CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18828/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con motivo unico di ricorso, l'imputato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Verona del 27 ottobre 2021, applicativa, ex art. 444 c.p.p., della pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, lamentando la inosservanza della legge penale e la mancanza di motivazione. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2.-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto 'di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta e che, peraltro, il ricorso non contiene alcuna censura specifica nei confronti della sentenza di patteggiamento, la quale motiva adeguatamente circa la congruità della pena concordata e la mancata sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]