662H CALCAGNO Enrico C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50H14 D969F CALIA Nunzio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55L26 A225E CAMPANELLA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E09 H6431 CAMPOBASSO Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57A02 F636T CAMPUS [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 48S53 F977Z CANERO Gianfranco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55E14 F839R [OSCURATO:PERSONA] Massimo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D29 B885 W CAPUTO Vito C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55M06 D390S CARCHERI Giampiero C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 41M03 A145B CARELLA Donatella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55P46 H612S CAROSELLA Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R05 A080S CASADEI Marco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53H18 I728V [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56A30 E047L CASARA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53A26 Z602S CASTANO Luigi C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55H08 H037J CASTELLINO Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53B09 F610N CATANI Paolo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49S30 D458D CECCHINATO Piergiorgio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52E09 L736S CECCHINELLI Giuseppe C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54E24 E463V CHIARAMONTE Francesco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51H05 H558F Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 CIPRESSI Andrea C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54H25 A944S CITRONI Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52A11 D251X COGLIATI Claudio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E04 C523H COMPAGNUCCI Mario C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R27 F097M CONIGLIARO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E62 F205E CORGATELLI Gabriella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53M69 F712V CORINALDESI Diego C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 46L14 1608J COSIMI Donatella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56P61 H501N COSSU Francesca C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E66 I 452F COSTANTINO Angela C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53M46 A638K CRUPI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56L70 H 224K D’AGATA Antonino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54L27 C351X D’AGOSTINO Rosa C.F.:[OSCURATO:PERSONA] O 53A57 D976X D’ALFONSO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C52 F205Z D’ELIA Antonello C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57L19 F839J D’ERCOLE Alfonso C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50B27 I520 E DAGHETTI Clara C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57P45 D9690 [OSCURATO:PERSONA] Paolo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 1L 1 6 L378P DARIO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 4D25 F8391 DAZZI Severino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D25 L378V [OSCURATO:PERSONA] Carlo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S 1 5 H501I [OSCURATO:PERSONA] Giulia C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55D46 F839X DEFRENZA Carmelo C.F.: DFRCML 53A09 I053G DEGASPERI Tiziana C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54M52 H612X [OSCURATO:PERSONA] Rainero C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A29G674B [OSCURATO:PERSONA] Ettore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55L03 A123R DELLEANI Riccardo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50 S06 L2 1 9J [OSCURATO:PERSONA] Annamaria C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S45 C034S [OSCURATO:PERSONA] Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57A19 A494H [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B46 H3 1 3N CALANDRELLI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57E68 A783E) eDI SOTTO Federica ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 95P62 E958N), in qualità di eredi diDI SOTTO Maurizio ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L01 H501W), deceduto il 27/07/18 DILBERIS Costantino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52C14 Z336X DISANTO Andrea C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49S08 I 954S DONATI Daniele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 2S16 D704K DORATO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52C08 A182K nonché(nei confronti dell’amministrazione) da 01) ANGEROSA [OSCURATO:PERSONA] C.F.

N GR RLB54L46 A415P 02) ANZALONE Giuseppe C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53P27 F158K 03) APOLONE Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E10 B664E 04) ARDISSINO Diego C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54A30 C680T 05) ARTUSO Lya C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57M57 H612G 06) ATZENI Monica C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56S52 H501Y 07) BARATTINI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B10 F952W Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 08) BARDELLINI Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52T14 Z600V 09) BARILARO Cynthia C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57M56 H501K 10) BARTOLI Vincenzo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49P11 F065N 11) BARUFFINI Tiziana C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55S66 L392M 12) BECHI Laura C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55C57 D612D 13) BELLOFIORE Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59B24 I754E 14) BEZZIO Luciano [OSCURATO:PERSONA] 55A04 F205Y 15) BIGOZZI Marta C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D62 D612Y 16) BIOLCHINI Luciano C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53R17 F484O 17) BONGIOVANNI Maurizio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51P16 L840L 18) BORGHERO Antonio [OSCURATO:PERSONA] 54D09 G224J 19) [OSCURATO:PERSONA] Mario C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M09 H224T 20) BOSCHIROLI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54C07 F205E 21) BOSCO Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50S04 L 049J 22) BRAMBILLA Carlo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54R06 E648I 23) BRAVI Antonio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52H13 L498Z 24) BRICCHI Monica C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56R59 F205C 25) BRUGNANO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57H59 H224H 26) CALABRESE [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H08 A662H 27) CALANDRELLI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57E68 A783E)e [OSCURATO:PERSONA] Federica ([OSCURATO:PERSONA] 95P62 E958N), in qualità di eredi diDI SOTTO Maurizio ([OSCURATO:PERSONA] 55L01 H501W), deceduto il 27/07/18 28) CALCAGNO Enrico C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50H14 D969F 29) CALIA Nunzio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55L26 A225E 30) CAMPANELLA [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53E09 H6431 31) [OSCURATO:PERSONA] Massimo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D29 B885W 32) CAPUTO Vito C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55M06 D390S 33) CARCHERI Giampiero C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41M03 A145B 34) CASADEI Marco C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53H18 I728V 35) CASARA [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A26 Z602S 36) CASTANO Luigi C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H08 H037J 37) CASTELLINO Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53B09 F610N 38) CATANI Paolo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49S30 D458D 39) CECCHINATO Piergiorgio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52E09 L736S 40) CHIARAMONTE Francesco C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51H05 H558F 41) CIPRESSI Andrea C.F . [OSCURATO:PERSONA] 54H25 A944S Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 42) CITRONI Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52A11 D251X 43) COMPAGNUCCI Mario C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54R27 F097M 44) CONIGLIARO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E62 F205E 45) CORGATELLI Gabriella C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53M69 F712V 46) CORINALDESI Diego C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46L14 1608J 47) COSIMI Donatella C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56P61 H501N 48) COSSU Francesca C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53E66 I452F 49) COSTANTINO Angela C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53M46 A638K 50) CRUPI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56L70 H224K 51) D’AGOSTINO Rosa C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A57 D976X 52) D’ELIA Antonello C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57L19 F839J 53) D’ERCOLE Alfonso C.F.

DRC L NS 50B27 I520E 54) DAGHETTI Clara C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57P45 D9690 55) [OSCURATO:PERSONA] Paolo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L16 L378P 56) DARIO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D25 F8391 57) DAZZI Severino C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D25 L378V 58) [OSCURATO:PERSONA] Giulia C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D46 F839X 59) DEGASPERI Tiziana C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54M52 H612X 60) [OSCURATO:PERSONA] Rainero C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54A29G674B 61) [OSCURATO:PERSONA] Ettore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55L03 A123R 62) DELLEANI Riccardo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50S06 L219J 63) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B46 H313N 64) DILBERIS Costantino C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52C14 Z336X 65) DISANTO Andrea C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49S08 I954S 66) DONATI Daniele C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52S16 D704K 67) DORATO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52C08 A182K 68) VOCINO Vincenzo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49E17 H442L e VOCINO Daniele C.F.

VCNDNL 85L26 I608X, in qua- lità di eredi diBLASETTI FANTAUZZI [OSCURATO:PERSONA] C.F.[OSCURATO:PERSONA] 54E65 F022W, deceduta il 29/11/2014 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23H501S) -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6216/2019, pubblicatain data 16 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermat o per il resto, ha accolto la sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri apagare, in suo favore, l’im- porto di € 10.675,75, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2004 al saldo.

Avverso tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso gli altri medici indicati in epigrafe quali controricorrenti, proponendo a loro volta ricorso inciden- tale sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1.Ricorso principale Con l’unico motivo del ricorso principalesi denunzia «Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 82/76/CEE , dell’ art. 11 disp. prel. cce sentenza CGUE del 24.1.2018 (cause riunite C- 616 e C-617), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc».

Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 L’amministrazionericorrente, in relazione all’accoglimento della domanda diMario [OSCURATO:PERSONA], sostiene che allo stesso non spette- rebbe alcun indennizzo, essendosi iscritto al corso di specializ- zazione frequentato prima del 1982.

Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c..

La Corte di Giustizia della Unione Europea, a seguito di rinvii pregiudizialidelle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha for- nito l’interpretazione delle disposizionirilevanti ai fini della que- stione in esame e, precisamente,dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1e 2, nonché dell’allegato della diret- tiva75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio.

Con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha stabilito: a) che « qual- siasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere og- getto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sud- detto»; b) che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della di- rettiva 82/76»; c) che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a par- tire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa».

Con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha poi precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono es- sere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della en- trata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 termine di adeguamento, deve –per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione ri- guardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 delladir. 75/363/CEE».

Di conseguenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dap- prima affermato (a seguito della prima decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai prin- cipi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 –01) e successivamente chiarito (più di recente, a seguito della seconda decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di sog- getti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici an- teriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli [OSCURATO:PERSONA]. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, che al momento non risulta massimata).

È stato, altresì, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1982(o in precedenza), nell’anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universi- tario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 l ’ importo risarcitorio spettante per il relativodi corso (e commisurato a quanto indi- cato dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha aval- lato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione dell’anno del corso frequentata dal gennaio 1983, mentre l’importo risarcito- rio, per il suddetto anno accademico, andrà riconosciuto inte- gralmente, qualora si accerti che la frequenza del suddetto anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati) nel 1982 si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983.

La sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai suddetti principi,che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rime- ditare, avendo riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo dell’indennizzo spettante esclusivamente in relazione al periodo di frequenza successivo al 31 dicembre 1982.

2. Ricorso incidentale 2.1Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia « Vio- lazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo re- cepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trat- tato CEE; dell’ art. 10 Cost. ; dell’ art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della [OSCURATO:PERSONA]. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 dei diritti fondamentali dell’Unione, cd.

Carta di Nizza (appro- vata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Pro- tocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c.e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».

I ricorrenti contestano la data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999.

Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione, piena- mente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in ma- teria da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rime- ditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del1991 – delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decor- rente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» ( cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3- , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 , Rv. 656585 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341 ; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011 , Rv. 619125 ; Sez. 3 , Sentenzan. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sen- tenzan. 1156 del 17/01/2013 , Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104del 26/06/2013 , Rv. 626903 ; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628541 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606del 20/03/2014 , Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del15/11/2016, Rv. 642976 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 13758 del31/05/2018, Rv. 649044 - 01 ).

Tali principi vanno ulteriormente confermati e ancora una volta ribaditi nella presente sede.

Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessi né gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrenti nei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta ri- messione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argo- mentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolida- tosi), come del resto espressamente chiarito da questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, anche con ri- guardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si in- tende dare senz’altro piena continuità (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenzan. 28130 del 27/09/2022 ) .

È, poi, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della que- stione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice in- terno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legit- timazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi contro- versia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 –01; conf.

Sez. 3, Ordinanza n. 13343del 28/04/2022, Rv. 664637 - 01). 2.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa ap- plicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di di- rettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n.

L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n.

L 359);Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispet to dei beni); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.,dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D. Lgs. n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione in punto di liquidazione del dannodell’art. 11 della Legge n.370/99 e del D .

Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquida- zione del dannoin relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. » .

Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive co- munitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ot- tobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del De- creto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz.

Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99- Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 , (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n.

L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n.

L 359); Violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU(diritto al rispetto dei beni); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.,dell’ art. 11 della Legge n. 370/99 e del D .

Lgs. n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione in punto di liquidazione del dannodell’art. 11 della Legge n.370/99 e del D .

Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazioneal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.».

Anche il secondo e il terzo motivodel ricorso incidentale – che hanno entrambi ad oggetto l’importo liquidato dalla corte di ap- pello a titolo risarcitorio in favore dei medici cui è stato ricono- sciuto il relativo diritto, rispettivamente in relazione alla sorta capitale ed agli accessori –sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,n. 1, c.p.c..

Anche sotto i profili in esamela decisione impugnata è, infatti, pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi idonei adindurre a rimeditare) secondo il quale «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tem- pestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specia- lizzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 il legislatore –dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adem- pimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia pale- sato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risar- citoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interess i legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3 , Sen- tenzan. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244;Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1157 del 17/01/2013 , Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv.633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del09/07/2015, Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 -01).

Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici fre- quentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestima- tio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n.

Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordina- mento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente»(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02).

In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella delcompenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che « la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richia- mate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la deter- minazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sus- sistano i presupposti per rimettere laquestione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

L’esame dei motiv i di ricorso (come anticipato) non offre ele- menti per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte.

3. Sono dichiarati inammissibili sia il ricors o principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le amministrazioni ricorrenti in via prin- cipale ed il ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA], sussi- stendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reci- proca soccombenza.

Poiché il ricorso principale è diretto esclusivamente nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione a quello incidentale avan- zato da tutti gli altri medici le amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna difesa, non vi è luogo a provvedere sulle Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 relative spese(cioè quelle relative ai rapporti tra le amministra- zioni convenute e i ricorrenti in via incidentale).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(con riguardo al solo ricorso inciden- tale).

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 17 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11589 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricorsi iscritt i al numero 11589 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrentein via principale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mario C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M09 H224T ALBERTI Daniele C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55Ll8 B157I ALVISINI Alberto C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51M05 C452L ANCETTI Marco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57H15 G224B ANDREANI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56A08 GI43Z ANGEROSA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54L46 A415P ANZALONE Giuseppe C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53P27 F158K APOLONE Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E 10 B664E ARDISSINO Diego C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A30 C680T ARTUSO Lya C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57M57 H612G ATZENI Monica C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56S52 H50 1 Y AYVAZIAN Wartan C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52D 1 2 Z240Y BALBIANI Giordano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52S30 G337X BARATTINI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B 10 F952W BARDELLINI Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52T14 Z600V BARILARO Cynthia C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57M56 H501K Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 BARTOLI [OSCURATO:PERSONA] GiacomoC.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49P11 F065N BARUFFINI Tiziana C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S66 L392M BATTAGLIA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54T01 E946 B BECHI Laura C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55C57 D612D BELLOFIORE Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59B24 I754E BENFATTO Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49C30 H501Q BEZZIO Luciano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55A04 F205Y BIANCHI Mario C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 2S21 G143G BIAVA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51M 1 6 L120Y BIGOZZI Marta C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55D62 D612Y BIOLCHINI Luciano C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53R17 F484 O VOCINO Vincenzo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49E17 H442L e VOCINO Daniele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 85L26 I608X, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54E65 F022W, deceduta il 29/11/2014 BONGIOVANNI Maurizio C.F.:BNG M RZ 51P16 L840L BONILAURI Paride C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51P09 H223Y BORGHERO Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D09 G224J BOSCHIROLI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54C07 F205E BOSCO Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50S04 L049J BOTTA Michele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C07 H703P BRAMBILLA Carlo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R06 E648I BRAVI Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52H13 L498Z BRICCHI Monica C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56R59 F205C BRUGNANO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57H59 H224H CACUDI Nicola C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B21 A662L CALABRESE [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55H08 A662H CALCAGNO Enrico C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50H14 D969F CALIA Nunzio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55L26 A225E CAMPANELLA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E09 H6431 CAMPOBASSO Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57A02 F636T CAMPUS [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 48S53 F977Z CANERO Gianfranco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55E14 F839R [OSCURATO:PERSONA] Massimo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D29 B885 W CAPUTO Vito C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55M06 D390S CARCHERI Giampiero C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 41M03 A145B CARELLA Donatella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55P46 H612S CAROSELLA Antonio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R05 A080S CASADEI Marco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53H18 I728V [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56A30 E047L CASARA [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53A26 Z602S CASTANO Luigi C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55H08 H037J CASTELLINO Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53B09 F610N CATANI Paolo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49S30 D458D CECCHINATO Piergiorgio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52E09 L736S CECCHINELLI Giuseppe C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54E24 E463V CHIARAMONTE Francesco C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 51H05 H558F Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 CIPRESSI Andrea C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54H25 A944S CITRONI Giovanni C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52A11 D251X COGLIATI Claudio C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E04 C523H COMPAGNUCCI Mario C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54R27 F097M CONIGLIARO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56E62 F205E CORGATELLI Gabriella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53M69 F712V CORINALDESI Diego C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 46L14 1608J COSIMI Donatella C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56P61 H501N COSSU Francesca C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E66 I 452F COSTANTINO Angela C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53M46 A638K CRUPI [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56L70 H 224K D’AGATA Antonino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54L27 C351X D’AGOSTINO Rosa C.F.:[OSCURATO:PERSONA] O 53A57 D976X D’ALFONSO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C52 F205Z D’ELIA Antonello C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57L19 F839J D’ERCOLE Alfonso C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50B27 I520 E DAGHETTI Clara C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57P45 D9690 [OSCURATO:PERSONA] Paolo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 1L 1 6 L378P DARIO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 4D25 F8391 DAZZI Severino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54D25 L378V [OSCURATO:PERSONA] Carlo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S 1 5 H501I [OSCURATO:PERSONA] Giulia C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55D46 F839X DEFRENZA Carmelo C.F.: DFRCML 53A09 I053G DEGASPERI Tiziana C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54M52 H612X [OSCURATO:PERSONA] Rainero C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 54A29G674B [OSCURATO:PERSONA] Ettore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55L03 A123R DELLEANI Riccardo C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50 S06 L2 1 9J [OSCURATO:PERSONA] Annamaria C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55S45 C034S [OSCURATO:PERSONA] Salvatore C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57A19 A494H [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55B46 H3 1 3N CALANDRELLI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57E68 A783E) eDI SOTTO Federica ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 95P62 E958N), in qualità di eredi diDI SOTTO Maurizio ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55L01 H501W), deceduto il 27/07/18 DILBERIS Costantino C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52C14 Z336X DISANTO Andrea C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49S08 I 954S DONATI Daniele C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 5 2S16 D704K DORATO [OSCURATO:PERSONA] C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52C08 A182K nonché(nei confronti dell’amministrazione) da 01) ANGEROSA [OSCURATO:PERSONA] C.F. N GR RLB54L46 A415P 02) ANZALONE Giuseppe C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53P27 F158K 03) APOLONE Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E10 B664E 04) ARDISSINO Diego C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54A30 C680T 05) ARTUSO Lya C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57M57 H612G 06) ATZENI Monica C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56S52 H501Y 07) BARATTINI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B10 F952W Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 08) BARDELLINI Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52T14 Z600V 09) BARILARO Cynthia C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57M56 H501K 10) BARTOLI Vincenzo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49P11 F065N 11) BARUFFINI Tiziana C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55S66 L392M 12) BECHI Laura C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55C57 D612D 13) BELLOFIORE Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 59B24 I754E 14) BEZZIO Luciano [OSCURATO:PERSONA] 55A04 F205Y 15) BIGOZZI Marta C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D62 D612Y 16) BIOLCHINI Luciano C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53R17 F484O 17) BONGIOVANNI Maurizio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51P16 L840L 18) BORGHERO Antonio [OSCURATO:PERSONA] 54D09 G224J 19) [OSCURATO:PERSONA] Mario C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53M09 H224T 20) BOSCHIROLI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54C07 F205E 21) BOSCO Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50S04 L 049J 22) BRAMBILLA Carlo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54R06 E648I 23) BRAVI Antonio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52H13 L498Z 24) BRICCHI Monica C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56R59 F205C 25) BRUGNANO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57H59 H224H 26) CALABRESE [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H08 A662H 27) CALANDRELLI [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 57E68 A783E)e [OSCURATO:PERSONA] Federica ([OSCURATO:PERSONA] 95P62 E958N), in qualità di eredi diDI SOTTO Maurizio ([OSCURATO:PERSONA] 55L01 H501W), deceduto il 27/07/18 28) CALCAGNO Enrico C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50H14 D969F 29) CALIA Nunzio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55L26 A225E 30) CAMPANELLA [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53E09 H6431 31) [OSCURATO:PERSONA] Massimo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D29 B885W 32) CAPUTO Vito C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55M06 D390S 33) CARCHERI Giampiero C.F. [OSCURATO:PERSONA] 41M03 A145B 34) CASADEI Marco C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53H18 I728V 35) CASARA [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A26 Z602S 36) CASTANO Luigi C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H08 H037J 37) CASTELLINO Salvatore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53B09 F610N 38) CATANI Paolo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49S30 D458D 39) CECCHINATO Piergiorgio C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52E09 L736S 40) CHIARAMONTE Francesco C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51H05 H558F 41) CIPRESSI Andrea C.F . [OSCURATO:PERSONA] 54H25 A944S Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 42) CITRONI Giovanni C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52A11 D251X 43) COMPAGNUCCI Mario C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54R27 F097M 44) CONIGLIARO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56E62 F205E 45) CORGATELLI Gabriella C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53M69 F712V 46) CORINALDESI Diego C.F. [OSCURATO:PERSONA] 46L14 1608J 47) COSIMI Donatella C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56P61 H501N 48) COSSU Francesca C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53E66 I452F 49) COSTANTINO Angela C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53M46 A638K 50) CRUPI [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56L70 H224K 51) D’AGOSTINO Rosa C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53A57 D976X 52) D’ELIA Antonello C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57L19 F839J 53) D’ERCOLE Alfonso C.F. DRC L NS 50B27 I520E 54) DAGHETTI Clara C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57P45 D9690 55) [OSCURATO:PERSONA] Paolo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 51L16 L378P 56) DARIO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D25 F8391 57) DAZZI Severino C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54D25 L378V 58) [OSCURATO:PERSONA] Giulia C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D46 F839X 59) DEGASPERI Tiziana C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54M52 H612X 60) [OSCURATO:PERSONA] Rainero C.F. [OSCURATO:PERSONA] 54A29G674B 61) [OSCURATO:PERSONA] Ettore C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55L03 A123R 62) DELLEANI Riccardo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50S06 L219J 63) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55B46 H313N 64) DILBERIS Costantino C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52C14 Z336X 65) DISANTO Andrea C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49S08 I954S 66) DONATI Daniele C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52S16 D704K 67) DORATO [OSCURATO:PERSONA] C.F. [OSCURATO:PERSONA] 52C08 A182K 68) VOCINO Vincenzo C.F. [OSCURATO:PERSONA] 49E17 H442L e VOCINO Daniele C.F. VCNDNL 85L26 I608X, in qua- lità di eredi diBLASETTI FANTAUZZI [OSCURATO:PERSONA] C.F.[OSCURATO:PERSONA] 54E65 F022W, deceduta il 29/11/2014 rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P23H501S) -controricorrenti-ricorrenti in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6216/2019, pubblicatain data 16 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 16 Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti,deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di corsi di spe- cializzazione universitaria, hannoagito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata at- tuazione delle suddette direttive comunitarie. Le loro domandesono state rigettate dal Tribunale di Roma, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha confermat o per il resto, ha accolto la sola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri apagare, in suo favore, l’im- porto di € 10.675,75, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2004 al saldo. Avverso tale decisione ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso gli altri medici indicati in epigrafe quali controricorrenti, proponendo a loro volta ricorso inciden- tale sulla base di tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Ricorso principale Con l’unico motivo del ricorso principalesi denunzia «Violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 82/76/CEE , dell’ art. 11 disp. prel. cce sentenza CGUE del 24.1.2018 (cause riunite C- 616 e C-617), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc». Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 L’amministrazionericorrente, in relazione all’accoglimento della domanda diMario [OSCURATO:PERSONA], sostiene che allo stesso non spette- rebbe alcun indennizzo, essendosi iscritto al corso di specializ- zazione frequentato prima del 1982. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La Corte di Giustizia della Unione Europea, a seguito di rinvii pregiudizialidelle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha for- nito l’interpretazione delle disposizionirilevanti ai fini della que- stione in esame e, precisamente,dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1e 2, nonché dell’allegato della diret- tiva75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha stabilito: a) che « qual- siasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere og- getto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sud- detto»; b) che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della di- rettiva 82/76»; c) che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a par- tire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha poi precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono es- sere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della en- trata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 termine di adeguamento, deve –per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione ri- guardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 delladir. 75/363/CEE». Di conseguenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dap- prima affermato (a seguito della prima decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai prin- cipi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»(Cass., Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 –01) e successivamente chiarito (più di recente, a seguito della seconda decisione della CGUE) che«il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di sog- getti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici an- teriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli [OSCURATO:PERSONA]. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, che al momento non risulta massimata). È stato, altresì, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1982(o in precedenza), nell’anno accademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universi- tario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 l ’ importo risarcitorio spettante per il relativodi corso (e commisurato a quanto indi- cato dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha aval- lato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione dell’anno del corso frequentata dal gennaio 1983, mentre l’importo risarcito- rio, per il suddetto anno accademico, andrà riconosciuto inte- gralmente, qualora si accerti che la frequenza del suddetto anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati) nel 1982 si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983. La sentenza impugnata risulta pienamente conforme ai suddetti principi,che il ricorso non offre motivi idonei ad indurre a rime- ditare, avendo riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] l’importo dell’indennizzo spettante esclusivamente in relazione al periodo di frequenza successivo al 31 dicembre 1982. 2. Ricorso incidentale 2.1Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia « Vio- lazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo re- cepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trat- tato CEE; dell’ art. 10 Cost. ; dell’ art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’Art. 47 della [OSCURATO:PERSONA]. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 dei diritti fondamentali dell’Unione, cd. Carta di Nizza (appro- vata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Pro- tocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c.e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.». I ricorrenti contestano la data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione, piena- mente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in ma- teria da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rime- ditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del1991 – delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si pre- scrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decor- rente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo» ( cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3- , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 , Rv. 656585 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341 ; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011 , Rv. 619125 ; Sez. 3 , Sentenzan. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sen- tenzan. 1156 del 17/01/2013 , Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104del 26/06/2013 , Rv. 626903 ; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628541 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606del 20/03/2014 , Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del15/11/2016, Rv. 642976 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 13758 del31/05/2018, Rv. 649044 - 01 ). Tali principi vanno ulteriormente confermati e ancora una volta ribaditi nella presente sede. Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessi né gli argomenti addotti in senso contrario dai ricorrenti nei loro scritti difensivi, né – tanto meno – la circostanza della avvenuta ri- messione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argo- mentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolida- tosi), come del resto espressamente chiarito da questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, anche con ri- guardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si in- tende dare senz’altro piena continuità (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenzan. 28130 del 27/09/2022 ) . È, poi, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della que- stione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice in- terno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legit- timazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi contro- versia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 –01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 13343del 28/04/2022, Rv. 664637 - 01). 2.2Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa ap- plicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di di- rettive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99 - Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359);Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispet to dei beni); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.,dell’art. 11 della Legge n. 370/99 e del D. Lgs. n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione in punto di liquidazione del dannodell’art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquida- zione del dannoin relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. » . Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione delle normee dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive co- munitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ot- tobre 2000; degli artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.; dell’art. 6 del De- creto legislativo 8 agosto 1991, n. 257(in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell’art. 11 della Legge n. 370/99- Violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98 , (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998, n. 2866/982(in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); Violazione e falsa applicazionedell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU(diritto al rispetto dei beni); degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.,dell’ art. 11 della Legge n. 370/99 e del D . Lgs. n. 257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motiva- zione in punto di liquidazione del dannodell’art. 11 della Legge n.370/99 e del D . Lgs. n. 257/91 , nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazioneal n. 3 dell’art. 360 c.p.c.». Anche il secondo e il terzo motivodel ricorso incidentale – che hanno entrambi ad oggetto l’importo liquidato dalla corte di ap- pello a titolo risarcitorio in favore dei medici cui è stato ricono- sciuto il relativo diritto, rispettivamente in relazione alla sorta capitale ed agli accessori –sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,n. 1, c.p.c.. Anche sotto i profili in esamela decisione impugnata è, infatti, pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte (che il ricorso non contiene motivi idonei adindurre a rimeditare) secondo il quale «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tem- pestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specia- lizzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 il legislatore –dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adem- pimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia pale- sato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risar- citoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale –secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interess i legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale»(Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3 , Sen- tenzan. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244;Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 1157 del 17/01/2013 , Rv. 625215; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv.633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 14376 del09/07/2015, Rv. 636004; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020, Rv. 656556 -01). Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato d’altra parte confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici fre- quentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’”aestima- tio” del danno effettuata dall’art. 11 della l. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordina- mento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente»(Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 -02). In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella delcompenso previsto dal D. Lgs. n. 257/1991, che « la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richia- mate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la deter- minazione della misura dell’indennizzo», il che esclude che sus- sistano i presupposti per rimettere laquestione interpretativa alla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’esame dei motiv i di ricorso (come anticipato) non offre ele- menti per mutare l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte. 3. Sono dichiarati inammissibili sia il ricors o principale che quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le amministrazioni ricorrenti in via prin- cipale ed il ricorrente in via incidentale [OSCURATO:PERSONA], sussi- stendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reci- proca soccombenza. Poiché il ricorso principale è diretto esclusivamente nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] e in relazione a quello incidentale avan- zato da tutti gli altri medici le amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna difesa, non vi è luogo a provvedere sulle Ric. n. 11589/2020 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 relative spese(cioè quelle relative ai rapporti tra le amministra- zioni convenute e i ricorrenti in via incidentale). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115(con riguardo al solo ricorso inciden- tale). Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le
Sentenza Cassazione n. 14131/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris