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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 1995

Cassazione n. 34815/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]]: nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca da disporre. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanusei ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, relativo al porto di un coltello di lunghezza complessiva pari a cm. 20, ritenuto il fatto ascritto al predetto non punibile per particolare tenuità. 2.Ricorre avverso la descritta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 240 cod. pen. e all'art. 6 della legge n. 152 del 1975.

2.1. Si evidenzia che l'arma, della quale si contestava il porto ingiustificato all'esterno della propria abitazione e oggetto di sequestro, doveva essere confiscata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, norma che impone l'applicazione dell'art. 240, secondo comma n. 2, cod. peri. per tutti i reati concernenti le armi o ogni altro oggetto atto ad offendere, fatta eccezione per il caso di assoluzione nel merito e dell'accertata appartenenza a terzi, se legalmente detenuti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 dell d.

I. 1 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dell'arma, che va disposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'impugnazione deve essere accolta con annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del coltello in sequestro, che si dispone. 1.Si osserva, invero, che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1 n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085; conformi: Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, n. 1264, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1 n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894, quest'ultima per il caso di archiviazione del procedimento).Tale principio richiamato dall'impugnante e condiviso dal Collegio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione testuale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, secondo il quale il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Poiché l'art. 240, secondo comma, cod. pen. dispone (anche) che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che l'ammissibilità della c:onfisca delle armi, in caso di pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trova una specifica base legale.

La confisca, infatti, ha funzione preventiva perché volta ad impedire la circolazione illegale delle armi in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del bene e, quindi, va applicata in presenza di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale che ha per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di accertata appartenenza a persona estranea al reato, sempre che sia legalmente detenuta (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310).

2. Deriva, da quanto sin qui esposto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca del coltello in sequestro, che si dispone.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del coltello in sequestro, che dispone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]]: nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 del TRIBUNALE di LANUSEIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente all'omessa confisca da disporre. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanusei ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 18 aprile 1975, relativo al porto di un coltello di lunghezza complessiva pari a cm. 20, ritenuto il fatto ascritto al predetto non punibile per particolare tenuità. 2.Ricorre avverso la descritta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, con riferimento all'art. 240 cod. pen. e all'art. 6 della legge n. 152 del 1975. 2.1. Si evidenzia che l'arma, della quale si contestava il porto ingiustificato all'esterno della propria abitazione e oggetto di sequestro, doveva essere confiscata, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, norma che impone l'applicazione dell'art. 240, secondo comma n. 2, cod. peri. per tutti i reati concernenti le armi o ogni altro oggetto atto ad offendere, fatta eccezione per il caso di assoluzione nel merito e dell'accertata appartenenza a terzi, se legalmente detenuti. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 dell d. I. 1 aprile 2021, n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca dell'arma, che va disposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, per l'effetto, l'impugnazione deve essere accolta con annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca del coltello in sequestro, che si dispone. 1.Si osserva, invero, che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (Sez. 1 n. 54086 del 15/11/2017, Rv. 272085; conformi: Sez. 1, n. 1264 del 10/11/2006, n. 1264, Pisciotta, Rv. 235854; Sez. 1 n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894, quest'ultima per il caso di archiviazione del procedimento).Tale principio richiamato dall'impugnante e condiviso dal Collegio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione testuale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975, secondo il quale il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Poiché l'art. 240, secondo comma, cod. pen. dispone (anche) che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che l'ammissibilità della c:onfisca delle armi, in caso di pronuncia ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trova una specifica base legale. La confisca, infatti, ha funzione preventiva perché volta ad impedire la circolazione illegale delle armi in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità del bene e, quindi, va applicata in presenza di qualsiasi statuizione che accerti o implichi l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale che ha per oggetto armi, compresa la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per oblazione, restando esclusa soltanto in caso di assoluzione nel merito, oppure di accertata appartenenza a persona estranea al reato, sempre che sia legalmente detenuta (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 18/12/2012, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246310). 2. Deriva, da quanto sin qui esposto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla confisca del coltello in sequestro, che si dispone. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa confisca del coltello in sequestro, che dispone
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