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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31264/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 16/12/2014 del Tribunale di Pistoia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di rapina aggravata in concorso commessi negli uffici postali di Pescia (il 10 novembre 1999), [OSCURATO:PERSONA] (il 18 dicembre 1999) e [OSCURATO:PERSONA] (il 10 gennaio 2000)

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo.

Con tale motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comrna 1, lett. e), dello stesso codice, con riferimento agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, cod. pen., con riguardo all'affermata responsabilità per le tre menzionate rapine.

In primo luogo, il ricorrente contesta la valutazione di attendibilità, ritenuta dalla Corte d'appello di Firenze, della chiamata in correità da parte del concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito, il ricorrente evidenzia: la mancanza di costanza delle dichiarazione del Prete, atteso che questi, in quelle rese al pubblico ministero il 10 gennaio 2000, aveva affermato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], e che le successive dichiarazioni, in particolare, quelle rese al pubblico ministero 1'11 febbraio 2000, configurano una sorta di progressione accusatoria, indicando il [OSCURATO:PERSONA] «ora come pianificatore ora come esecutore materiale delle rapine»; che, con riguardo alle dichiarazioni del Prete relative alla rapina all'ufficio postale di Pescia, vi era, come ammesso dalla stessa Corte d'appello di Firenze, «una stretta connessione tra chiamata in correità e tentativo di ridimensionare la propria posizione» e che la spiegazione data in proposito dalla Corte d'appello, secondo cui «accusare il [OSCURATO:PERSONA] non significava automaticamente scagionare sé stesso: trattasi di delitti commessi con il concorso di più persone e le due posizioni non erano certo incompatibili», è illogica in quanto non considera che il Prete ben avrebbe potuto accusare il [OSCURATO:PERSONA] «semplicemente per accreditare la propria attendibilità agli occhi del Giudice»; che la Corte d'appello non ha considerato che il Prete aveva effettivamente tentato di ridimensionare la propria posizione, avendo affermato di essersi limitato a fornire supporto logistica per le rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], salvo essere riconosciuto da alcuni impiegati come esecutore materiale delle stesse; che le dichiarazioni del Prete «appaiono sempre diverse, circa il numero e l'identità degli esecutori materiali della rapina del giorno 10/11/1999 all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescia, ovvero in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montecatini»; che l'inattendibilità delle dichiarazioni del Prete è confermata anche dal fatto che egli, nel menzionato interrogatorio dell'Il febbraio 2000, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente e mai indagato, come partecipante alle rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di Pescia.

In secondo luogo, il ricorrente contesta i riscontri cosiddetti esterni alle dichiarazioni del Prete.

A tale proposito, evidenzia che il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], operato in dibattimento dalla testimone Zari, come persona che era stata ospitata dal Prete nel proprio appartamento di Massa a Coz2:ile asseritamente impiegato come base logistica delle rapine, «è resistito dalla mancata ricognizione fotografica dei sigg.ri Galli e Giuntolo, ossia i proprietari dell'appartamento ubicato in Massa a Cozzile».

In terzo luogo, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello di Firenze degli elementi che convergevano nel senso dell'esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito, il ricorrente evidenzia: la valenza probatoria della lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] dal concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA], genero del [OSCURATO:PERSONA], nella quale lo stesso Cecere si scusava con il [OSCURATO:PERSONA] per i problemi arrecatigli rappresentando di avere usato l'autovettura intestata al [OSCURATO:PERSONA] per recarsi a Montecatini, di averla parcheggiata sotto l'abitazione del Prete e di averla usata per effettuare il sopralluogo all'ufficio postale (come dichiarato anche dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere prestato l'auto al Cecere) e il carattere meramente congetturale della motivazione della sentenza impugnata là dove afferma che il Cec:ere «aveva tentato di scagionare il suocero anche perché, per i precedenti penali, rischiava forse più degli altri le conseguenze giudiziarie della rapina alla quale aveva concorso esponendosi di meno di chi aveva operato materialmente»; che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto che la complessa organizzazione delle rapine richiedeva la conoscenza del territorio, il che doveva portare a ritenere l'impossibilità che potesse avervi provveduto il [OSCURATO:PERSONA] - campano e privo, perciò, di tale conoscenza - e l'elevata probabilità che le stesse rapine fossero state organizzate dal Prete, che nel territorio stabilmente risiedeva; che la stessa Corte d'appello di Firenze non ha adeguatamente considerato le dichiarazioni rese il 3 marzo 2001, nell'ambito di un altro procedimento penale, da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indotto a dichiarare falsamente di avere visto e conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] davanti a un bar di Borgo a Buggiano in compagnia del Prete e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (laddove aveva conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] solo nel carcere di Pistoia); che la Corte d'appello di Firenze non aveva adeguatamente considerato gli elementi a discarico costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di avere commesso le rapine di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse erano state organizzate dal Prete, negando la presenza del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di essersi fatto prestare l'autovettura Golf dal suocero [OSCURATO:PERSONA], del quale ribadiva l'estraneità alle rapine.

In quarto luogo, il ricorrente contesta la valenza attribuita dalla Corte d'appello di Firenze alle risultanze dei tabulati telefonici, attesa l'incomprensibilità dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle utenze, intestate a tale [OSCURATO:PERSONA], 0338/1166015 e 0339/8758761, il fatto che, non essendo stato possibile acquisire i dati relativi alle celle impegnate da tali utenze, «i dati acquisiti hanno esclusivamente un riferimento regionale», il fatto, infine, che, comunque, i medesimi dati «non ha[nno] offerto alcun elemento di natura anche solo lontanamente indiziaria in relazione alla rapina all'ufficio postale di Pescia e, men che meno, a quella di [OSCURATO:PERSONA]» e, quanto a quella all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], «benché risultino alcuni contatti tra le utenze attribuite agli imputati, non ve ne è alcuno nel giorno dell'evento delittuoso» né nel giorno precedente.

Infine, il ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata non abbia tenuto nella dovuta considerazione i dubbi in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine che erano stati manifestati dalla stessa polizia giudiziaria nell'informativa finale del 18 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico, complesso, motivo è manifestamente infondato.

1.1. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni chie lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad esempio, della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565-01).

A proposito del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo compiuta dal giudice di merito, la stessa Corte di cassazione ha precisato che tale sindacato non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 1311/2020, Guarino, Rv. 280058-01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Lucchese, Rv. 245729-01).

1.2. La Corte d'appello di Firenze ha valutato la chiamata in correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme ai principi per primi richiamati, affrontando le questioni della credibilità del [OSCURATO:PERSONA], dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri esterni alle stesse in modo congruo, senza incorrere in contraddizioni o illogicità manifeste né in violazioni dei canoni legali di valutazione delle prove, sicché tale valutazione si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle prospettate con il motivo di ricorso.

1.2.1. Quanto alla credibilità del Prete, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato, in generale, come non vi fosse una connessione tra il ridimensionamento della posizione del chiamante Prete e l'aggravamento di quella del chiamato [OSCURATO:PERSONA], atteso che, nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero il 10 gennaio 2000, il Prete, pur intendendo scagionare sé stesso, non aveva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] e che, nelle dichiarazioni successive, lo stesso Prete, nel coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA], aveva solo distinto i ruoli avuti dai due nelle rapine - di organizzatore il [OSCURATO:PERSONA] e di fornitore del supporto logistico (nella propria abitazione di Mazza a Cozzile) il Prete - indicandosi, comunque, come complice delle rapine.

Si tratta di un'argomentazione esente da incoerenze logiche, non potendosi in particolare ritenere, contrariamente a quanto reputato dal ricorrente, che l'essersi il Prete indicato come fornitore del supporto logistico costituisca - configurando tale ruolo, comunque, una piena complicità nelle rapine - un ridimensionamento della propria posizione tale da inficiare, sul piano logico, la credibilità del chiamante.

Con riguardo, in particolare, alla rapina all'ufficio postale ali Pescia, la stessa Corte d'appello ha evidenziato come il fatto che il Prete, in un primo momento - essendosi comunque successivamente attribuito, anche per la suddetta rapina, il ruolo di fornitore del supporto logistico - nell'accusare il [OSCURATO:PERSONA], si fosse detto estraneo al reato, oltre a essere stato spiegato dallo stesso Prete come motivato dalla convinzione che attribuirsi anche la rapina di Pescia avrebbe avuto pesanti conseguenze in termini di quantificazione della pena, non inficiava la credibilità del chiamante, in quanto, poiché le posizioni del Prete e del [OSCURATO:PERSONA] non erano incompatibili, accusare quest'ultimo non significava automaticamente scagionare sé stesso.

Anche tale argomentazione appare esente da incoerenze logiche e non è inficiata, in particolare, dalla considerazione del ricorrente secondo cui il Prete avrebbe potuto accusare il [OSCURATO:PERSONA] «semplicemente per accreditare la propria attendibilità agli occhi del giudice», trattandosi di una mera congettura, che non rende affatto illogico l'esposto ragionamento della Corte d'appello.

1.2.2. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni del Prete, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato come - dopo una prima versione dei fatti puramente difensiva (quella resa al pubblico ministero il 10 gennaio 2020), in cui il [OSCURATO:PERSONA] non era neppure menzionato, e del tutto inverosimile (avere ritrovato il denaro, poi versato dalla ex moglie in banca, vicino al Tevere mentre era intento a pescare) - il Prete, nel corso dell'incidente probatorio, avesse fornito una ricostruzione dei fatti del tutto coerente, chiarendo come avesse conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], quali fossero stati gli accordi tra i correi in relazione a tutte e tre le rapine, quale era stato il modus operandi delle stesse, precisamente descritto, con riguardo al ruolo avuto da ciascuno, dal Prete, come indicato dalla conforme sentenza del Tribunale di Pistoia, il cui contenuto è compiutamente riportato dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze.

Tale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Prete non è scalfita dalle contestazioni avanzate nel motivo di ricorso, essendo esse del tutto generiche, atteso che il ricorrente omette di precisare: in quali dichiarazioni il Prete avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] «ora come pianificatore ora come esecutore materiale delle rapine»; quali testimoni e in quali dichiarazioni degli stessi il Prete fosse stato indicato come esecutore materiale di una rapina che aveva affermato di non avere materialmente eseguito; in quali occasioni il Prete avrebbe reso dichiarazioni «diverse, circa il numero e l'identità degli esecutori materiali della rapina del giorno 10/11/1999 all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescia, ovvero in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montecatini».

La valutazione di attendibilità del Prete non è inficiata neppure dalla contestazione che questi aveva indicato, come partecipante alle rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di Pescia, il figlio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non era stato mai indagato, atteso che, da un lato, si tratta di una circostanza meramente asserita e, dall'altro lato, che tale eventuale omissione non costituisce, sul piano logico, una riprova dell'inattendibilità delle dichiarazioni del Prete.

1.2.3. Quanto alla verifica dei riscontri cosiddetti esterni, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato come le dichiarazioni del Prete fossero state riscontrate da diversi elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità, con riguardo, in particolare, alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento del Prete di Massa a Cozzile utilizzato come base logistica per le rapine, segnatamente: il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] operato in dibattimento dalla testimone Zari; le indicazioni fornite dalla testimone Giuntoli che, pur non avendo potuto confermare, in sede di incidente probatorio e di dibattimento, il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da lei operato in sede di indagini preliminari, aveva fornito indicazioni sulle persone ospitate dal Prete nei periodi delle tre rapine corrispondenti alle caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] (età di circa 40 anni, accento napoletano, autovettura utilizzata [OSCURATO:PERSONA] turbodiesel blu, con ultime lettere della targa KM);l'accertamento, da parte della polizia giudiziaria, della presenza dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] sotto l'abitazione del Prete; le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nelle dichiarazioni spontanee del 13 aprile 2000, aveva, appunto, ammesso di conoscere il Prete, di essere stato suo ospite e anche di avere intrattenuto delle conversazioni con la proprietaria dell'appartamento del Prete; le risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziavano - come rilevato dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello - i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altri coimputati in prossimità, in particolare, della rapina all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di riscontri adeguatamente rafforzativi della chiamata in correità, in quanto individualizzanti, risultando idonei a istituire un collegamento con le tre rapine e con la persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Né la motivazione della sentenza è illogica là dove afferma che il fatto la testimone Giunti, in sede di incidente probatorio, non fosse stata in grado di riconoscere le persone che erano state ospitate dal Prete «nulla toglie al riconoscimento della Zari».

Con riguardo, in particolare, al riscontro costituito dalle risultanze dei tabulati telefonici, si deve osservare che: nella lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] questi afferma dl avere dato al Prete il numero di telefono del [OSCURATO:PERSONA], facendogli memorizzare! il nome dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sul proprio telefono cellulare (pag. 26 della sentenza di primo grado), sicché non era manifestamente illogico ritenere che l'utenza 03381166015, corrispondente al nome "Ciro" nella rubrica del telefono cellulare del Prete, ancorché intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA]; dall'esame dei tabulati telefonici (pag. 28 della sentenza di primo grado), risultava che, nei giorni precedenti la rapina di [OSCURATO:PERSONA], la suddetta utenza era stata in contatto con quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

1.2.4. La Corte d'appello di Firenze ha infine valutato anche gli elementi che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], avrebbero deposto nel senso dell'esclusione della sua responsabilità, evidenziando: quanto alla lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi affermava di avere utilizzato lui stesso l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] parcheggiandola sotto l'abitazione del Prete e utilizzandola per effettuare il sopralluogo all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], come tali affermazioni fossero smentite dal riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], operato dalla testimone Zari, come persona che aveva frequentato l'appartamento di Massa a Cozzile del Prete, nonché dalle indicazioni, fornite dalla testimone Giuntoli, circa il fatto che il Prete aveva ospitato, nei periodi delle tre rapine, un soggetto con caratteristiche (età di circa 40 anni, accento napoletano, autovettura utilizzata) corrispondenti a quelle del [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle dichiarazioni dei computati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano negato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine, come le circostanze appena indicate deponessero in senso contrario; quanto al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], campano, sarebbe stato privo della conoscenza del territorio necessaria per organizzare le rapine, come fosse risultato che i soggetti napoletani raggiungevano l'abitazione del Prete non il giorno stesso delle rapine ma alcuni giorni prima, in modo da poterne studiare le modalità attuative; quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indotto a dichiarare falsamente di avere conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] davanti a un bar di Borgo a Buggiano in compagnia del Prete e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la sostanziale irrilevanza delle stesse dichiarazioni - rilevanza, in vero, non chiarita neppure con il motivo di ricorso - e, comunque, l'inidoneità delle stesse, alla luce di quanto già esposto in ordine alla frequentazione dell'abitazione del Prete da parte del [OSCURATO:PERSONA], a dimostrare, qualora questo fosse stato lo scopo, la mancanza di rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Prete.

Si tratta di ragionamenti, tutti, esenti da incoerenze o illogicità.

1.2.5. Infine, non può certo costituire un vizio della motivazione della sentenza impugnata la dedotta mancata considerazione dei dubbi in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine manifestati dalla polizia giudiziaria nell'informativa finale del 18 gennaio 2020, atteso che la motivazione della sentenza si fonda, come è ovvio, sulle risultanze dell'istruzione probatoria e non della predetta informativa.

1.3. Alla luce della disamina che precede, si deve pertanto ribadire che la Corte d'appello di Firenze ha valutato la chiamata in correità effettuata dal Prete nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione, affrontando le questioni della credibilità del Prete, dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri esterni alle stesse in modo congruo, senza incorrere in contraddizioni o illogicità manifeste né in violazioni dei canoni legali di valutazione delle prove, sicché tale valutazione - all'esito della quale la suddetta chiamata in correità ha valore di prova diretta contro l'accusato - si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle prospettate nel ricorso, le quali si risolvono, nella sostanza, nell'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori coerentemente e logicamente valutati dal giudice di merito.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 16/12/2014 del Tribunale di Pistoia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tre reati di rapina aggravata in concorso commessi negli uffici postali di Pescia (il 10 novembre 1999), [OSCURATO:PERSONA] (il 18 dicembre 1999) e [OSCURATO:PERSONA] (il 10 gennaio 2000) 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico, complesso, motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comrna 1, lett. e), dello stesso codice, con riferimento agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, cod. pen., con riguardo all'affermata responsabilità per le tre menzionate rapine. In primo luogo, il ricorrente contesta la valutazione di attendibilità, ritenuta dalla Corte d'appello di Firenze, della chiamata in correità da parte del concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, il ricorrente evidenzia: la mancanza di costanza delle dichiarazione del Prete, atteso che questi, in quelle rese al pubblico ministero il 10 gennaio 2000, aveva affermato di non conoscere il [OSCURATO:PERSONA], e che le successive dichiarazioni, in particolare, quelle rese al pubblico ministero 1'11 febbraio 2000, configurano una sorta di progressione accusatoria, indicando il [OSCURATO:PERSONA] «ora come pianificatore ora come esecutore materiale delle rapine»; che, con riguardo alle dichiarazioni del Prete relative alla rapina all'ufficio postale di Pescia, vi era, come ammesso dalla stessa Corte d'appello di Firenze, «una stretta connessione tra chiamata in correità e tentativo di ridimensionare la propria posizione» e che la spiegazione data in proposito dalla Corte d'appello, secondo cui «accusare il [OSCURATO:PERSONA] non significava automaticamente scagionare sé stesso: trattasi di delitti commessi con il concorso di più persone e le due posizioni non erano certo incompatibili», è illogica in quanto non considera che il Prete ben avrebbe potuto accusare il [OSCURATO:PERSONA] «semplicemente per accreditare la propria attendibilità agli occhi del Giudice»; che la Corte d'appello non ha considerato che il Prete aveva effettivamente tentato di ridimensionare la propria posizione, avendo affermato di essersi limitato a fornire supporto logistica per le rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], salvo essere riconosciuto da alcuni impiegati come esecutore materiale delle stesse; che le dichiarazioni del Prete «appaiono sempre diverse, circa il numero e l'identità degli esecutori materiali della rapina del giorno 10/11/1999 all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescia, ovvero in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montecatini»; che l'inattendibilità delle dichiarazioni del Prete è confermata anche dal fatto che egli, nel menzionato interrogatorio dell'Il febbraio 2000, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente e mai indagato, come partecipante alle rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di Pescia. In secondo luogo, il ricorrente contesta i riscontri cosiddetti esterni alle dichiarazioni del Prete. A tale proposito, evidenzia che il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], operato in dibattimento dalla testimone Zari, come persona che era stata ospitata dal Prete nel proprio appartamento di Massa a Coz2:ile asseritamente impiegato come base logistica delle rapine, «è resistito dalla mancata ricognizione fotografica dei sigg.ri Galli e Giuntolo, ossia i proprietari dell'appartamento ubicato in Massa a Cozzile». In terzo luogo, il ricorrente contesta la valutazione operata dalla Corte d'appello di Firenze degli elementi che convergevano nel senso dell'esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, il ricorrente evidenzia: la valenza probatoria della lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] dal concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA], genero del [OSCURATO:PERSONA], nella quale lo stesso Cecere si scusava con il [OSCURATO:PERSONA] per i problemi arrecatigli rappresentando di avere usato l'autovettura intestata al [OSCURATO:PERSONA] per recarsi a Montecatini, di averla parcheggiata sotto l'abitazione del Prete e di averla usata per effettuare il sopralluogo all'ufficio postale (come dichiarato anche dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere prestato l'auto al Cecere) e il carattere meramente congetturale della motivazione della sentenza impugnata là dove afferma che il Cec:ere «aveva tentato di scagionare il suocero anche perché, per i precedenti penali, rischiava forse più degli altri le conseguenze giudiziarie della rapina alla quale aveva concorso esponendosi di meno di chi aveva operato materialmente»; che la Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto che la complessa organizzazione delle rapine richiedeva la conoscenza del territorio, il che doveva portare a ritenere l'impossibilità che potesse avervi provveduto il [OSCURATO:PERSONA] - campano e privo, perciò, di tale conoscenza - e l'elevata probabilità che le stesse rapine fossero state organizzate dal Prete, che nel territorio stabilmente risiedeva; che la stessa Corte d'appello di Firenze non ha adeguatamente considerato le dichiarazioni rese il 3 marzo 2001, nell'ambito di un altro procedimento penale, da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indotto a dichiarare falsamente di avere visto e conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] davanti a un bar di Borgo a Buggiano in compagnia del Prete e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (laddove aveva conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] solo nel carcere di Pistoia); che la Corte d'appello di Firenze non aveva adeguatamente considerato gli elementi a discarico costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di avere commesso le rapine di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e che le stesse erano state organizzate dal Prete, negando la presenza del [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di essersi fatto prestare l'autovettura Golf dal suocero [OSCURATO:PERSONA], del quale ribadiva l'estraneità alle rapine. In quarto luogo, il ricorrente contesta la valenza attribuita dalla Corte d'appello di Firenze alle risultanze dei tabulati telefonici, attesa l'incomprensibilità dell'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] delle utenze, intestate a tale [OSCURATO:PERSONA], 0338/1166015 e 0339/8758761, il fatto che, non essendo stato possibile acquisire i dati relativi alle celle impegnate da tali utenze, «i dati acquisiti hanno esclusivamente un riferimento regionale», il fatto, infine, che, comunque, i medesimi dati «non ha[nno] offerto alcun elemento di natura anche solo lontanamente indiziaria in relazione alla rapina all'ufficio postale di Pescia e, men che meno, a quella di [OSCURATO:PERSONA]» e, quanto a quella all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], «benché risultino alcuni contatti tra le utenze attribuite agli imputati, non ve ne è alcuno nel giorno dell'evento delittuoso» né nel giorno precedente. Infine, il ricorrente evidenzia come la sentenza impugnata non abbia tenuto nella dovuta considerazione i dubbi in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine che erano stati manifestati dalla stessa polizia giudiziaria nell'informativa finale del 18 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, complesso, motivo è manifestamente infondato. 1.1. La Corte di cassazione ha chiarito che, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio- economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni chie lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad esempio, della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565-01). A proposito del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo compiuta dal giudice di merito, la stessa Corte di cassazione ha precisato che tale sindacato non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 1311/2020, Guarino, Rv. 280058-01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01; Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, dep. 2010, Lucchese, Rv. 245729-01). 1.2. La Corte d'appello di Firenze ha valutato la chiamata in correità effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme ai principi per primi richiamati, affrontando le questioni della credibilità del [OSCURATO:PERSONA], dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri esterni alle stesse in modo congruo, senza incorrere in contraddizioni o illogicità manifeste né in violazioni dei canoni legali di valutazione delle prove, sicché tale valutazione si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle prospettate con il motivo di ricorso. 1.2.1. Quanto alla credibilità del Prete, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato, in generale, come non vi fosse una connessione tra il ridimensionamento della posizione del chiamante Prete e l'aggravamento di quella del chiamato [OSCURATO:PERSONA], atteso che, nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero il 10 gennaio 2000, il Prete, pur intendendo scagionare sé stesso, non aveva coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] e che, nelle dichiarazioni successive, lo stesso Prete, nel coinvolgere il [OSCURATO:PERSONA], aveva solo distinto i ruoli avuti dai due nelle rapine - di organizzatore il [OSCURATO:PERSONA] e di fornitore del supporto logistico (nella propria abitazione di Mazza a Cozzile) il Prete - indicandosi, comunque, come complice delle rapine. Si tratta di un'argomentazione esente da incoerenze logiche, non potendosi in particolare ritenere, contrariamente a quanto reputato dal ricorrente, che l'essersi il Prete indicato come fornitore del supporto logistico costituisca - configurando tale ruolo, comunque, una piena complicità nelle rapine - un ridimensionamento della propria posizione tale da inficiare, sul piano logico, la credibilità del chiamante. Con riguardo, in particolare, alla rapina all'ufficio postale ali Pescia, la stessa Corte d'appello ha evidenziato come il fatto che il Prete, in un primo momento - essendosi comunque successivamente attribuito, anche per la suddetta rapina, il ruolo di fornitore del supporto logistico - nell'accusare il [OSCURATO:PERSONA], si fosse detto estraneo al reato, oltre a essere stato spiegato dallo stesso Prete come motivato dalla convinzione che attribuirsi anche la rapina di Pescia avrebbe avuto pesanti conseguenze in termini di quantificazione della pena, non inficiava la credibilità del chiamante, in quanto, poiché le posizioni del Prete e del [OSCURATO:PERSONA] non erano incompatibili, accusare quest'ultimo non significava automaticamente scagionare sé stesso. Anche tale argomentazione appare esente da incoerenze logiche e non è inficiata, in particolare, dalla considerazione del ricorrente secondo cui il Prete avrebbe potuto accusare il [OSCURATO:PERSONA] «semplicemente per accreditare la propria attendibilità agli occhi del giudice», trattandosi di una mera congettura, che non rende affatto illogico l'esposto ragionamento della Corte d'appello. 1.2.2. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni del Prete, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato come - dopo una prima versione dei fatti puramente difensiva (quella resa al pubblico ministero il 10 gennaio 2020), in cui il [OSCURATO:PERSONA] non era neppure menzionato, e del tutto inverosimile (avere ritrovato il denaro, poi versato dalla ex moglie in banca, vicino al Tevere mentre era intento a pescare) - il Prete, nel corso dell'incidente probatorio, avesse fornito una ricostruzione dei fatti del tutto coerente, chiarendo come avesse conosciuto il [OSCURATO:PERSONA], quali fossero stati gli accordi tra i correi in relazione a tutte e tre le rapine, quale era stato il modus operandi delle stesse, precisamente descritto, con riguardo al ruolo avuto da ciascuno, dal Prete, come indicato dalla conforme sentenza del Tribunale di Pistoia, il cui contenuto è compiutamente riportato dalla sentenza della Corte d'appello di Firenze. Tale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Prete non è scalfita dalle contestazioni avanzate nel motivo di ricorso, essendo esse del tutto generiche, atteso che il ricorrente omette di precisare: in quali dichiarazioni il Prete avrebbe indicato il [OSCURATO:PERSONA] «ora come pianificatore ora come esecutore materiale delle rapine»; quali testimoni e in quali dichiarazioni degli stessi il Prete fosse stato indicato come esecutore materiale di una rapina che aveva affermato di non avere materialmente eseguito; in quali occasioni il Prete avrebbe reso dichiarazioni «diverse, circa il numero e l'identità degli esecutori materiali della rapina del giorno 10/11/1999 all'[OSCURATO:PERSONA] di Pescia, ovvero in relazione alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla rapina del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Montecatini». La valutazione di attendibilità del Prete non è inficiata neppure dalla contestazione che questi aveva indicato, come partecipante alle rapine agli uffici postali di [OSCURATO:PERSONA] e di Pescia, il figlio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale, tuttavia, non era stato mai indagato, atteso che, da un lato, si tratta di una circostanza meramente asserita e, dall'altro lato, che tale eventuale omissione non costituisce, sul piano logico, una riprova dell'inattendibilità delle dichiarazioni del Prete. 1.2.3. Quanto alla verifica dei riscontri cosiddetti esterni, la Corte d'appello di Firenze ha evidenziato come le dichiarazioni del Prete fossero state riscontrate da diversi elementi di prova che ne confermavano l'attendibilità, con riguardo, in particolare, alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'appartamento del Prete di Massa a Cozzile utilizzato come base logistica per le rapine, segnatamente: il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] operato in dibattimento dalla testimone Zari; le indicazioni fornite dalla testimone Giuntoli che, pur non avendo potuto confermare, in sede di incidente probatorio e di dibattimento, il riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da lei operato in sede di indagini preliminari, aveva fornito indicazioni sulle persone ospitate dal Prete nei periodi delle tre rapine corrispondenti alle caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] (età di circa 40 anni, accento napoletano, autovettura utilizzata [OSCURATO:PERSONA] turbodiesel blu, con ultime lettere della targa KM);l'accertamento, da parte della polizia giudiziaria, della presenza dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] sotto l'abitazione del Prete; le ammissioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che, nelle dichiarazioni spontanee del 13 aprile 2000, aveva, appunto, ammesso di conoscere il Prete, di essere stato suo ospite e anche di avere intrattenuto delle conversazioni con la proprietaria dell'appartamento del Prete; le risultanze dei tabulati telefonici, che evidenziavano - come rilevato dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte d'appello - i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con altri coimputati in prossimità, in particolare, della rapina all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di riscontri adeguatamente rafforzativi della chiamata in correità, in quanto individualizzanti, risultando idonei a istituire un collegamento con le tre rapine e con la persona dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Né la motivazione della sentenza è illogica là dove afferma che il fatto la testimone Giunti, in sede di incidente probatorio, non fosse stata in grado di riconoscere le persone che erano state ospitate dal Prete «nulla toglie al riconoscimento della Zari». Con riguardo, in particolare, al riscontro costituito dalle risultanze dei tabulati telefonici, si deve osservare che: nella lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] questi afferma dl avere dato al Prete il numero di telefono del [OSCURATO:PERSONA], facendogli memorizzare! il nome dello stesso [OSCURATO:PERSONA] sul proprio telefono cellulare (pag. 26 della sentenza di primo grado), sicché non era manifestamente illogico ritenere che l'utenza 03381166015, corrispondente al nome "Ciro" nella rubrica del telefono cellulare del Prete, ancorché intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA]; dall'esame dei tabulati telefonici (pag. 28 della sentenza di primo grado), risultava che, nei giorni precedenti la rapina di [OSCURATO:PERSONA], la suddetta utenza era stata in contatto con quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.4. La Corte d'appello di Firenze ha infine valutato anche gli elementi che, secondo il [OSCURATO:PERSONA], avrebbero deposto nel senso dell'esclusione della sua responsabilità, evidenziando: quanto alla lettera datata 28 marzo 2000 e inviata al [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi affermava di avere utilizzato lui stesso l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] parcheggiandola sotto l'abitazione del Prete e utilizzandola per effettuare il sopralluogo all'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], come tali affermazioni fossero smentite dal riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA], operato dalla testimone Zari, come persona che aveva frequentato l'appartamento di Massa a Cozzile del Prete, nonché dalle indicazioni, fornite dalla testimone Giuntoli, circa il fatto che il Prete aveva ospitato, nei periodi delle tre rapine, un soggetto con caratteristiche (età di circa 40 anni, accento napoletano, autovettura utilizzata) corrispondenti a quelle del [OSCURATO:PERSONA]; quanto alle dichiarazioni dei computati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano negato la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine, come le circostanze appena indicate deponessero in senso contrario; quanto al fatto che il [OSCURATO:PERSONA], campano, sarebbe stato privo della conoscenza del territorio necessaria per organizzare le rapine, come fosse risultato che i soggetti napoletani raggiungevano l'abitazione del Prete non il giorno stesso delle rapine ma alcuni giorni prima, in modo da poterne studiare le modalità attuative; quanto alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] lo aveva indotto a dichiarare falsamente di avere conosciuto il [OSCURATO:PERSONA] davanti a un bar di Borgo a Buggiano in compagnia del Prete e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la sostanziale irrilevanza delle stesse dichiarazioni - rilevanza, in vero, non chiarita neppure con il motivo di ricorso - e, comunque, l'inidoneità delle stesse, alla luce di quanto già esposto in ordine alla frequentazione dell'abitazione del Prete da parte del [OSCURATO:PERSONA], a dimostrare, qualora questo fosse stato lo scopo, la mancanza di rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Prete. Si tratta di ragionamenti, tutti, esenti da incoerenze o illogicità. 1.2.5. Infine, non può certo costituire un vizio della motivazione della sentenza impugnata la dedotta mancata considerazione dei dubbi in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alle rapine manifestati dalla polizia giudiziaria nell'informativa finale del 18 gennaio 2020, atteso che la motivazione della sentenza si fonda, come è ovvio, sulle risultanze dell'istruzione probatoria e non della predetta informativa. 1.3. Alla luce della disamina che precede, si deve pertanto ribadire che la Corte d'appello di Firenze ha valutato la chiamata in correità effettuata dal Prete nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in modo conforme ai principi affermati dalla Corte di cassazione, affrontando le questioni della credibilità del Prete, dell'attendibilità delle sue dichiarazioni e della sussistenza di riscontri esterni alle stesse in modo congruo, senza incorrere in contraddizioni o illogicità manifeste né in violazioni dei canoni legali di valutazione delle prove, sicché tale valutazione - all'esito della quale la suddetta chiamata in correità ha valore di prova diretta contro l'accusato - si sottrae a censure in questa sede di legittimità, in particolare, a quelle prospettate nel ricorso, le quali si risolvono, nella sostanza, nell'inammissibile prospettazione di una diversa valutazione dei medesimi elementi probatori coerentemente e logicamente valutati dal giudice di merito. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore de
Sentenza Cassazione n. 31264/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris