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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07765/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11470/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 4784/2019 depositata il30/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nell’assemblea condominiale del 20/10/2009 l’amministratoreQuintino Portaccio rassegnava le dimissioni e l’assemblea nominavacontestualmente [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore.

In data28/10/2009, il Condominio sito in Bari alla via Nicolai n. 367, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], depositava trericorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini GiuseppeRossini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento disomme dovute per la realizzazione di lavori straordinari. [OSCURATO:PERSONA] dipace di Bari emetteva i decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009.I condomini proponevano opposizione ai decreti ingiuntivi,convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

I giudizi diopposizione, riuniti per connessione oggettiva e parzialmentesoggettiva, si concludevano con la sentenza del Giudice di pace di Barin. 445 del 20/01/2011, che rigettava le opposizioni.Il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza diprimo grado e ha revocato i decreti ingiuntivi.

Il giudice di appello haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di legittimazione attiva almomento del deposito dei ricorsi monitori, poiché la nominacontestuale del nuovo amministratore lo aveva privato dei poteri dirappresentanza del Condominio.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

ResistonoRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.

I controricorrenti hanno depositato note illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia omesso esame di un punto decisivodella controversia circa la inammissibilità dell’appello per carenza dilegittimazione passiva della parte opposta e passaggio in giudicato deidecreti ingiuntivi per decorrenza del termine ex art 647 c.p.c.Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è accolto.Risulta dagli atti di causa, come detto, che i ricorsi per decretoingiuntivo sono stati proposti dal Condominio sito in Bari alla via Nicolain. 367, per il tramite dell’amministratore pro tempore QuintinoPortaccio, e che i decreti ingiuntivi sono stati emessi in favore delCondominio.

Le opposizioni sono state invece instaurate dai condomininei confronti della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], non nei confrontidel Condominio.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il rapportoprocessuale si instaura tra l’ingiunto che propone l’opposizione e ilcreditore in favore del quale il decreto è stato emesso.

La parte controla quale l’opposizione ha da essere proposta deve essere il creditoreingiungente (cfr. Cass. 15567/2018; 8731/1997; 6498/1996).Nella fattispecie, il creditore ingiungente è il Condominio di viaNicolai n. 367, non la persona fisica dell’amministratore che ha agito innome e per conto dell’ente.

La circostanza che l’amministratore fosseo meno investito del potere di rappresentanza al momento del depositodei ricorsi monitori attiene alla validità e all’efficacia dell’attivitàcompiuta dal rappresentante, ma non muta la soggettività del creditoreindicato nei ricorsi e nei decreti.Le opposizioni promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sonopertanto inammissibili per difetto di legittimazione passivadell’opposto.

I decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009, non validamente opposti, sono passati in giudicato ex art.647 c.p.c.

La sentenza in epigrafe, che ha omesso di esaminare talefatto decisivo, è cassata senza rinvio, poiché il processo non potevaessere proseguito.Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ed in particolare del combinato disposto di cui agli art.1129 e 1724 c.c. avendo il Giudice dell’appello, fondato il proprioconvincimento sull’erroneo presupposto che, seppur non contemplataNumero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026tra i punti all’ordine del giorno, la nomina di un nuovo amministratorein luogo del dimissionario, possa considerarsi revoca tacita ad nutumdel mandato gestorio, resta assorbito dall’accoglimento del primomotivo.3. - Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarainammissibili le opposizioni a decreto ingiuntivo.

Condanna icontroricorrenti, in solido, al rimborso in favore del ricorrente dellespese dell’intero giudizio, che liquida in € 2.400 per il primo grado, in€ 2.400 per il grado di appello e in € 1.500, oltre a € 200 per esborsi,per il giudizio di cassazione, sempre oltre alle spese generali pari al15% sui compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11470/2020 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 4784/2019 depositata il30/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nell’assemblea condominiale del 20/10/2009 l’amministratoreQuintino Portaccio rassegnava le dimissioni e l’assemblea nominavacontestualmente [OSCURATO:PERSONA] quale nuovo amministratore. In data28/10/2009, il Condominio sito in Bari alla via Nicolai n. 367, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], depositava trericorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini GiuseppeRossini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento disomme dovute per la realizzazione di lavori straordinari. [OSCURATO:PERSONA] dipace di Bari emetteva i decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009.I condomini proponevano opposizione ai decreti ingiuntivi,convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA] in proprio. I giudizi diopposizione, riuniti per connessione oggettiva e parzialmentesoggettiva, si concludevano con la sentenza del Giudice di pace di Barin. 445 del 20/01/2011, che rigettava le opposizioni.Il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza diprimo grado e ha revocato i decreti ingiuntivi. Il giudice di appello haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di legittimazione attiva almomento del deposito dei ricorsi monitori, poiché la nominacontestuale del nuovo amministratore lo aveva privato dei poteri dirappresentanza del Condominio.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. ResistonoRaffaele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso. I controricorrenti hanno depositato note illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia omesso esame di un punto decisivodella controversia circa la inammissibilità dell’appello per carenza dilegittimazione passiva della parte opposta e passaggio in giudicato deidecreti ingiuntivi per decorrenza del termine ex art 647 c.p.c.Numero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il motivo è accolto.Risulta dagli atti di causa, come detto, che i ricorsi per decretoingiuntivo sono stati proposti dal Condominio sito in Bari alla via Nicolain. 367, per il tramite dell’amministratore pro tempore QuintinoPortaccio, e che i decreti ingiuntivi sono stati emessi in favore delCondominio. Le opposizioni sono state invece instaurate dai condomininei confronti della persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], non nei confrontidel Condominio.Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il rapportoprocessuale si instaura tra l’ingiunto che propone l’opposizione e ilcreditore in favore del quale il decreto è stato emesso. La parte controla quale l’opposizione ha da essere proposta deve essere il creditoreingiungente (cfr. Cass. 15567/2018; 8731/1997; 6498/1996).Nella fattispecie, il creditore ingiungente è il Condominio di viaNicolai n. 367, non la persona fisica dell’amministratore che ha agito innome e per conto dell’ente. La circostanza che l’amministratore fosseo meno investito del potere di rappresentanza al momento del depositodei ricorsi monitori attiene alla validità e all’efficacia dell’attivitàcompiuta dal rappresentante, ma non muta la soggettività del creditoreindicato nei ricorsi e nei decreti.Le opposizioni promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sonopertanto inammissibili per difetto di legittimazione passivadell’opposto. I decreti ingiuntivi nn. 2541/2009, 2584/2009 e2638/2009, non validamente opposti, sono passati in giudicato ex art.647 c.p.c. La sentenza in epigrafe, che ha omesso di esaminare talefatto decisivo, è cassata senza rinvio, poiché il processo non potevaessere proseguito.Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ed in particolare del combinato disposto di cui agli art.1129 e 1724 c.c. avendo il Giudice dell’appello, fondato il proprioconvincimento sull’erroneo presupposto che, seppur non contemplataNumero registro generale 11470/2020Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7765/2026Data pubblicazione 31/03/2026tra i punti all’ordine del giorno, la nomina di un nuovo amministratorein luogo del dimissionario, possa considerarsi revoca tacita ad nutumdel mandato gestorio, resta assorbito dall’accoglimento del primomotivo.3. - Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarainammissibili le opposizioni a decreto ingiuntivo. Condanna icontroricorrenti, in solido, al rimborso in favore del ricorrente dellespese dell’intero giudizio, che liquida in € 2.400 per il primo grado, in€ 2.400 per il grado di appello e in € 1.500, oltre a € 200 per esborsi,per il giudizio di cassazione, sempre oltre alle spese generali pari al15% sui compensi e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile, il 19/03/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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