CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati— per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova n.1139/2020 pubblicata in data 25 novembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 43/2022 RG 13979-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola i- ) i v4 ,0114..,»s4