CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo, con cui i ricorrenti hanno censurato l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. sotto vari profili (mancanza di minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa e inattendibilità della medesima), è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha sottolineato che dalle dichiarazioni della persona offesa emergeva che i ricorrenti si erano presentati al suo studio, dopo averle detto esplicitamente che, se non avesse fatto il pagamento, sarebbero andati direttamente da lei a prendersi il dovuto. Il fatto che i ricorrenti, durante l'incontro allo studio della vittima, avevano cambiato atteggiamento, mostrando apertamente una propensione al dialogo che essi non avevano mai avuto prima, non faceva venir meno il dato oggettivo, fortemente intimidatorio, della "calata" improvvisa dei due ricorrenti e di altro soggetto allo studio della persona offesa. La Corte di appello ha rimarcato, inoltre, che la registrazione dell'incontro non scalfiva l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, cogliendosi, invece, una sorta di gioco delle parti dei tre soggetti, che alternavano momenti più intimidatori ad altri più remissivi e amichevoli a seconda che la persona offesa desse l'impressione di voler restituire o meno la somma consegnatale a suo tempo); rilevato che il 24 aprile 2024 sono pervenuti motivi nuovi con cui si è chiesta l'assegnazione del ricorso alle Sezioni semplici, assumendo che nel ricorso sono state formulate censure alla motivazione della sentenza, da ritenere ammissibili: richiesta che non può essere accolta in considerazione delle superiori argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme