CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r);ZIARTO- avverso la sentenza in data 14.11.2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nl visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, pronunciatosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento, disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte, della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a due episodi di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, limitatamente alla confisca di una somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, ha confermato la misura ritenendo configurata la fattispecie prevista dall'art. 240 bis cod. peri.. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 627 cod. proc. pen., che essendo stata la confisca del danaro disposta dal primo giudice in considerazione della sua illecita provenienza, annullata per la mancata evidenziazione del nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto al prevenuto e la somma in sequestro, l'aver ricondotto la misura alla cd. confisca per sproporzione e dunque ad una fattispecie disciplinata da una norma codicistica differente da quella oggetto della pronuncia rescindente si traduce in una patente violazione dei limiti del giudizio di rinvio, non essendo consentito applicare un istituto diverso da quello ritenuto dal primo giudice di merito e censurato dalla Corte di legittimità sulla base di specifici rilievi che attenevano esclusivamente alla confisca diretta 2.2. Con il secondo motivo censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alle assunte difficoltà economiche dell'imputato che aveva, invece, dichiarato di lavorare in nero e di convivere stabilmente con la madre nella stessa casa in cui era stato rinvenuto il danaro: lamenta conseguentemente che non fosse stata contemplata l'eventualità, del tutto plausibile, che il danaro fosse il frutto di risparmi non solo propri ma anche della propria genitrice, essendosi il giudice del rinvio focalizzato esclusivamente sulle modalità della sua detenzione e sulle circostanze in cui era stato scovato dalla PG. A riprova dell'illogicità del ragionamento seguito dal giudice del rinvio evidenzia l'anomalia dell'applicazione della misura alla sola somma di C 3.870 rinvenuta nella propria abitazione e non già a quella di C 365, trovata a bordo dell'autovettura di cui era alla guida, che gli era stata, invece, restituita. 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione del dirito di difesa, non essendogli stato dato modo di fornire documentazione in ordine ai redditi percepiti sia da lui che dal proprio nucleo familiare per essere il giudice del rinvio all'udienza fissata rimasto silente in ordine alla possibilità di applicare la confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può ritenersi meritevole di accoglimento. In ordine alla pretesa violazione dei limiti del giudizio di rinvio, non può prescindersi dalla disamina dei poteri incombenti sul giudice di merito per effetto della sentenza rescindente, del tutto differenti a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per vizio motivazionale oppure per violazione o erronea applicazione della legge penale: mentre in quest'ultimo 9 caso il giudice è obbligato ad uniformarsi ai principi ed alle questioni di diritto affermati dalla pronuncia di annullamento, ma resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato, nella prima ipotesi la sentenza rescindente travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate così da restituire al giudice del rinvio, chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata con il solo "vincolo di contenuto negativo" consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata (cfr. Sez. 3, n. '7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 - dep. 13/10/2014, Pg in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 261760; Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345). Ciò detto, nel caso di specie la sentenza pronunciata da questa Corte ha censurato la disposta confisca del danaro in sequestro sul rilievo che la decisione richiedesse "più approfondita motivazione da parte del giudice di merito" il quale avrebbe dovuto compiere una più attenta valutazione delle risultanze istruttorie. Il che si traduce nella reimnnissione del Tribunale negli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata in punto di valutazione dei presupposti della confisca e al contempo nella preclusione di ripetere il percorso logico già censurato Pertanto, pur essendo il giudice del rinvio tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, in realtà l'unico limite che gli viene imposto è quello di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato'. E sotto tale profilo nessuna valutazione esorbitante dal materiale probatorio raccolto può essere rimproverata al Tribunale capitolino che ha sussunto nel diverso schema normativo fissato dall'art.240 bis cod. pen. gli stessi elementi che avevano portato la sentenza annullata a ritenere configurabile la confisca di quanto reputato -profilo questo espressamente censurato - provento del reato, per non essere riuscito ad evidenziare il nesso di pertinenzialità tra la somma attinta dal già disposto sequestro con il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed invero, come rimarcato dalla pronuncia rescindente, la detenzione, a differenza della diversa fattispecie criminosa della vendita o lato sensu della cessione, non implica alcun atto dispositivo dello stupefacente e, di conseguenza, alcun incameramento di un corrispettivo, intendendo il legislatore con tale previsione normativa colpire una condotta, ancorché antecedente, cui ha conferito uguale valenza illecita.Del resto, la pronuncia resa da questa Corte si è limitata a censurare la sussistenza dei presupposti integranti la confisca qualificata da giudice a quo ai sensi dell'art. 240 cod. pen., ma non ha fissato alcuna preclusione all'applicabilità della misura ablatoria, lasciando il giudice del rinvio libero di operare le sue valutazioni purchè iscritte nel raggio di una coerenza normativa con l'istituto applicato, essendo previste all'interno dell'ordinamento diverse forme di confisca, e non già un'unica tipologia, in forza delle quali la misura riveste funzione e natura diverse, prevalendo di volta in volta finalità strettamente sanzionatorie e dunque di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura amministrativa. Del tutto coerente con l'esercizio del potere demandatogli in sede di rinvio risulta perciò, in presenza dei presupposti applicativi, la motivazione resa in ordine alla confisca per sproporzione, possibilità questa che comunque era stata lasciata espressamente aperta, nel far riferimento all'art. 12 sexies L. 356/1992, dalla stessa pronuncia di annullamento. 2. Ed, invero, passando alla disamina del secondo motivo, non può ritenersi passibile di censura sul piano della logicità motivazionale la valutazione in ordine al manifesto divario tra l'entità della somma, pari a ben 3.870 euro, nella disponibilità dell'imputato e i modesti introiti di cui poteva disporre in difetto di un'attività lavorativa stabile, essendo disoccupato da oltre quattro anni, attraverso la vendita in nero ai ristoranti del pesce da lui pescato, neppure considerando i possibili aiuti, rimasti indimostrati, da parte della madre che svolgeva attività, di certo non particolarmente redditizia, di pulizie in Svizzera che peraltro, in ragione della distanza dalla abitazione di residenza ubicata in Roma, non risulta essere stato affatto accertato che fosse convivente con il figlio. A fronte di tale coerente motivazione le censure articolate dalla difesa nel presente ricorso, che non solo degradano verso un piano marcatamente fattuale, ma che nella parte restante, in quanto volte a sostenere che la somma rinvenuta costituisse il frutto dei risparmi propri e della di lui madre — peraltro mutando la versione precedentemente sostenuta in ordine agli aiuti economici fornitigli dalla genitrice - si traducono nella contestazione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal Tribunale, incorrono addirittura nell'inammissibilità atteso che, pur attaccando formalmente la motivazione, si risolvono in censure esclusivamente valutative. Va infatti ribadito che il vizio motivazionale comporta un esame in sede di legittimità limitato al controllo se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, e dunque alla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dello stesso provvedimento, ma non si estende alla mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più 4 (7) adeguata valutazione delle risultanze istruttorie (Sez. U. n.6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944). Né inficia il ragionamento seguito la scelta del giudicante di non estendere la misura all'ulteriore somma di 365 euro trovata nella disponibilità del prevenuto al momento del primo controllo eseguito dai verbalizzanti sulla sua autovettura, la quale trova ampia giustificazione nella motivazione resa al riguardo, in cui si sottolinea come alla consistenza della ben maggiore importo rinvenuto successivamente nella sua abitazione si accompagnassero le anomale modalità della sua custodia, trattandosi di banconote riposte tutte insieme nella tasca di un accappatoio, unitamente alla mancata indicazione nell'immediatezza della perquisizione domiciliare da parte dell'imputato che si trattasse dei proventi derivanti dalla vendita del pesce. 3. Del pari infondato deve ritenersi il terzo motivo concernente l'assunta violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa cui non è stato consentito di addurre ed eventualmente documentare le proprie ragioni in ordine alla sussumibilità della confisca nella previsione di cui all'art. 240 bis cod. pen.. Tale preclusione non risiede, così come inopinatamente sostiene la difesa, nella scelta non preannunciata dal giudice del rinvio in ordine alla diversa qualificazione della misura, rispetto alla prima pronuncia, ma nella stessa scelta processuale del patteggiamento, liberamente praticata sin dall'inizio dal ricorrente, sul quale incombeva l'onere di svolgere le opportune difese, anche documentale, e proporre richieste specifiche, in sede di accordo o quantomeno al momento della deliberazione, tenuto conto che tanto la provenienza della somma quanto la situazione economica dell'imputato erano state oggetto di approfondimento in sede di interrogatorio. Va infatti considerato che alla suddetta qualificazione avrebbe potuto direttamente procedere il primo giudice, che ha invece disposto la misura sulla base di una differente disciplina normativa incorrendo nel vizio motivazionale rilevato da questa Corte nella precedente sentenza di annullamento. Segue, all'esito del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a n