CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la successiva memoria; ritenuto che i plurimi motivi di ricorso sono puramente reiterativi di doglianze già formulate nelle fasi precedenti e adeguatamente analizzate nel provvedimento impugnato; che, in particolare, tali doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, così confliggendo con i principi processuali ed ordinamentali che riservano al giudice di merito la valutazione del fatto, sindacabile in questa sede solo se viziata da carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale; che, invero, i giudici dell'appello hanno puntualmente e correttamente confutato le tesi difensive ricomponendo, in base a plurimi elementi (le immagini delle telecamere di sicurezza, la presenza della vettura in uso anche all'imputata in prossimità del luogo ove il prelievo è stato fatto in orario compatibile, la constatata presenza dell'imputata assieme al coimputato nella vettura predetta, a conferma dell'uso promiscuo -si vedano, in particolare, pag. 8 e 9) il mosaico della responsabilità dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 april