CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione afferente il trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo di specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con doppia decisione conforme sorretta da corretti e non illogici argomenti che danno adeguatamente conto del potere discrezionale al proposito esercitato ed in questa sede non altrimenti censurabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R ynau LE' [OSCURATO:PERSONA] 1 2 AP i