CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 27938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21404-2019 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell’appello per nullità della notifica R.G.N. 21404/2019 Cron. Rep. Ud. 26/09/2023 CC rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controric orrente - avverso la sentenza n. 955/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/02/2019 R.G.N. 937/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 20 febbraio 2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato nulla la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rimettendo la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., per la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, indirizzata da [OSCURATO:PERSONA]Antuono, anziché al legale rappresentante di A.R.T. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., come documentato in corso di giudizio, all’amministratore giudiziario della società non più tale all’epoca della notificazione (per l’intervenuta revoca dell’amministrazione giudiziaria con decreto penale dello stesso Tribunale di oltre un anno prima) e quindi a soggetto privo della prescritta qualità di rappresentanza della società, la cui costituzione in giudizio non aveva pertanto prodotto alcun effetto sanante; 2. con atto notificato il 5 luglio 2019, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui ha resistito la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 3. la causa, già fissata per una precedente adunanza camerale, è stata rinviata all’odierna, in ragione di esigenze organizzative interne, comportanti la modificazione di composizione del collegio; 4. esso ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 138 e 145 c.p.c., in relazione ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale l’attestazione – nella relazione di notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza in data 6 maggio 1999 a [OSCURATO:PERSONA], indicato come all’epoca legale rappresentante della società sia da questa che dalla Corte territoriale – di “omessa notifica, in quanto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la soc. ART è in amministrazione Giudiziaria e l’Amministratore è il [OSCURATO:PERSONA].re [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta al [OSCURATO:PERSONA] n. 104”: avendo così il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] integrato un rifiuto di ricevere l’atto, equiparato dall’art.138, secondo comma c.p.c. ad una notificazione avvenuta a mani proprie, oltre che violato il “principio di autoresponsabilità”, con preclusione pertanto alla parte che vi abbia dato causa di dolersene. Ella ha quindi ribadito di non essere, nella propria attività di notificazione, incorsa, in ogni caso, in alcuna negligenza, avendo provveduto alla tempestiva rinnovazione ordinatale dal Giudice del lavoro alla prima udienza del 13 luglio 1999: essendosi poi costituita in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., in persona di [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi suo amministratore giudiziario e avendo il suo difensore dichiarato la revoca dell’amministrazione giudiziaria soltanto all’udienza del 26 ottobre 2005, comportante l’interruzione del giudizio, riassunto dalla lavoratrice nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more modificata la sua denominazione in [OSCURATO:SOCIETA].), eccipiente con memoria difensiva la nullità o l’inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo. Infine, la ricorrente medesima ha dedotto l’inopponibilità a sé della mancata iscrizione dell’amministrazione giudiziaria della società, in persona di [OSCURATO:PERSONA], al registro delle imprese (non risultante all’epoca della notificazione del ricorso introduttivo), per essere le iscrizioni eseguite su domanda dell’interessato (art. 2189, primo comma c.c.) ed ella terza in buona fede, a norma dell’art. 2193, primo comma c.c. (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. in via di premessa, giova chiarire, a riguardo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, in riferimento alla implicitamente prospettata alterità “dell’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].” rispetto “alla ART. – [OSCURATO:PERSONA]” (così all’ultimo capoverso di pg. 10 del controricorso), la permanente identità di [OSCURATO:SOCIETA]. quale persona giuridica, anche se in amministrazione giudiziaria, posto che una tale vicenda integra una modificazione, nella sussistenza di accertate gravi irregolarità nella gestione, dei suoi organi, con riflesso sulla sua rappresentanza legale tanto sotto il profilo sostanziale gestorio, tanto sotto il profilo processuale della rappresentanza in giudizio; 4. è noto inoltre che, a norma dell'art. 138, secondo comma c.p.c., il rifiuto di ricevere la copia di un atto sia legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa, come nel caso di specie, l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto (non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa – ovver o, a maggior ragione, un vicino o il portiere – ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto: Cass. 22 maggio 2013, n. 12545; Cass. 19 aprile 2018, n. 9779); 5. tuttavia, l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 83/2012, conv. in legge 134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. s.u. 7 aprile 2041, n. 8053; Cass. 10 agosto 2017, n. 19987; Cass. 18 maggio 2021, n. 13548); 6. ebbene, la ricorrente non ha assol to alla deduzione del prescritto paradigma deduttivo, non avendo indicato come e quando avrebbe dedotto il fatto storico (la suindicata attestazione, nella relata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza in data 6 maggio 1999 a [OSCURATO:PERSONA] di “omessa notifica, in quanto il Sig. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la soc. ART è in amministrazione Giudiziaria e l’Amministratore è il [OSCURATO:PERSONA].re [OSCURATO:PERSONA], con studio in Caserta al [OSCURATO:PERSONA] n. 104”), indubbiamente decisivo, per il verosimile esito diverso della controversia, che, se esaminato (come indubbiamente non è stato), avrebbe determinato. Ed infatti, non è risultato, in particolare, che esso sia stato sottoposto all’esame della Corte d’appello (che ha ritenuto la nullità della notificazione del ricorso introduttivo per ragioni diverse, esposte al terzo e dal quinto al settimo capoverso di pg. 3 della sentenza), senza così essere stato oggetto di discussione processuale tra le parti, se non per la prima volta, inammissibilmente, nell’odierno giudizio di legittimità; 7. dalle superiori argomentazioni discende l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r . n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il