Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08332/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del !egale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14401/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] GIULIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, presentato ai sensi dell'art. 41 comma 1 cod. proc.civ. e 16 comma 1 d.

Igs. n. 174 del 2016, [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver chiesto all'INPS con 99 richieste di variazione di posizione assicurativa la correzione di decine di errori riscontrati nel suo estratto contributivo, per periodi cumulati ed incompleti, mancanti, causali di rapporto di lavoro e datori di lavoro errati, mancata attribuzione del beneficio ex D.M. 12.6.1979, retribuzione pensionistica errata e non concordante con il c.u., mancata valorizzazione dei periodi prestati ex art. 6 della legge n. 852/1978 ed altro - ha dedotto che l'INPS, con provvedimenti in data 15 aprile 2020, comunicatogli in pari data, e 22 novembre 2018, quest'ultimo mai comunicato, aveva dato atto dell'avvenuta effettuazione della variazione richiesta.

2. Ha precisato che da successivi controlli effettuati tale variazione non risultava visibile nell'estratto contributivo.

Ric. 2020 n. 27620 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -2-3.

Pertanto, ha dedotto di aver chiesto, con ricorso proposto davanti alla sezione giurisdizionale regionale per il [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei Conti, che si provvedesse ad effettuare le dette variazioni.

4. Ha evidenziato che l'INPS, nel costituirsi in quel giudizio, aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che ciò che era stato chiesto nel giudizio era l'annullamento di provvedimenti amministrativi e la condanna dell'Istituto ad un facere specifico slegato da qualsiasi adempimento pensionistico. 5.

Ha osservato che, invece, la controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti in virtù di quanto disposto all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 174 del 2016 e dell'interpretazione datane dalla Cassazione secondo la quale rientrano nella giurisdizione del giudice contabile tutte le controversie che sono funzionali alla pensione, come nel caso in esame in cui si controverte di una variazione della posizione assicurativa in relazione a ben 99 errori riscontrati nell'estratto contributivo.

6. L'INPS, nel costituirsi, ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo evidenziando che a sostegno dell'interesse all'annullamento dei provvedimenti non era stato allegato quali sarebbero gli effetti sul trattamento pensionistico e sul quantum dello stesso.

7. Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

8. Il ricorso è fondato.

8.1. Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in Ric. 2020 n. 27620 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -3-base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive).

8.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass. Sez.

U. 27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez.

U. 09/06/2016, n. 11869) ed in tal caso , la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.

8.3. È al giudice contabile che deve essere devoluta pertanto la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. sez. u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. sez. u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927).

8.4. Costftuisce poi principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le Ric. 2020 n. 27620 sez.

SU - ud. 19-10-2021controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. sez. u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. sez. u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755).

8.5. Rileva il Collegio che in tutti i casi ricordati il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto deve essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione.

9. Tanto premesso nel caso in esame le numerose irregolarità denunciate, che costituiscono oggetto della domanda formulata, riguardano proprio l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione e sono funzionali al successivo accertamento del diritto alla pensione.

9.1. Si tratta della verifica di periodi cumulati, incompleti, mancanti, di causali di rapporto di lavoro erroneamente riportate, dell'errata indicazione di datori di lavoro, della mancata attribuzione di benefici ex d m 12.6.1979, dell'errata indicazione della retribuzione pensionistica non concordante con le emergenze del C.U., della mancata valorizzazione dei periodi di servizio prestato presso uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata per iRic. 2020 n. 27620 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -5-quali compete una indennità di confine per ciascun giorno di effettivo servizio ex art. 6 legge n. 852 del 1978 ed di altro ancora.

Provvedimenti connessi ad accertamenti e verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del monte contributivo per i fini pensionistici che convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, della riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello amministrativo.

10. Del resto in senso analogo e con riguardo allo stesso ricorrente è la decisione di questa Corte con la recente ordinanza n. 22745 del 12/08/2021 che aveva ad oggetto una domanda di riscatto di un periodo di aspettativa.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti devono essere rimesse e che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P,Q.M.

La Corte cjichLara la giurisdizione della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oggi, i 5 MAR, 2022 [OSCURATO:PERSONA] Giudiziaft3111i0ID C L °affissa ~dna Pa ( ssa [OSCURATO:PERSONA]",2c,1Ric. 2020 n. 27620 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del !egale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 14401/2020 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] GIULIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, presentato ai sensi dell'art. 41 comma 1 cod. proc.civ. e 16 comma 1 d. Igs. n. 174 del 2016, [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver chiesto all'INPS con 99 richieste di variazione di posizione assicurativa la correzione di decine di errori riscontrati nel suo estratto contributivo, per periodi cumulati ed incompleti, mancanti, causali di rapporto di lavoro e datori di lavoro errati, mancata attribuzione del beneficio ex D.M. 12.6.1979, retribuzione pensionistica errata e non concordante con il c.u., mancata valorizzazione dei periodi prestati ex art. 6 della legge n. 852/1978 ed altro - ha dedotto che l'INPS, con provvedimenti in data 15 aprile 2020, comunicatogli in pari data, e 22 novembre 2018, quest'ultimo mai comunicato, aveva dato atto dell'avvenuta effettuazione della variazione richiesta. 2. Ha precisato che da successivi controlli effettuati tale variazione non risultava visibile nell'estratto contributivo. Ric. 2020 n. 27620 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2-3. Pertanto, ha dedotto di aver chiesto, con ricorso proposto davanti alla sezione giurisdizionale regionale per il [OSCURATO:PERSONA] della Corte dei Conti, che si provvedesse ad effettuare le dette variazioni. 4. Ha evidenziato che l'INPS, nel costituirsi in quel giudizio, aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile per essere la giurisdizione del giudice amministrativo sul rilievo che ciò che era stato chiesto nel giudizio era l'annullamento di provvedimenti amministrativi e la condanna dell'Istituto ad un facere specifico slegato da qualsiasi adempimento pensionistico. 5. Ha osservato che, invece, la controversia appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti in virtù di quanto disposto all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 174 del 2016 e dell'interpretazione datane dalla Cassazione secondo la quale rientrano nella giurisdizione del giudice contabile tutte le controversie che sono funzionali alla pensione, come nel caso in esame in cui si controverte di una variazione della posizione assicurativa in relazione a ben 99 errori riscontrati nell'estratto contributivo. 6. L'INPS, nel costituirsi, ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo evidenziando che a sostegno dell'interesse all'annullamento dei provvedimenti non era stato allegato quali sarebbero gli effetti sul trattamento pensionistico e sul quantum dello stesso. 7. Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO 8. Il ricorso è fondato. 8.1. Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo, rammentare che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in Ric. 2020 n. 27620 sez. SU - ud. 19-10-2021 -3-base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive). 8.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato (cfr. tra le tante Cass. Sez. U. 27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869) ed in tal caso , la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. 8.3. È al giudice contabile che deve essere devoluta pertanto la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. sez. u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. sez. u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). 8.4. Costftuisce poi principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le Ric. 2020 n. 27620 sez. SU - ud. 19-10-2021controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. sez. u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. sez. u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). 8.5. Rileva il Collegio che in tutti i casi ricordati il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto deve essere valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che siano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione. 9. Tanto premesso nel caso in esame le numerose irregolarità denunciate, che costituiscono oggetto della domanda formulata, riguardano proprio l'accertamento delle somme versate a titolo di contribuzione e sono funzionali al successivo accertamento del diritto alla pensione. 9.1. Si tratta della verifica di periodi cumulati, incompleti, mancanti, di causali di rapporto di lavoro erroneamente riportate, dell'errata indicazione di datori di lavoro, della mancata attribuzione di benefici ex d m 12.6.1979, dell'errata indicazione della retribuzione pensionistica non concordante con le emergenze del C.U., della mancata valorizzazione dei periodi di servizio prestato presso uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata per iRic. 2020 n. 27620 sez. SU - ud. 19-10-2021 -5-quali compete una indennità di confine per ciascun giorno di effettivo servizio ex art. 6 legge n. 852 del 1978 ed di altro ancora. Provvedimenti connessi ad accertamenti e verifiche di correttezza degli estratti contributivi la cui finalità è proprio quella di asseverare la consistenza del monte contributivo per i fini pensionistici che convincono, alla luce delle considerazioni più sopra esposte, della riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice contabile in luogo di quello amministrativo. 10. Del resto in senso analogo e con riguardo allo stesso ricorrente è la decisione di questa Corte con la recente ordinanza n. 22745 del 12/08/2021 che aveva ad oggetto una domanda di riscatto di un periodo di aspettativa. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice contabile davanti al quale le parti devono essere rimesse e che provvederà anche sulle spese del presente regolamento. P,Q.M. La Corte cjichLara la giurisdizione della Corte dei Conti davanti alla quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] oggi, i 5 MAR, 2022 [OSCURATO:PERSONA] Giudiziaft3111i0ID C L °affissa ~dna Pa ( ssa [OSCURATO:PERSONA]",2c,1Ric. 2020 n. 27620 sez. SU - ud. 19-10-2021 -6-
Sentenza Cassazione n. 08332/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris