CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica c/o Tribunale di Velletri c/ non ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:DATA_NASCITA] Noceto ed inoltre [OSCURATO:PERSONA]. Rappr. Soc. [OSCURATO:PERSONA] (P0) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tribunale Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Velletri ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per la notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. alla persona offesa nell'ambito di procedimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale e in ordine ai reati di cui agli artt. 640, 485 e 491 cod. proc. pen. Ne denuncia l'abnormità, trattandosi di adempimento avulso dal sistema processuale che ha comportato un'indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che l'abnormità si lega a due complementari e indefettibili caratteristiche dell'atto, l'una strutturale, l'altra funzionale: per un verso l'essere l'atto avulso dal sistema e non espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, sia pure legittimamente esercitati; per altro verso, il determinare l'atto la stasi del procedimento, non potendo altro organo parte del processo ovviare alla determinazione giudiziale con i normali mezzi predisposti dal rito penale. Ciò posto, per come osservato dal P.G. presso questa Corte, non può non rilevarsi come il provvedimento impugnato, con il quale giudice il dibattimento ha disposto la restrizione degli atti al pubblico ministero in ragione dell'omessa notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. alla persona offesa nell'ambito di procedimento per i delitti di truffa in danno di privati ed enti pubblico, nonché di falso in scritture o titoli, risponda ad entrambe le due caratteristiche. È, infatti, strutturalmente abnorme perché la restituzione è disposta per ragioni del tutto avulse dal sistema ed anzi in ordine ad ipotesi non contemplate e che non pertengono al rito da cui il processo ha preso origine. Nel caso di specie, infatti, si è disposto un adempimento che, anzitutto, non è compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie (Sez. 3, n. 41292 del 08/11/2006, Rv. 235502; Sez. 4, n. 1794 del 03/12/2008, dep. 2009, Rv. 242499). Inoltre, perché determina un ampliamento, privo peraltro di alcuna identità di ratio con le differenti fattispecie per cui in via ordinaria tale avviso è dovuto alla p.o. (artt. 572 e 612-bis cod. pen.), dell'ambito applicativo della disposizione censurata, finendo, dunque, il giudice, con tale "sconfinamento", ad esercitare una potestà di carattere legislativo. L'atto impugnato è, altresì, abnorme in relazione al concorrente profilo funzionale per essersi determinata un'indebita regressione dell'intero procedimento alla fase dell'indagini preliminari, con conseguente stasi procedurale tale da pregiudicare irreversibilmente, oltre all'evidente ragione economia, la stessa sequenza processuale, vincolando l'organo requirente al compimento di un atto che non è contemplato dall'ordinamento. Nel caso in esame, infatti, non potrebbe neppure, ai fini di esclusione della paventata abnormità, farsi richiamo a quell'orientamento giurisprudenziale (Sez. 5, n. 25363 del 19/04/2001, Rv. 219946), peraltro non uniforme (contra vedi Sez. 1, n. 24705 del 10/05/2001, Rv. 219947), secondo cui non determina un'anomala regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per il mancato avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art. 415-bis cod. proc. pen., in quanto - anche se tale ultimo adempimento è previsto solo quale condizione per la richiesta di rinvio a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio - la restituzione degli atti al pubblico ministero è espressamente prevista dall'art. 459, comma 3, c.p.p. Invero, tale restituzione, quanto alla p.o., non è affatto contemplata dalle disposizioni relative al procedimento per decreto, per cui si imporrebbe al pubblico ministero non solo di adottare un atto nullo, ma addirittura di effettuare un adempimento non contemplato dal relativo sistema processuale. In conclusione, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso. Roma, li 05/04/2022 Il Consigliere estensore residente Giovann