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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 02132/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro di un conto corrente e di una autovettura alla stessa intestati.

Il Tribunale di Catanzaro, infatti, ritenendo che il difensore del terzo interessato possa proporre appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro solo ove sia munito di procura speciale, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto in quanto «non risulta in atti il conferimento della procura speciale al difensore».

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Ruffa, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 100, 310, 321 cod. proc. pen.

Rileva la ricorrente di aver conferito procura speciale in data 22 maggio 2015 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e proporre eventuali impugnazione ed eccepisce che la stessa era stata allegata dal difensore all'istanza di dissequestro inviata a mezzo pec alla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 22 maggio 2020.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe, dunque, illegittima e dovrebbe essere annullata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato.

2. Con unico motivo la ricorrente censura la violazione di legge in ordine alla illegittima declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale issIlyuniTe di Catanzaro, in quanto la procura speciale per chiedere il dissequestro e presentare impugnazioni sarebbe stata conferita al difensore e ritualmente depositata a mezzo di posta elettronica certificata.

3. Il motivo è fondato, in quanto il difensore ha documentalmente provato che la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA] era allegata all'istanza di dissequestro presentata a mezzo pec alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro in data 22 maggio 2020.

La procura conferita dalla ricorrente risulta, del resto, conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali.

In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n.34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057).

La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art.100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (ex plurimis: Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417).

Muovendo da tali principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente («conferendo al predetto difensore [avv. [OSCURATO:PERSONA]] procura speciale affinché in proprio nome, vece e conto provveda a richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e intestati alla Ruffa nonché a proporre eventuali impugnazioni») risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse della Ruffo e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza.

4. Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. in capo al difensore del terzo interessato.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il giudizio.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro di un conto corrente e di una autovettura alla stessa intestati. Il Tribunale di Catanzaro, infatti, ritenendo che il difensore del terzo interessato possa proporre appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro solo ove sia munito di procura speciale, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto in quanto «non risulta in atti il conferimento della procura speciale al difensore». 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Ruffa, ricorre avverso tale provvedimento e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 100, 310, 321 cod. proc. pen. Rileva la ricorrente di aver conferito procura speciale in data 22 maggio 2015 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] al fine di richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e proporre eventuali impugnazione ed eccepisce che la stessa era stata allegata dal difensore all'istanza di dissequestro inviata a mezzo pec alla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 22 maggio 2020. La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto, ad avviso della ricorrente, sarebbe, dunque, illegittima e dovrebbe essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto in quanto è fondato. 2. Con unico motivo la ricorrente censura la violazione di legge in ordine alla illegittima declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale issIlyuniTe di Catanzaro, in quanto la procura speciale per chiedere il dissequestro e presentare impugnazioni sarebbe stata conferita al difensore e ritualmente depositata a mezzo di posta elettronica certificata. 3. Il motivo è fondato, in quanto il difensore ha documentalmente provato che la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA] era allegata all'istanza di dissequestro presentata a mezzo pec alla Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro in data 22 maggio 2020. La procura conferita dalla ricorrente risulta, del resto, conforme al paradigma di legge e pienamente idonea al conferimento dei predetti poteri processuali. In tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede, l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n.34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057). La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato che la procura speciale ex art.100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata (ex plurimis: Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417). Muovendo da tali principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente («conferendo al predetto difensore [avv. [OSCURATO:PERSONA]] procura speciale affinché in proprio nome, vece e conto provveda a richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e intestati alla Ruffa nonché a proporre eventuali impugnazioni») risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse della Ruffo e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza. 4. Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. in capo al difensore del terzo interessato. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per il giudizio. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo G
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