CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 19101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
50avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;data per letta la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, riportandosi anchealla memoria depositata in data 9 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza emessa il 22 maggio 2025,confermava parzialmente quella del Tribunale di Bologna, quanto all’accertamentodella responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] – quale amministratore delegato dal 10settembre 2009 al 11 luglio 2012 della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - e di UmbertoLuppi – quale amministratore unico dal 7 luglio 2012 e liquidatore dal 19 luglio2012 fino al fallimento della medesima società - in relazione al delitto di bancarottafraudolenta, per avere «esposto passività inesistenti appostando in contabilità undebito di euro 600mila nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. legalmente rappresentatada [OSCURATO:PERSONA]» (capo 2.b).La Corte di appello mandava assolti gli imputati dal delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale distrattiva per insussistenza del fatto, mentre venivadichiarata l’estinzione per prescrizione del reato ex art. 217 l. fall. in relazione allaomessa richiesta di fallimento causativa del dissesto.2. I ricorsi per cassazione proposti con atti separati nell’interesse di EddaGuidi e [OSCURATO:PERSONA] constano di plurimi motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi.3.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all’art.522 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in ordine adun fatto nuovo rispetto a quello contestato.Lamenta la ricorrente che la contestazione suppletiva operata dal Pubblicoministero del delitto, per il quale è stata ritenuta la penale responsabilità da partedella Corte territoriale, implicasse l’assoluta insussistenza della passività, vale adire la simulazione del credito della [OSCURATO:PERSONA], società pacificamente amministrata daLuppi.Le prove assunte hanno poi comprovato che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività in favoredella fallita, cosicché la responsabilità penale è stata ritenuta non per insussistenzadel debito/credito, bensì per inesistenza soggettiva dello stesso, nel senso che laprestazione era di [OSCURATO:PERSONA] e non della società [OSCURATO:PERSONA], richiamando categorie di dirittotributario, e pertanto doveva essere contabilizzato verso la persona fisica e nonverso la società. La ricorrente evidenzia al riguardo come, quanto al danno per icreditori, nulla mutava, nel senso che non vi era una riduzione fraudolentadell’attivo disponibile.Inoltre, il Tribunale chiamava in causa l’art. 2389 cod. civ. nel senso che siriconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la qualità di amministratore di fatto della fallita, alla [OSCURATO:PERSONA] laqualità di una società schermo per la gestione di fatto della [OSCURATO:PERSONA], cosìda consentire l’attribuzione del compenso a [OSCURATO:PERSONA], pur se in assenza di delibereassembleari a riguardo.Le doglianze sulla novità del fatto ritenuto - rispetto a quello contestato, inordine al quale la ricorrente non ha potuto difendersi - della effettività dellaprestazione di [OSCURATO:PERSONA], della possibilità che lo stesso, pur se amministratore di fattodella fallita, quale consulente potesse ricevere compensi dalla società da luiamministrata, nonché della inconfigurabilità del delitto per inesistenza soggettivadel debito, non risultavano oggetto di una adeguata risposta da parte della Cortedi appello.3.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, quanto all’esistenza di uncontratto di collaborazione commerciale firmato da [OSCURATO:PERSONA] per conto della fallita eda [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo avente competenze tecniche per assicurare larelativa effettiva prestazione.La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la doglianza per la qualeimmotivatamente [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ritenuta consapevole della natura fittizia diWolffs, per aver stipulato il contratto di collaborazione con questa ultima società,pur a fronte della effettività della prestazione di [OSCURATO:PERSONA].3.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all’elementopsicologico del delitto.[OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi consapevole della natura strumentale dellaintermediazione di [OSCURATO:PERSONA] per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di acquisire un compenso nondovuto, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] aveva le competenze per l’attività di consulenza e chese il movente era quello di attribuire a [OSCURATO:PERSONA] un compenso non consentito - qualeamministratore di fatto della fallita - l’argomento risulterebbe illogico in quantonon si confronta con la possibilità di un contratto di consulenza dell’amministratorecon la società amministrata.3.4 Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego dellaprima dell’apertura del dibattimento e sono stati ritenuti congrui dalla curatela.Inoltre, il venir meno per insussistenza della condotta distrattiva sub capo1.b) e il proscioglimento dal reato sub capo 3) implicano la rivalutazione dellarichiesta di attenuazione della pena a fronte della transazione operata con ilfallimento.3.5 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle seguenticircostanze: il credito oggetto dell’imputazione mai è stato ammesso al passivo,sussisteva una crisi di mercato che ha condotto al fallimento, sono venuti meno idelitti sub capi 1.b) e 3).3.6 Il sesto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla dosimetriadelle pene accessorie, in quanto applicate automaticamente in correlazione con lapena principale senza adeguata motivazione, richiesta dalla giurisprudenzacostituzionale e di legittimità.3.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto dellarichiesta di rinnovazione istruttoria, avente ad oggetto l’acquisizione didocumentazione per provare la pluralità di soci della [OSCURATO:PERSONA], l’effettività della sedee dell’attività di tale società, anche attraverso i libri contabili.4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in sette motivi.4.1 Il primo motivo è sovrapponibile al primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il ricorrente evidenzia come non siano stati comprovati né motivatil’inesistenza del debito e il dolo di danneggiare i creditori.La Corte di appello non avrebbe preso atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato pagato per leproprie prestazioni professionali da [OSCURATO:PERSONA], attraverso le società a luiintestate, nel 2000 con un compenso analogo a quello oggetto della imputazione.4.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. inquanto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] è per l’autodeterminazione del compenso, nonindicato nell’imputazione.4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al diniego dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche, con argomentazionisovrapponibili a quelle del quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.4 Il quarto motivo ripropone le doglianze di cui al sesto motivo del ricorsoGuidi.4.5 Il quinto motivo è sovrapponibile al settimo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].4.6 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in quanto il Tribunale harilevato come in altre occasioni la società [OSCURATO:PERSONA] avesse emesso fattura in favoredella fallita nello stesso 2010, senza che la Corte di appello abbia valutato ariguardo l’effettività della prestazione.4.7 Il settimo motivo lamenta vizio di motivazione quanto al dolo del delitto,non avendo la Corte di appello motivato la sussistenza del dolo specifico.La fattura per 600mila euro corrisponde al debito annotato dalla fallita e ilcredito della [OSCURATO:PERSONA] è stato ceduto a [OSCURATO:PERSONA], operazione controllata dalla Guardia diLa prestazione è stata effettiva e la fattura mai è stata pagata né ammessaal passivo, dal che difetta la prova del dolo specifico richiesto. Si ripercorrono poiargomenti già spesi dal terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono complessivamente infondati, per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, nonché il secondo motivo del ricorsoLuppi, sono infondati.2.1 La condotta attribuita agli imputati è quella di aver «esposto passivitàinesistenti appostando in contabilità un debito di euro 600mila nei confronti dellaWolffs S.r.l. legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]» (capo 2.b).A fronte della ricostruzione del Tribunale, la Corte di appello chiarisce che lacondotta ritenuta è stata quella contestata, relativa alla esposizione di passivitàinesistenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]«ritenendo che l’appostazione del debito di euro 600.00 nei confronti di WolffsS.r.l. nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. costituisca esposizione di passivitàinesistente» (fol. 27 della sentenza di appello).La Corte territoriale conferma, senza manifeste illogicità, come la prestazionedella [OSCURATO:PERSONA] fosse inesistente, in quanto si trattava di una cd. società schermo,cosicché la questione della inesistenza della prestazione risultava corrisponderealla contestazione (il tema sarà oggetto di altre doglianze a seguire esaminate).La Corte di appello valuta anche il movente della esposizione delle passivitàinesistenti, quindi sostanzialmente il riferimento del Tribunale alla cessione delcredito successiva dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], al fine di superare la previsione dell’art.2389 cod. civ. che subordina il compenso dell’amministratore alla deliberazioneassembleare ovvero a previsione statutaria.Ma, osserva la Corte di appello, è in sé l’esposizione di passività inesistenti -a fronte dell’assenza di una prestazione effettiva della [OSCURATO:PERSONA] - che integra il delitto,per quanto risultante dalla fattura del 31 luglio 2010 dell’importo di 600.000 eurodovuto alla [OSCURATO:PERSONA].In effetti, e in ciò trova adeguata risposta anche la doglianza che rappresentacome nessuna fuoriuscita di risorse si sia realizzata, l’art. 216 l. fall. prevede inaggiunta ai casi bancarotta patrimoniale consistenti in distrazioni, occultamenti,dissipazioni (primo comma, n. 1, prima parte), la condotta di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti (seconda parte), che riduce la garanzia deicreditori attraverso la riduzione dell’attivo disponibile per i creditori in sedeconcorsuale.In sostanza, il delitto punisce l’appostazione di debiti inesistenti che,‘gonfiando le passività’, riduce la quota di garanzia disponibile per i creditorieffettivi.La ratio dell’incriminazione è quella di evitare che un creditore fittizio possapartecipare al riparto fallimentare con danno degli altri effettivi creditori. Difatti,«[…] nel caso dell'esposizione di passività insussistenti la diminuzione fittizia delpatrimonio del fallito incide sulla garanzia patrimoniale dei creditori, conconseguente danno diretto» (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv.230353 – 01, in motivazione).Va qui richiamato anche quanto afferma Sez. 5, n. 29336 del 20/04/2007, DiSalvo, Rv. 237255 – 01, che in motivazione ha precisato che con le passivitàpenalmente rilevanti non sono da confondere i componenti negativi del reddito -cioè i costi sostenuti che, ove vengano fittiziamente esposti, costituiscono soltantocosti inesistenti – e ha aggiunto che l’incriminazione ha riguardo allo statopatrimoniale della fallita, e consiste nel far apparire debiti od obblighi che in realtànon esistono.La norma incriminatrice – prosegue Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] - è volta a sanzionarel'indebitamento fittizio che «assume d'altro canto autonomo rilievo penale, comespecifica fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando esso siacostituito mediante la simulazione di una situazione giuridicamente vincolante,giacché l'incriminazione è volta a sanzionare condotte che sono destinate ad"assottigliare la quota disponibile per ciascun creditore", così incidendo non solosull'ostensibilità del patrimonio, ma sulla consistenza stessa della garanziapatrimoniale riservata a ciascuno di coloro che hanno diritto di concorrere nelriparto dell'attivo. È dunque evidente che le operazioni mediante le quali sonoesposte vere e proprie passività inesistenti sono sanzionate in quanto preludonoad altre, dispersive di attività, mediante le quali, cioè, verrà sottratta o distrattala quota di patrimonio corrispondente al debito fittizio».Sez. 5 [OSCURATO:PERSONA] distingue poi il delitto qui in esame dalla bancarottadistrattiva: «al contrario, ove il credito inesistente del terzo non sia soltantoriconosciuto, ma risulti già apparentemente pagato, l'operazione maschera unadispersione oramai verificatasi, ed è perciò riconducibile ad una ipotesi dibancarotta fraudolenta patrimoniale consistendo di una sottrazione d'attivitàdissimulata in contabilità mediante la registrazione di inesistenti costi sostenuti».Nel caso in esame pacificamente non vi era stato alcun pagamento – né realené fittizio - dell’importo di 600.000 euro, cosicché corretta è stata la qualificazioneofferta dalla Corte di appello.Pertanto, le contestazioni mosse dai ricorrenti, tese a dimostrare che nessunafuoriuscita dal patrimonio sia intervenuta, sono manifestamente infondate inquanto la fattispecie contestata non richiede affatto tale trasferimento, ma solol’esposizione della passività inesistente.2.2 Anche la doglianza relativa alla circostanza che l’inesistenza della passivitàrisulterebbe soggettiva, come ritenuto dal Tribunale, e quindi non idonea aintegrare il delitto - nel senso che sussisterebbe la prestazione di [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] - non risulta fondata.A ben vedere, la dimostrazione della incapacità della [OSCURATO:PERSONA] di assicurare laprestazione professionale – accertata dalle sentenze di merito e oggetto di unsuccessivo motivo dei ricorsi, che risulta infondato - reca in sé la prova dellafittizietà della operazione fatturata e appostata in favore di [OSCURATO:PERSONA].La circostanza che la prestazione sia stata assicurata da [OSCURATO:PERSONA] deveconfrontarsi anche con il dato - non contestato in modo specifico e evidenziatoanche dalla sentenza di primo grado - che gli importi fatturati superavano ilcompenso previsto nel contratto fra la fallita e [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, lamedesima prestazione era stata assicurata fino al 2005/2006 da [OSCURATO:PERSONA] qualeconsulente esterno nella misura di euro 4000,00 al mese, quindi per un importodecisamente inferiore a quello oggetto della fattura di 600.000 euro (sentenza diprimo grado al fol. 23. e sentenza di appello foll. 10 e 27-28): il che in sé dimostrache almeno in parte l’operazione era oggettivamente inesistente.Per altro, la affermazione dalle difese che la prestazione sia stata effettiva –seppur da parte di [OSCURATO:PERSONA] - non esclude la condotta di esposizione di passivitàinesistenti: l’individuazione di un creditore – apparente – in luogo di altro –effettivo – rileva in sede di riparto fallimentare, ben potendo essere il creditoammesso al passivo in un caso e non nell’altro.A tal proposito va qui evidenziato come, analogamente a ciò che accade peril delitto di bancarotta patrimoniale della prima parte della norma incriminatrice,anche il delitto contestato è da qualificarsi come reato di pericolo concreto.A riguardo deve evidenziarsi come le condotte strettamente distrattive, infatti,devono presentare connotati intrinseci di offensività (Sez. 5, n. 16759 del24/03/2010, Fiume, Rv. 246879) nei confronti della garanzia generica che ilpatrimonio dell'imprenditore, secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ., offreai creditori, messa in pericolo dalla destinazione di componenti del patrimonio afinalità diverse da quelle inerenti all'attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 36629 del05/06/2003, Longo, Rv. 227148). Tale dimensione di pericolosità, costantementericonosciuta come tipica dell'offesa propria dei reati di bancarotta (Sez. 5, n. 12897del 06/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214860; Sez. 5, n. 11633 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rossetto, Rv.253932), assume, per effetto della previsione di punibilità del fatto a seguitodell'intervento della dichiarazione di fallimento o degli altri provvedimenti allastessa a tali fini equiparati, il contenuto effettivo del pericolo che, nell'eventualitàdell'intervento della procedura concorsuale, il soddisfacimento per quantopossibile delle pretese creditorie, a cui la stessa è funzionale, sia pregiudicato dallapregressa ed indebita diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 1354 del 07/05/2014,Daccò).Anche il fatto di bancarotta consistente nella esposizione di passivitàinesistenti è delitto di pericolo concreto, nel senso che deve recare in sé, come èstato osservato da autorevole dottrina, l’attitudine della condotta a provocare ilrisultato offensivo perseguito dall’agente: nel caso in esame la condotta posta inessere non determina un pericolo per la garanzia dei creditori, con riduzione dellastessa, prima della dichiarazione di fallimento, in conseguenza della distrazione odelle condotte alternative, bensì i diritti del ceto creditorio sono messi a rischio acausa della esposizione della passività inesistente che inciderà sul ripartodell’attivo fallimentare.In tal senso, nel caso di specie, l’aver attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] un credito(asseritamente) spettante a [OSCURATO:PERSONA] evidentemente ha messo in pericolo i dirittidegli altri creditori, i quali avrebbero dovuto concorrere con un credito inesistentedi [OSCURATO:PERSONA] in luogo di quello che - se attribuito a [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe potutoconcorrere, risultando costui amministratore di fatto e, pertanto, incorrendo neidivieti di legge.Per un verso, infatti, la disciplina sul compenso degli amministratori di cui agliartt. 2389, primo comma, e 2364, primo comma, n. 3, cod. civ. è dettata anchenell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attività economica, eha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., non potendoessere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolooneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori infavore della società di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delleprescritte formalità e la previa determinazione dell'assemblea dei soci (Sez. 5 civ.,Ordinanza n. 20613 del 24/07/2024 - Rv. 672027 – 01; vedi anche Sez. U. civ.,n. 21933 del 29/08/2008 - Rv. 604262 - 01).Per altro verso, anche in sede penale – il che rileva ai fini della condotta quicontestata, quanto all’inesistenza di un diritto di credito vantabile da parte di Luppiquale amministratore di fatto e, quindi, al pericolo concreto per i creditoriconseguente alla appostazione del credito inesistente in favore di [OSCURATO:PERSONA] in luogodi [OSCURATO:PERSONA] - configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello dibancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società dicapitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti acrediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società,senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, attesoche il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore esocietà non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavorosubordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoroprestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un talerapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivosvolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazioneorganica (Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204 - 01).Ne consegue l’infondatezza dei motivi di ricorso sui punti fin qui esaminati.2.3 Va pertanto affermato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimonialeprefallimentare, anche quanto alla condotta di esposizione o riconoscimento dipassività inesistenti ex art. 216, primo comma, n. 1, seconda parte, è reato dipericolo concreto, per il quale è richiesto un giudizio ex ante teso a verificare se lacondotta risulti idonea a incidere sulla consistenza stessa della garanziapatrimoniale riservata ai creditori che hanno diritto di concorrere nel ripartodell'attivo.2.4 In ordine alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., quindi, la relativadeduzione è infondata perché vi è perfetta corrispondenza fra quanto contestatoe quanto ritenuto.Le sentenze di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai assicuratola prestazione alla fallita che giustificasse la sussistenza effettiva del credito, dalche la natura inesistente dello stesso e quindi della correlata passività.Sul punto ampio è stato l’esercizio del diritto di difesa, come dimostral’allegazione di documentazione – contratti e altro – riportati in motivazione anchedalla Corte di appello.D’altro canto, la natura diversa del fatto ritenuto rispetto a quello contestatoimplica che la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale.Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecieconcreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorreche si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturiscaun reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo emero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistentequando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nellacondizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n.36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619 – 01). Si è anche affermato che il principio dicorrelazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti,rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleocomune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto dieterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi(Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 – 01; conf. n. 16900 del 2004 Rv.228042 - 01, n. 35225 del 2007 Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 Rv. 239866- 01, n. 41663 del 2005 Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 Rv. 265946 - 01, n.33878 del 2017 Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 Rv. 276955 – 01).Nel caso in esame tali presupposti caratterizzanti la diversità non sirinvengono, il che rende infondate le doglianze.Anche rispetto alla doglianza mossa con il secondo motivo dal ricorsonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], va evidenziato come, nella prospettiva della Corte diappello, i richiami all’art. 2389 cod. civ. afferiscono alle ragioni dell’operazione,per un verso integrante il pericolo concreto per quanto in precedenza evidenziato,per altro verso individuando il movente della condotta, tesa a consentire a Luppidi poter vantare un credito nei confronti della società fallita, nella qualità dipersona fisica, attraverso la cessione del credito operata in proprio favore da partedella [OSCURATO:PERSONA].Pertanto, anche in ordine a tale doglianza, non si coglie alcuna radicalediversità della condotta contestata rispetto a quella ritenuta.3. Il secondo e terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, il sesto esettimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], quanto alla effettività della prestazione di Wolffse al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, sono complessivamente infondati.3.1 La Corte di appello chiarisce come entrambi gli imputati avessero contezzadella inesistenza della prestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e, come già anticipato, chela finalità dell’operazione fosse quella di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di concorrere –parte della creditrice [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], senza alcun costo per quest’ultimo - con ilceto creditorio in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare.La Corte di appello chiarisce che l’operazione è effettuata con la finalità direcare pregiudizio ai creditori e che gli imputati avevano ruoli – amministratore didiritto e amministratore di fatto – e conoscenza della contabilità sociale tali daavere piena consapevolezza della natura fraudolenta dell’operazione (sul punto,foll. 28-29 della sentenza impugnata). In vero tale motivazione rinviaimplicitamente a quanto in precedenza osservato dalla Corte di appello in ordineal coinvolgimento dei due imputati nella vita sociale.Infatti, deve anche evidenziarsi come la sentenza impugnata richiami il pienocoinvolgimento degli imputati nelle vicende societarie facendo propria al fol. 2 laricostruzione che emerge dalla sentenza di primo grado (foll. 2 e s.): [OSCURATO:PERSONA] è statoamministratore di fatto della fallita dal 15 dicembre 2003 fino alla liquidazione,avendo ceduto alla compagna [OSCURATO:PERSONA] fin dal 25 novembre 2004 le propriequote, pari al 51% del capitale sociale. Anche all’esito della trasformazione insocietà per azioni la [OSCURATO:PERSONA] era Presidente del Consiglio di amministrazione emantenne azioni per il 30,50 % del capitale sociale, mentre [OSCURATO:PERSONA] era rimastosocio per il 2%, il figlio di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], era consigliere e socio al 32,50%;[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante Giovanni PaganiniMarana, era socia al 35% e consigliere di amministrazione.All’atto della liquidazione il 7 luglio 2012 [OSCURATO:PERSONA] veniva nominatoamministratore unico e il 19 luglio 2012 la società veniva messa in liquidazione eUmberto [OSCURATO:PERSONA] nominato liquidatore, mentre [OSCURATO:PERSONA] decedeva a seguitodi suicidio il 7 settembre 2012.A fronte di tale ricostruzione – con la quale non si confrontano i motivi deiricorsi in modo specifico - non manifestamente illogico è aver ritenuto da partedella Corte di appello comprovato il dolo di pregiudizio in danno dei creditori.Per un verso la Corte di appello rende conto di come si verta in tema di unasocietà per la maggioranza a base familiare, che vede i due imputati ricoprire dasoci cariche alterne nel corso della vita della fallita, il che esclude che [OSCURATO:PERSONA] nonavesse contezza della natura della appostazione del debito fittizio in favore delcompagno. Per altro verso, la Corte di appello ai foll. 20-24, in particolare al fol.24 della sentenza qui impugnata - escludendo i presupposti ex art. 129 cod. proc.pen. in ordine al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto daritardo nella richiesta di fallimento contestato al capo 3) - chiarisce le ragioni perle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono pienamente consapevoli della situazione di crisi in cuiversava la società. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti diretti con la societàdi commercialisti che - già in relazione all’esercizio sociale 2009-2010 (fol. 21),quindi a ridosso del contratto di consulenza con la [OSCURATO:PERSONA] e dell’emissione dellafattura – l’avvertì della situazione di crisi della società, suggerendole i rimedi perfar fronte al dissesto: ma [OSCURATO:PERSONA], come anche [OSCURATO:PERSONA], non li attuarono, risultandoanzi che la prima ebbe a disdire il contratto con la società di professionisti cheaveva dato le citate indicazioni. Con tale ultimo argomento non si confronta il sestomotivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che deduce la situazione di benessere della società alladata della stipula del contratto e della emissione della fattura.In sostanza, la motivazione offerta dalla Corte di appello – che si trae dallaglobalità della sentenza impugnata e con la quale non si confrontano i ricorsi inmodo specifico - è in linea con gli indici di fraudolenza fissati dalla giurisprudenzadi questa Corte, quali la condotta alla luce della condizione patrimoniale efinanziaria dell'azienda e il contesto in cui l'impresa ha operato avuto riguardo acointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).L’accertata e consapevole centralità operativa di [OSCURATO:PERSONA] non consente diritenere decisiva la generica doglianza del ricorso – fol. 27 - che lamenta comenon possa darsi per scontato che la stessa avesse contezza che [OSCURATO:PERSONA] non avessesvolto una effettiva attività, anche per la diversa sede di svolgimento della propriasmentita dalle ragioni esposte dalla Corte di appello ai foll. 20-24, in ordine allapiena consapevolezza della [OSCURATO:PERSONA], oltre che di [OSCURATO:PERSONA] (beneficiario della cessione delcredito senza alcuna controprestazione), anche in merito alla inadeguatezza dellasocietà [OSCURATO:PERSONA]. Il movente della esposizione di passività inesistente è statoampiamente illustrato dalla Corte di appello e, prima ancora, dal Tribunale, che -senza manifeste illogicità – l’hanno ritenuto condiviso anche da parte di [OSCURATO:PERSONA], inquanto la stipula del contratto di consulenza avvenne proprio con il compagnoLuppi, ciascuno in rappresentanza delle rispettive società, la fallita e la [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, nessuna doglianza di quelle mosse dai ricorrenti è in grado discalfire l’argomento che la società [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna effettiva strutturaaziendale e, dunque, fungesse da schermo: si tratta di cd. doppia conforme sulpunto, fondata sulle dichiarazioni di Mazzilli e [OSCURATO:PERSONA].In caso di “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, perutilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o peromessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso percassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel casoin cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorioasseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto divalutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n.45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 -dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26921701). Il che nel caso in esame non è.Nemmeno decisiva è la circostanza che la Guardia di Finanza non abbiarilevato la natura inesistente della operazione, nei termini ritenuti invece dallaCorte di appello: spetta al giudizio penale la verifica della sussistenza del reato.Né che – come deduce il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] – non si sia dubitato delleprecedenti prestazioni – e fatture – emesse da [OSCURATO:PERSONA] e da altra impresa facentecapo a [OSCURATO:PERSONA]. Anche questo argomento non è decisivo, trattandosi di vicende peraltro precedenti rispetto allo stato di crisi rilevato dalla società di commercialistiche assistevano la fallita.Nemmeno la circostanza che la fattura non sia mai stata pagata e che ilrelativo credito non sia stato ammesso al passivo rileva, per le ragioni già espostesulla natura di pericolo in concreto – con giudizio ex ante - del delitto in esame.Ne consegue l’infondatezza dei motivi esaminati.3.2 Quanto al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, le ragioni esposte dallaCorte di appello – durevoli legami personali e gestione effettiva della vita sociale,nota situazione di crisi societaria e contestuale predisposizione dell’aggiramentodel divieto di compenso per l’amministratore di fatto, attraverso la cessione delcredito a titolo gratuito – integrano senza vizi di motivazione il dolo specifico dipregiudicare i creditori in sede di riparto dell’attivo.Difatti, per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta medianteesposizione o riconoscimento di passività insussistenti, di cui all'art. 216, primocomma, n. 1 legge fall. è richiesta la presenza del dolo specifico, rappresentatodallo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 45431 del 26/10/2004, DiTrapani, Rv. 230353 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 542 del 10/11/1972,dep. 26/01/1973, D’Alessio, Rv. 123015 – 01).In sostanza, per le prime condotte della norma incriminatrice - distrazioneecc. – il legislatore richiede il solo dolo generico in quanto la messa in pericolodella garanzia per i creditori deriva dalla diminuzione del patrimonio prima delfallimento.Per la condotta di esposizione o riconoscimento delle passività inesistenti,invece è richiesto il dolo specifico di pregiudizio per i creditori.Si tratta di una distinzione analoga a quella esistente fra le due ipotesi dibancarotta documentale, quella generica, appunto, e quella specifica.Il parallelismo viene ripreso da questa Corte che ha affermato come l'art. 216l. fall. contempli nel numero 1 del primo comma due ipotesi di bancarottafraudolenta sostanziale. Nella prima (distrazione, occultamento, dissimulazione,distruzione e dissipazione di beni) per la configurabilità del delitto è sufficiente ildolo generico, mentre nella seconda (esposizione o riconoscimento di passivitàinesistenti) si richiede il dolo specifico. Nel numero 2 del detto primo commadell'art. 216 l. fall. sono invece previste due ipotesi di bancarotta fraudolentadocumentale. La prima (sottrazione, distruzione e falsificazione parziale o totaledi libri o altre scritture contabili) richiede il dolo specifico, mentre per la seconda(tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dologenerico (Sez. 5, n. 6148 del 19/12/1986, dep. 1987, Bevilacqua, Rv. 175959 -01).Si è osservato in dottrina come le condotte di bancarotta patrimoniale del tipodistrattivo siano descritte dal legislatore in termini tali da consentire, già sul pianoletterale, la selezione come fatti penalmente rilevanti dei soli comportamenti ingrado di ostacolare la reperibilità dei beni aziendali e, quindi, l'apprensione daparte degli organi della procedura concorsuale. Per tali condotte, quindi èsufficiente il dolo generico. Diversamente per le condotte di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti il legislatore ha ritenuto necessario che lacondotta pericolosa in concreto sia accompagnata anche dal fine di arrecarepregiudizio ai creditori, in ossequio al principio di offensività, in quanto le condottedevono essere oggettivamente idonee e soggettivamente volute al fine di recaredanno al ceto creditorio in sede di riparto.In sostanza poiché non vi è fuoriuscita di beni – fittizia o apparente – primadella dichiarazione di fallimento, e dunque una concreta riduzione della garanziapatrimoniale, ma vi è una riduzione potenziale del quantum dovuto a ciascuncreditore in sede di riparto in forza della passività inesistente, in questo caso èrichiesto il dolo specifico quale criterio di selezione della condotta offensiva.Pertanto, corretta e non viziata da manifesta illogicità è la valutazione dellaCorte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza, per entrambi gli imputati, deldolo specifico richiesto.3.3 Va ribadito che per la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale, di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, l. fall. per le prime condotte(distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione di beni) èsufficiente il dolo generico, mentre per le seconde (esposizione o riconoscimentodi passività inesistenti) si richiede il dolo specifico, rappresentato dal fine di recarepregiudizio ai creditori.4. Il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perconsolidato orientamento giurisprudenziale, oltre ad essere aspecifico.Difatti, la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62,n. 6, prima parte, cod. pen. presuppone che la riparazione sia integrale, sicchénon configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio siacaratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parzialerinuncia alle pretese creditorie (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv.278315 – 01, che ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza direlazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela; conf. N.13411 del 2019 Rv. 275463 - 03, N. 25326 del 2019 Rv. 276276 – 01).Nel caso di specie la sentenza di primo grado riconduceva al riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche la intervenuta «composizione dellaquestione risarcitoria» (fol. 26) essendo intervenuta transazione che avevadeterminato la revoca della costituzione di parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](fol. 1). Che si tratti di transazione – che consiste in rinunce reciproche e quindinon nel riconoscimento integrale delle ragioni altrui - è affermato dallo stessomotivo di ricorso.L’argomento - che il venir meno del delitto sub capo 3 avrebbe dovuto indurrela Corte territoriale al riconoscimento della attenuante del risarcimento del danno- non è adeguatamente sviluppato, dovendo la ricorrente chiarire l’adeguatezzadel risarcimento consistito nel versamento di 25mila euro (quota parimenti versatadal coimputato [OSCURATO:PERSONA]) a fronte del danno procurato con il delitto sub capo 2.b) –la Corte di appello evidenzia la ingente entità delle passività inesistente (fol. 29) -oltre che con il delitto sub capo 3), dichiarato estinto per prescrizione dopo lacondanna in primo grado, consistente nell’aggravamento del dissesto per omessarichiesta di fallimento.5. Il quinto motivo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il terzo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sonoaspecifici. Lamentano il diniego della prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche sulla aggravante contestata. Ma l’aggravante ex art. 219, secondocomma, n. 1 l. fall. – per la pluralità di fatti di bancarotta – è venuta meno aseguito della decisione della Corte di appello che mandava assolti gli imputati dalcapo 1.b), mentre dichiarava non doversi procedere per estinzione per prescrizionedel delitto sub capo 3).Pertanto, la Corte di appello riduceva le pene per le circostanze attenuantigeneriche nella misura massima di un terzo, cosicché le doglianze in esame non siconfrontano con tale motivazione.6. Il sesto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sonomanifestamente infondati.Le pene accessorie sono state ridotte nella misura corrispondente alla penaprincipale, pari ad anni tre per [OSCURATO:PERSONA] e anni due e mesi quattro per [OSCURATO:PERSONA].Va considerato che in tema di pene accessorie previste per i reati fallimentari,ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale è necessariauna specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi di cui all'art.133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventivadella pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatoriocomplessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nelmassimo (Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 18/01/2021, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 280668;Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 03/04/2020, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 278788). Ma nel caso in esame i Giudici d'appello hanno applicato –riducendole - le pene accessorie fallimentari in misura decisamente inferiore allamedia edittale e quindi non è necessaria alcuna motivazione, tanto più che lamedesima viene mutuata dalle ragioni del trattamento sanzionatorio principale.7. Il settimo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e il quinto di quello [OSCURATO:PERSONA] sonomanifestamente infondati e generici.Difatti, quello della rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello,istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorchéil giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato deglidi specie la Corte di appello ha ritenuto superflua l’acquisizione delladocumentazione allegata agli atti di appello. Si trattava di documentazione tesa acomprovare l’effettività della operatività della [OSCURATO:PERSONA] – presenza di altri soci,contatti con altri fornitori, ecc.- nonché l’intervenuta transazione con la partecivile.Va evidenziato come il diniego di rinnovazione risulti adeguato, tenuto inconto che la decisione di rigetto, in tal caso, può essere sorretta anche damotivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base dellapronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per unavalutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguentemancanza di necessità di rinnovare il dibattimento. (Sez. 5, n. 15320 del10/12/2009 - dep. 2010, Pacini, Rv. 246859; mass. conf. N. 8891 del 2000 Rv.217209 - 01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996 - 01).Quanto alla transazione, per [OSCURATO:PERSONA] vale ciò che già questa Corte haevidenziato in ordine alla natura dell’atto, che non può integrare il risarcimentointegrale richiesto per l’invocata attenuante. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], invece, non risultaofferta la prova – né in primo grado né con allegazione al ricorso – dell’esistenzadell’atto medesimo nè del relativo contenuto in grado di incidere sulla motivazioneimpugnata, tanto più che la Corte di appello ne ha tenuto conto, facendoriferimento alle ‘transazioni’ per giustificare le circostanze attenuanti generiche.In ordine alla effettività delle prestazioni della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello hagiudicato adeguati gli accertamenti svolti dai testi – il curatore e il militare dellaGuardia di finanza – risultando i motivi di ricorso generici in quanto non hannochiarito in qual modo le conclusioni della Corte territoriale sarebbero statedisarticolate dalla rinnovazione della prova.Ne deriva l’infondatezza manifesta e la genericità dei motivi.8. Consegue il complessivo rigetto dei ricorsi, con condanna alle speseprocessuali dei ricorrenti. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27/02/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente