CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 33490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 624-bis e 494 cod. pen. Rìlevato che il ricorrente lamenta: violazione o erronea applicazione degli artt. 189, 192 cod. proc. pen., 3 Cost., 6 C.E.D.U.; carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato, mancata valutazione di riscontri esterni al riconoscimento fot6grafico e sostanziale travisamento del suo esito a fronte della sopravvenuta irripetibilità dell'atto in sede dibattimentale. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da congrua motivazione con riferimento ai profili dedotti dalla difesa; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, esente dai vizi logici lamentati nel ricorso, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto, quanto al riconoscimento fotografico operato dalle vittima, che l'esito dello stesso ha formato oggetto di puntuale e attenta valutazione nelle sentenze di merito. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 I