CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 17242/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura a margine del ricorso; –ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 180, CATANZARO, rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 141, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1730/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 6 ottobre 2017; udita la relazione della causa, svolta dal [OSCURATO:PERSONA], nell’adunanza in camera di consiglio del 30/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 180, Catanzaro, proponeva azione di manutenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, ossia la demolizione del cancello carraio fatto installare da Sersale sul confine tra la particella 201 e la sua proprietà; Sersale, costituendosi, deduceva di avere acquistato per usucapione la servitù di passaggio sul fondo servente (la particella 201) e chiedeva di dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Condominio e, comunque, di accertare l’assenza di turbative o molestie del possesso altrui, avendo esercitato un proprio diritto. Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 2699/2012, ha accolto la domanda del Condominio e ha condannato Sersale a eliminare il cancello e ad astersi dal passare attraverso la porzione di terreno di cui alla particella 201, con autovetture proprie o di terzi, o dall’occupare il medesimo spazio. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Sersale. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1730/2017, ha rigettato il gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Resiste con controricorso il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 180, Catanzaro. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1. Per motivi di priorità logica va prima esaminato il secondo motivo, che contesta “violazione e falsa applicazione degli artt.1168, 1170 c.c. e 115 c.p.c.”: ad avviso della Corte d’appello l’azione promossa in primo grado dal Condominio non è stata tardivamente proposta, in quanto i lavori eseguiti da Sersale non sarebbero iniziati prima del gennaio 2001; in realtà la comunicazione di inizio dei lavori risale al 3 gennaio 2000, con la conseguenza che il ricorso, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2001, è stato proposto decorso il termine decadenziale previsto dagli artt. 1168-1170 c.c. Il motivo è infondato: la Corte d’appello ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che i lavori eseguiti da Sersale non sono iniziati prima del mese di gennaio dell’anno 2000, così che l’azione proposta dal Condominio ha rispettato il termine annuale previsto dall’art. 1170 c.c. La denuncia di inizio dei lavori del 3 gennaio 2000, evidenziata dal ricorrente, non si pone in contraddizione con l’accertamento del giudice d’appello, non contestando d’altro canto il motivo la determinazione compiuta dal consulente del giudice, limitandosi il ricorrente a parlare di “semplice affermazione del consulente tecnico d’ufficio che non poteva certo costituire prova in ordine in ordine alla tempestività o meno dell’azione”. 2. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 841, 1067 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”. La Corte d’appello, dopo avere affermato che il Condominio, pur non essendo proprietario, esercita “diritto di possesso” sul terreno ad esso adiacente, contraddistinto con la particella catastale n. 201, e che Sersale è titolare sulla stessa particella di un diritto di servitù di passaggio, ha concluso che “appare evidente che la costruzione di un cancello di legno ha di fatto reso impossibile per il Condomino esercitare il possesso sul terreno iscritto con la particella n. 201”: non è dato comprendere come la sostituzione del cancello possa avere causato una molestia o una impossibilità di esercizio del possesso sulla menzionata particella di terreno; come emerge dal provvedimento reso nella fase interdettale, il ricorrente ha sostituito una recinzione già esistente, sostituzione che di per sé non costituisce spoglio, dato che il cancello è stato apposto sul confine, senza invasione dell’area di cui alla particella 201; i giudici di merito hanno poi ampliato la portata dell’originaria domanda, avendo esteso il divieto di passaggio attraverso il terreno di cui alla particella 201 ai mezzi di terzi o di maggiore portata, richiesta non formulata dal Condominio, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. Il motivo va accolto laddove censura l’incoerenza della sentenza impugnata che dalle due premesse, secondo le quali il Condomino esercita il possesso sul terreno identificato con la particella 201 e questo terreno è gravato da una servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà di Sersale, ha tratto la conclusione per cui l’apposizione di un cancello di legno sul confine tra la proprietà di Sersale e la particella 201 costituisce una limitazione all’esercizio del possesso da parte del Condominio. Non si vede infatti come – così come risulta dal provvedimento reso nella fase interdittale, trascritto alla pag. 8 del ricorso – la collocazione di un cancello sul confine, che ha sostituito una precedente costruzione in legno e rete metallica, costituisca di per sé uno spoglio, considerato che il cancello è stato apposto sul confine, senza invasione del terreno di cui alla particella 201 che non è interessato dal cancello (per esercitare il passaggio i condomini – è stato accertato nella fase interdittale – non devono attraversare il cancello, in quanto posto alla fine della zona in esame). L’argomentazione della Corte d’appello, nella sua incoerenza e totale carenza sotto il profilo della individuazione della condotta di turbativa del possesso, è quindi non solo insufficiente, ma meramente apparente, così da dare luogo al vizio della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., con necessità di rinvio della causa al giudice d’appello. II. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti di cui motivazione e la sentenza impugnata deve essere in tali limiti cassata; la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche per le spese al presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettato il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro,