CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12117/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 2136/2021 depositata il 26 luglio 2021 dellaCorte di appello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 1Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti al Tribunale di VeronaBanco [OSCURATO:PERSONA], ora [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirdichiarare la nullità di alcuni contratti finanziari che aveva concluso il21 dicembre 2011 con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui era poi succedutal’evocata in lite; per quanto qui ancora rileva, ha esposto che la bancaaveva violato gli obblighi informativi imposti dall’art. 21 t.u.f e dagliartt. 39, 40, 41, 42 e 43 reg. Consob n. 16190/2007 e, più in generale,le regole di buona fede e correttezza, posto che non aveva acquisito, almomento della stipulazione degli accordi quadro, attraverso l’appositoquestionario MIFID, le necessarie informazioni idonee a valutarel’adeguatezza e appropriatezza delle operazioni di investimento; hadedotto che solo in data 25 giugno 2012 l’intermediario aveva fattosottoscrivere ad esso attore il questionario in parola: questionariocontenente però informazioni non veritiere o generiche; il ricorrente hapoi lamentato che le singole operazioni finanziarie effettuate dallabanca di sua iniziativa in virtù del contratto quadro del 21 dicembre2011 erano inadeguate con riguardo al limite dimensionale e al doveredi diversificazione degli investimenti e in quanto buona parte dei titoliutilizzati a supporto dell’attività in derivati, nel periodo compreso tra il2011 ed il 2013, era rappresentata da prodotti emessi dallo stessoBanco Popolare: le obbligazioni «Zero-Coupon», aventi scadenza nel2017.La convenuta si è costituita e il Tribunale di Verona ha respinto ledomande attrici.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha in sintesi ritenuto che i contratti dinegoziazione conclusi escludessero espressamente l’attività diconsulenza, imponendo all’intermediario la valutazione della solaappropriatezza dell’investimento, e quindi la verifica, sulla base delleinformazioni fornite dal cliente, che lo stesso avesse il livello diesperienza e la conoscenza necessari per comprendere i rischi che lostrumento finanziario prescelto avrebbe comportato. Ha rilevato che laSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 2Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026convenuta aveva operato un tale accertamento evidenziando, tral’altro, che [OSCURATO:PERSONA] aveva un grado di esperienza approfondito e unacognizione specifica di vari prodotti finanziari; risultava altresìcomprovato, secondo il Tribunale, che il questionario MIFID era statocompilato e sottoscritto dall’attore al momento di instaurare il rapportodi investimento con [OSCURATO:PERSONA] e che il 25 giugno 2012 Bergamelliaveva compilato e consegnato a [OSCURATO:PERSONA] un questionarioMIFID, dal contenuto del tutto identico a quello già compilato, dal qualel’istante risultava essere un investitore esperto. Ha esposto il Tribunalecome l’operatività dell’attore fosse coerente con tale profilatura:comunque, l’istituto di credito aveva proceduto non già di sua iniziativaalle censurate operazioni di investimento, ma aveva operato inesecuzione di specifiche disposizioni impartitegli dal soggetto, LuigiSchettino, al quale l’attore aveva conferito ampia delega ad operare suidue dossier a lui intestati.2. ─ La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 luglio2021, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].3. — Quest’ultima pronuncia è stata impugnata per cassazionedallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso resiste con controricorsoBanco BPM, che ha svolto una impugnazione incidentale condizionata.Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono sette. BPM ha svoltoun'unica censura.2. — La Corte territoriale ha distinto la valutazione di adeguatezzada quella di appropriatezza e ha precisato che quest’ultima era regolatadall’art. 41 reg. Consob n. 16190/2007, secondo cui agli intermediari,quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza inmateria di investimenti e dalla gestione di portafogli, è fatto obbligo dirichiedere al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenzae esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumentoSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 3Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026o di servizio proposto o richiesto e, sulla base di dette informazioni,qualora ritengano che lo strumento o il servizio non sia appropriato peril cliente, di avvertirlo di tale situazione; ha quindi rilevato che alrapporto di intermediazione finanziaria concernente i derivati eraestranea la prestazione dell’attività di consulenza e che quindi la bancaera tenuta alla sola valutazione dell’appropriatezza; ha inoltre osservatoche, in ogni caso, l’appellante non aveva precisato «per quali titoli e perquali investimenti la consulenza o la valutazione di appropriatezza sianomancate». Ha poi reputato nella sostanza ininfluente che BancoPopolare avesse operato in assenza di una profilazione del cliente e hadisatteso la deduzione dell’appellante — incentrata sul fatto che taleoperazione era stata compiuta solo il 25 giugno 2012, mentre laprecedente profilazione di [OSCURATO:PERSONA] del 2011 non poteva essereutilizzata dal nuovo istituto, posto che la normativa Consob consentival’utilizzo di informazioni in possesso della banca solo quando il clientefosse già tale —, reputando essere decisiva, al riguardo, una precisacircostanza: quella per cui nel periodo intercorrente tra l’instaurazionedel rapporto di intermediazione e la profilazione eseguita direttamenteda [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2012, il portafoglio dell’appellanteaveva prodotto un utile netto di euro 1.835.731,66, sicché l’asseritainosservanza degli obblighi gravanti sull’intermediario non avevaprodotto alcun pregiudizio in capo all’investitore. La Corte di appello haaggiunto che dal secondo questionario risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesseuna perfetta conoscenza dei prodotti finanziari e una precisa esperienzaanche in prodotti ad alto rischio. Nella sentenza è altresì rilevato chel’odierno ricorrente aveva omesso «di precisare quali prodotti furonoacquistati e quali non sarebbero stati ‘appropriati’ al proprio profilo» eche a partire dal 2012 [OSCURATO:PERSONA], su disposizioni di Bergamellie del suo mandatario, aveva convertito tutti i titoli posseduti in prodottifinanziari emessi da [OSCURATO:PERSONA] «divenuti poi junk, cioèspazzatura»: titoli la cui rischiosità, al momento dell’acquisto, era peròSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 4Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026del tutto indimostrata.3. — Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedegli articoli 1322 e 1418 c.c., l’inefficacia ex art. 1322 c.c. perimmeritevolezza, degli artt. 42.b, comma 2, 2, comma 2, 8, comma 2,e 10 dei contratti conclusi e prospetta, inoltre, una nullità per violazionedegli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007. La censura verte sulrilievo per cui l’intermediario, in base alla clausola di cui all’art. 42.a,aveva il potere di non eseguire le istruzioni del cliente; secondo la partericorrente la banca aveva in tal modo «mantenuto il potere decisionale(la c.d. ultima parola su ogni operazione), scrollandosi di dosso leresponsabilità».Col secondo mezzo svolto da [OSCURATO:PERSONA] è lamentata la violazionedegli artt. 1322, 1325, 1346 e 1418 c.c., l’inefficacia perimmeritevolezza, a mente dell’art. 1322 c.c., dell’art. 42.a, «nella partein cui riserva l’attività di consulenza e di valutazione di adeguatezza»,oltre che dell’art. 10 dei contratti; è pure denunciata una nullità perviolazione degli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190/2007. Si rileva cheil cit. art. 42.a attribuiva all'istituto il potere «di valutarel'inadeguatezza, di svolgere consulenza e assumere la decisionefinale»; in tal modo, l’oggetto del contratto risulterebbe in parteindeterminabile e il negozio esporrebbe il cliente al mero arbitrio dellabanca, ledendo il suo legittimo affidamento.I due motivi sono inammissibili.Essi pongono questioni, quanto alla nullità e all’inefficacia diclausole contrattuali, di cui la Corte di merito non si occupa e chel’istante non spiega se e come abbia sollevato nella precorsa fase dimerito. Ciò detto, ove con il ricorso per cassazione siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere dellaparte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio diSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 5Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminareil merito della suddetta questione (Cass. 1 luglio 2024, n. 18018; Cass.9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18ottobre 2013, n. 23675).L’inammissibilità dei motivi di ricorso in esame non è esclusadall’argomento per cui le nullità contrattuali sono rilevabili d’ufficioanche nel giudizio di cassazione: nel caso in esame, proprio in quantola questione non è stata posta in sede di merito, è mancato unaccertamento di fatto circa l’esistenza delle condizioni invalidanti leclausole menzionate nei motivi di ricorso: ciò posto, in sede dilegittimità, il divieto di prospettazione di nuove questioni di diritto chemodifichino il thema decidendum si estende alle questioni rilevabilid’ufficio, ove esse implichino indagini ed accertamenti di fatto noneffettuati dal giudice di merito (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193; Cass.6 giugno 2018, n. 14477).4. — Il terzo mezzo del ricorso principale oppone, con riguardoalla clausola di cui all’art. 42.a.2, la violazione degli artt. 1362, 1366,1369, 1370 e 1371 c.c.. Il ricorrente prospetta questioni ermeneutichecon riferimento al cit. art. 42.a.2 e reputa che tale disposizione pattizia«imponga, per ogni operazione, il servizio di consulenza, la valutazionedi adeguatezza, oltre a un vaglio di opportunità rispetto ai miglioriinteressi».Il motivo è inammissibile.Si impone, al riguardo, una precisazione. Il reg. Consob n.11522/1998 prevedeva, per l'intermediario, un obbligo di acquisizionedi informazioni che non era graduato in ragione dell'operazione postain essere. Il regolamento n. 16190 del 2007 distingue, invece, l'obbligoinformativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione deiservizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiedeSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 6Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026che l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto allaconoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per iltipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettividi investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativol'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezzadell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo delcliente; egli deve cioè accertarsi che la nominata operazionecorrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura taleche il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasirischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi diinvestimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessariaesperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerentiall'operazione o alla gestione del suo portafoglio (art. 40). Nellaprestazione degli altri servizi — salvi i servizi di esecuzione di ordini perconto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesiparticolari (art. 43) — l'intermediario è tenuto invece a formulare unpiù sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello diesperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lostrumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art.42, comma 1).Come si è detto, la Corte di appello ha ritenuto che per glistrumenti finanziari derivati fosse espressamente escluso il servizio diconsulenza e che, in conseguenza, la banca fosse tenuta alla solavalutazione di appropriatezza.Il mezzo di censura non aggredisce tale ratio decidendi, ma silimita a richiamare una clausola di diverso tenore, che non concerne iderivati, e in cui, tra l’altro, la prestazione del servizio di consulenzaviene indicata come eventuale. Ebbene, la proposizione, con il ricorsoper cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum dellasentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesta dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità delSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 7Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (cfr: Cass. 9 aprile 2024, n.9450, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n.20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza diquesta Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695).5. — Col quarto motivo dell’impugnazione principale si lamentala violazione degli artt. 8 e 42.b dei contratti, oltre che degli artt. 39 e40 reg. Consob n. 16190/2007. Il ricorrente deduce: «Stante la nullitàdelle previsioni indicate nel primo motivo, nell’oggetto del contratto èincluso anche il servizio di consulenza (effettivamente reso, seppur inmodo maldestro e perseguendo interessi diversi da quelli del cliente),che avrebbe imposto il dovere di valutazione di adeguatezza a mentedegli artt. 39 e 40 del reg. Consob n. 16190/2007, nonché dell’art. 4»dei contratti conclusi: valutazione che si sarebbe imposta in base all’art.8 del contratto.Il motivo è inammissibile.L’assunto dell’inclusione, nel contratto, del servizio di consulenzaè sconfessato dall’accertamento di fatto della Corte del merito:accertamento sindacabile, nella presente sede, sul solo versantemotivazionale, o facendo valere il vizio di cui all’art. 360, n. 5.: noncerto lamentando la violazione di specifiche clausole contrattuali.Oltretutto, l’istante basa la sua censura sulla nullità delle disposizionipattizie di cui al primo motivo: ma si è detto che il tema della dettanullità non può avere ingresso in questa sede, assumendo carattere dinovità.6. — Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per la violazione dell’art. 42.a.2 dei contratti e degli artt. 39e 40 reg. Consob n. 16190/2007. Si assume che la Corte di meritoavrebbe mancato di valutare la nominata clausola, la quale imponevaall’intermediario di fornire consulenza, di valutare l’adeguatezza delleoperazioni, di valutarne l’opportunità e di assumere la decisione sulcompimento delle operazioni nel miglior interesse del cliente.Sez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 8Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il motivo è inammissibile.Il mancato esame di una clausola contrattuale, quand’anchedecisiva, non può certo censurarsi in sede di legittimità lamentandonela violazione. Né è rituale la doglianza con cui sono chiamati in causagli artt. 39 e 40 reg. Consob n. 16190 del 2007. Si rammenta chel'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.,a pena d'inammissibilità della censura, non solo di indicare le norme dilegge di cui intende lamentare la violazione, ma di esaminarne ilcontenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano colprecetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare ― con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le suefunzioni ― la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6luglio 2021, n. 18998). L’evocazione della clausola di cui all’art. 42.a.2non giova, del resto, al ricorrente, per le ragioni esposte nel trattare ilterzo motivo.7. — Col sesto mezzo del ricorso principale si prospetta laviolazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 23, comma 6, t.u.f.. Si deduceche l’istante aveva dimostrato la sussistenza dell’obbligo, in capoall’intermediario, di valutare l’adeguatezza, di prestare il servizio diconsulenza e di astenersi da operazioni inadeguate, allegandol’inadempimento della controparte: questa, per parte sua, «avrebbedovuto provare di aver vagliato l’adeguatezza, di volta in volta, el’opportunità delle operazioni, e di aver correttamente informato ilBergamelli (o il suo procuratore)». Lamenta l’istante che la Corte dimerito avrebbe invertito l’onere probatorio.Il motivo è inammissibile.Esso non coglie il senso della decisione impugnata, nella parteSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 9Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026che interessa. Anzitutto la Corte di merito, come si è detto, ha esclusoche nella controversia entrasse in gioco l’adeguatezza: con riguardoall’appropriatezza ha poi dato conto non già di un deficit probatorio, madi una carenza di allegazione (quanto all’individuazione delle operazioniin cui fosse mancata la relativa valutazione). Una tale regolamentazionedell’onere di allegazione si sottrae a censura, poiché competeall'investitore allegare l'inadempimento delle obbligazioni da partedell'intermediario (Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 19 gennaio2016, n. 810; Cass. 6 marzo 2015, n. 4620) e ciò implica chel’interessato circostanzi la propria domanda con riguardo agliinvestimenti per i quali l’operato dell’intermediario si sia rivelato nonconforme agli standard di diligenza richiesti.8. — Il settimo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedell’articolo 42.b dei contratti, la violazione degli articoli 21 t.u.f., dellelinee guida di Consob, degli artt. 41 e 42 reg. Consob n. 16190/2007,dell’art. 2697 c.c. e dell’art 23 t.u.f.. Si deduce: che prima di dar corsoall’operatività in derivati per un importo superiore a tre milioni di eurol’obbligo di diligenza imponeva alla controricorrente di effettuare unanuova profilazione dell’investitore, per verificare quantomeno lasituazione attuale riferibile al medesimo; che la controricorrenteavrebbe dovuto prendere atto dell’erroneità del questionario raccoltonel 2010 da [OSCURATO:PERSONA] e della inappropriatezza di un investimento inderivati che coinvolgeva importi pari all’intero patrimonio dichiaratodall’investitore; che «[s]e controparte avesse profilato il cliente dasubito, si sarebbe resa conto della non correttezza del questionarioprodotto da [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe dovuto dichiarare non appropriatol’investimento dall’origine, e certamente da giugno 2012»; che erairrilevante la mancata precisazione, da parte di esso ricorrente, deiprodotti acquistati che non sarebbero stati appropriati.Il motivo è inammissibile.L’ultima censura si basa sul rilievo per cui era la banca a dovereSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 10Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026allegare e provare l’appropriatezza delle operazioni: ma avendoriguardo all’aspetto (assorbente) dell’allegazione va fatta applicazionedell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c., tenuto conto del consolidatoinsegnamento della giurisprudenza citata nel trattare il sesto motivo diricorso. La prima e la seconda doglianza non si confrontano, poi, con iltessuto argomentativo della pronuncia impugnata, la quale ha esclusola decisività della questione relativa alla ritardata profilazionedell’investitore (avendo riguardo alla dedotta inutilizzabilità delleinformazioni acquisite da [OSCURATO:PERSONA]), osservando come gliinvestimenti operati fino al momento in cui detta profilazione eraintervenuta (25 giugno 2012) si erano mostrati oltremodo proficui.Infine, l’assunto secondo cui la Corte di appello «avrebbe dovutodichiarare non appropriato l’investimento dall’origine» è del tuttogenerico (mancando di alcun raccordo con accertamenti eseguiti nelcorso del giudizio di merito che valgano a rendere comprensibile ilrilievo svolto) e non tiene conto dei due dati cui la Corte di merito hapatrimoniale maturato fino alla profilazione operata da [OSCURATO:SOCIETA] e lacarenza di allegazione in ordine alle operazioni per le quali fossemancata la valutazione di appropriatezza.9. — Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce la nullitàdella sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112, 342,324, 329 c.p.c. e 2909 c.c.. La Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto essere stato impugnato il capo della sentenza di primo gradosecondo cui per le operazioni in derivati la banca era tenuta alla solavalutazione di appropriatezza e non anche a quella di adeguatezza.Il motivo resta assorbito in quanto il ricorso incidentale ècondizionato.10. — In conclusione, il ricorso principale è respinto, quelloincidentale resta assorbito.11. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono laSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 11Numero registro generale 26744/2021Numero sezionale 1367/2026Numero di raccolta generale 12117/2026Data pubblicazione 30/04/2026soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessoridi legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 26744/2021camera di consiglio 26.3.2026 12