CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 05092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6611/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti- contro Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 8342/2017, pubblicata il 3 gennaio 2018 e notificata il 9 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Napoli i ricorrenti hanno esposto di essere ex dipendenti dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato distaccati presso l’ente Tabacchi italiani, di essere stati inclusi in un ruolo unico del personale del Ministero delle Finanze, di essere stati comandati presso vari enti pubblici di Napoli e Provinciae di avere ritirato il proprio assenso al comando prima del 31 maggio 2010. Essi hanno chiesto quindi, che fosse accertato che erano dipendenti del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] e che il provvedimento ministeriale di definitiva collocazione, anche in soprannumero, nei ruoli degli enti presso i quali prestavano servizio alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 era illegittimo. Hanno domandato, altresì, il risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2510/2014, ha rigettato il ricorso. I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 8342/2017, ha rigettato.I ricorrenti hanno presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no la violazione e falsa applicazione dell’art. 4del d.l. n. 283 del 1998, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, del d.lgs. n. 300 del 1999, del d.m. 28 dicembre 2000, degli artt.4 e 6 CCNL comparto Ministeri. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL integrativo del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 2001. I due motivi, che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione,sono infondati. I ricorrenti sostengono chela corte territoriale non avrebbe tenuto conto che essi erano dipendenti MEF, tanto che i loro nomi comparivano nel ruolo unico del personale del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] approvato con decreto n. 11 del 27 marzo 2009 del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, non sarebbe stato considerato che, una volta trasformato l’ETI in spae accertato il loro esubero, erano rimasti in posizione di comando presso le diverse sedi in forza di comandi annuali rinnovati previo loro consenso scritto e che era sempre stato dato rilievo alla loro volontà di continuare detti comandi. La Corte d’appello di Napoli avrebbe errato, allora, nel considerare il loro inserimento nel citato ruolo unico come un’operazione sistematica priva di effetti, quando, invece, il MEF aveva esercitato nei loro confronti poteri datoriali. In seguito al ritiro del loro consenso al comando in corso,avvenuto prima del 1° gennaio 2011, data di decorrenza del trasferimento disposto dal d.l. n. 78 del 2010, che aveva previsto il definito inquadramento dei dipendenti ex ETI collocati in posizione di comando nell’ente presso il quale prestavano servizio, essi avrebbero avuto diritto a rientrare al MEF, quale amministrazione di appartenenza. Preliminarmente occorre inquadrare la vicenda da un punto di vista normativo.Il d.lgs. n. 283 del 1998 ha istituito (art. 1) l’[OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o, comunque, attribuite all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (da ora AAMS) , prevedendo,altresì, la trasformazione dell ’ ente in società per azioni. L’art. 4 del citato d.lgs. ha stabilito che il personale già appartenente all’AAMS (e addetto alle attività di cui all’art. 1, comma 2) fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] italiani nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dell’Ente medesimo. Il detto personale, in tutto o in parte, è stato progressivamente trasferito all’EnteTabacchi in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e ‹‹i processi di ristrutturazione di cui all’art. 2, comma 2››. Il comma 4 del menzionato art. 4 ha precisato che i l personale trasferito all’Ente e alle società per azioni in cui quest’ultimo è stato trasformato, che fosse risultato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi in alcuni anni successivi alla data di trasformazione dell’ente in società per azioni, aveva diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell’amministrazione finanziaria e in quelli di altrepubbliche amministrazioni. Il d.lgs. n. 300 del 1999,all’art. 74, comma 1, primo periodo, ha stabilito che ‹‹A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l’avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo››. Il Ministero con decreto del 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) ha diviso il personale in sezioni distinte del ruolo speciale.I lavoratori provenienti dall’AAMS e in distacco presso l’[OSCURATO:PERSONA] sono stati inseriti nella sezione 1/G. Quelli rimasti presso l’AAMS sono confluiti nella sezione 1/H del medesimo ruolo. Per l’esattezza, l’art. 5, punti 1 e 10, del d.m. 28 dicembre 2000 ha previsto che ‹‹Tutto il personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, èinserito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall’art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G››.‹‹Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è inserito in apposita sezione, denominata 1/G, dell'elenco di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l'Ente tabacchi italiani, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000››. La legge Finanziaria per il 2007 (il comma 563 dell’art.1 della legge n. 296 del 2006) ha espressamente riconosciuto la possibilità, per i dipendenti del ruolo 1/G, di richiedere il trasferimento, anche in posizione di soprannumero,nei ruoli delle amministrazioni di servizio,con l’ eventuale inquadramento nella qualifica corrispondente alla reale professionalità. É poi intervenuto il d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, che, all’art. 9, comma 25, ha stabilito, tra l’altro,che ‹‹il personale, già appartenente all’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato distaccato presso l’[OSCURATO:PERSONA], dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 10 gennaio 2011, è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto››. Questa Corte, nel tempo,ha esaminato diversi aspetti di tali vicende.In particolare, per ciò che qui interessa, la sentenza Cass., Sez. L, n. 15819 del 6 luglio 2009 ha valutato il carattere provvisorio del ruolo ad esaurimento, distinguendo nettamenteil ruolo unico delle finanze da quello ad esaurimento per i dipendenti che provenivano dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Cass., Sez. L, n. 5112 del 3 marzo 2010 ha affermato , quindi, che l ’ art. 4 , comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, si riferisce unicamente al personale trasferitoall’Ente e alle società indicate, e non anche a quello inserito nel ruolo ad esaurimento e soltanto distaccato temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] italianoe le dette società. La norma, infatti, intende garantire una riammissione nella P.A. al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale,altrimenti, sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo. Come riferito dai ricorrenti, essi non sono mai stati trasferiti all’[OSCURATO:PERSONA], presso cui erano stati solo distaccati per un breve periodo per essere poi comandati dal MEF inaltri enti in seguito di dichiarazione di esubero. Pertanto, alle loro situazioni non può applicarsi l’appena menzionato art. 4, comma 4. Infine, Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019(non massimata) ha rilevato chel’inserimento del personale già appartenente all’AAMS è avvenuto in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, cui non corrispondevano relativi posti nell’organico, circostanza questa autonoma rispetto alla corresponsione da parte del Ministero del trattamento economico, o all’esercizio dei poteri datoriali cui dannorilievo gli attuali ricorrenti . Ciò rende evidente che i ricorrenti non possono essere considerati dipendenti del ruolo del Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] e non hanno diritto ad avvalersi della procedura ex art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998. Ne deriva, quindi, che sono del tutto irrilevanti le loro doglianze concernenti l’esistenza di un comando e, dunque, la rilevanza della revoca, da parte loro, del correlato consenso. Invero, non essendo mai stati titolari di un posto di ruolo presso il Ministero controricorrente, essi non avevano alcun diritto ad essere dichiarati dipendenti del MEF e ad essere inseriti nel suo ruolo, la loro vicenda essendo ormai regolata dall’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010. Le considerazioni di cui sopra risolvono anche la questione concernente l’applicazione dell’art. 4 CCNL integrativo richiamato dai ricorrenti. La ricognizione normativa pone in evidenza come la vicenda in esame, per la sua particolarità, sia oggetto di un’articolata disciplina speciale, in cui rientra l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, che non può essere derogata, nella specie, dall’art. 4del citato CCNL integrativo. Inoltre, la previsione contrattuale dell’art. 4, intitolato ‹‹ Assegnazione temporanea presso altra amministrazione››, il cui contenuto precettivo non è in discussione, non venendo in rilievo questione interpretativa dello stesso, ha come elemento costitutivo che il personale assegnato ad altra amministrazione già ricoprisse un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, continuando ad averlonel periodo di assegnazione; da ciò deriva il carattere temporaneo dell’assegnazione. Nella fattispecie, l’inserimento dei ricorrenti è avvenuto in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, cui non corrispondevano relativi posti nell’organicodi quest’ultimo ente, circostanza questa decisiva. 2)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: ‹‹Illavoratore già appartenente all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito in un ruolo ad esaurimento del Ministero delle Finanzee distaccato temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] italiano e le società per azioni in cui quest’ultimo è trasformatoex art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 283 del 1998, che, in base al disposto del successivo art. 4 del medesimo d.lgs., sia stato dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto Ministero, in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 10 gennaio 2011, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimod.l.››. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna i ricorrenti a rifondere le spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 8.000,00 per compens o e a rimborsare le spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza, a carico dei ricorrent i , dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a t