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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 36347/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27102-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Vaticano 84, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso, con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Serradifalco 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 27102 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/01/2017 e notificata in data 31/8/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 51/2017, depositata il 25/01/2017, con cui la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell’appello proposto dal Condominio [OSCURATO:PERSONA] A, ha confermato il rigetto della sua impugnazione della delibera del 29/6/2000; in ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sentenza non gli era stata notificata, ma costituendosi il Condominio ha allegato al controricorso prova della notifica della sentenza avvenuta a mezzo posta presso il difensore costituito e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 31/8/2017; in conseguenza, il ricorso, notificato in data 31 ottobre 2017, è inammissibile per tardività in quanto notificato nel sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza , oltre il termine previsto dall’art. 325 cod.proc.civ.; per principio ormai consolidato, «in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo» (Sez. 1, Sent. n. 7112 del 2017, Sez. 5, Sent. n. 19874 del 2012); Ric. 2017 n. 27102 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -3- sul punto giova infatti considerare che, ai sensi del primo comma dell’art.155 cod.proc.civ., dettato per i termini ex numeratione dierum qual è quello in esame, il giorno inziale si esclude dal computo; i l giorno che non viene computato nel termine, secondo ilprincipio dell'art. 155 cod. proc. civ., è il giorno (con riferimento specifico alle impugnazioni) in cui si è verificato l'atto; nella fattispecie, pertanto, il decorso iniziale del termine coincideva con il primo giorno non feriale, il 1 settembre; nel caso in cui –come nella fattispecie - quell'atto , la notifica della sentenza, si sia r ealizz ato nel periodo feriale ( 31/8/17) , esso rimanepienamente valido ed efficace nella sua interezza, sicché ildifferimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell'attoabbia il punto temporale di riferimento; nellapronuncia a S.U. n. 4814 del 14/7/1983, questa Corte ha chiarito che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non crea una presunzione per cuila notificazione della sentenza, avvenuta nel periodo feriale, si considera come effettuata il 16 settembre, primo giorno successivo al decorso di detto periodo, bensì si limita a sospendere il decorso del termine per proporre l'impugnazione checomincia a decorrere dalla suddetta data che deve essere computata nel termine stesso(Sez. 2, Sentenza n. 7720 del 02/08/1990 Sez. 3, Sentenza n. 2480 del 13/04/1985); l’esclusione del giorno iniziale dal calcolo del termine consegue all'esigenza di computare, quando il termine è a giorni, giorni interi, trascurando le frazioni, per cui non risulterebbe coerente con tale ratio escludere dal computo un giorno intero, cioè il primo giorno non feriale, in arbitraria aggiunta agli altri giorni interi del termine, senza alcuna giustificazione (Sez. 2, Sentenza n. 6116 del 25/06/1994); Ric. 2017 n. 27102 sez.

S2 -ud. 03-05-2022 -4- diversamente ritenendo, si determinerebbe allora una disparità di trattamento dei termini il cui decorso ha inizio prima e resta sospeso durante il periodo feriale, rispetto ai termini ilcui inizio ricade nel periodo feriale, per i quali ultimi sarebbero giorni non utili per il decorso non soltantoi trentuno compresi tra il 1 e il 31 agosto, ma anche il 1settembre, cioè un giorno in più; per la dichiarazione di inammissibilità alla ricorrente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese al Condominio resistente, secondo il principio di soccombenza; dall’inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per tardività; condanna il ricorrente Le onardo Martinetti al pagamento delle spese infavore del Condominio, liquidandole in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27102-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Vaticano 84, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso, con indicazione della pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Serradifalco 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con indicazione della pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 27102 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 51/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/01/2017 e notificata in data 31/8/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza n. 51/2017, depositata il 25/01/2017, con cui la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell’appello proposto dal Condominio [OSCURATO:PERSONA] A, ha confermato il rigetto della sua impugnazione della delibera del 29/6/2000; in ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sentenza non gli era stata notificata, ma costituendosi il Condominio ha allegato al controricorso prova della notifica della sentenza avvenuta a mezzo posta presso il difensore costituito e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 31/8/2017; in conseguenza, il ricorso, notificato in data 31 ottobre 2017, è inammissibile per tardività in quanto notificato nel sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza , oltre il termine previsto dall’art. 325 cod.proc.civ.; per principio ormai consolidato, «in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo» (Sez. 1, Sent. n. 7112 del 2017, Sez. 5, Sent. n. 19874 del 2012); Ric. 2017 n. 27102 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- sul punto giova infatti considerare che, ai sensi del primo comma dell’art.155 cod.proc.civ., dettato per i termini ex numeratione dierum qual è quello in esame, il giorno inziale si esclude dal computo; i l giorno che non viene computato nel termine, secondo ilprincipio dell'art. 155 cod. proc. civ., è il giorno (con riferimento specifico alle impugnazioni) in cui si è verificato l'atto; nella fattispecie, pertanto, il decorso iniziale del termine coincideva con il primo giorno non feriale, il 1 settembre; nel caso in cui –come nella fattispecie - quell'atto , la notifica della sentenza, si sia r ealizz ato nel periodo feriale ( 31/8/17) , esso rimanepienamente valido ed efficace nella sua interezza, sicché ildifferimento coinvolge soltanto il decorso del termine che in quell'attoabbia il punto temporale di riferimento; nellapronuncia a S.U. n. 4814 del 14/7/1983, questa Corte ha chiarito che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 non crea una presunzione per cuila notificazione della sentenza, avvenuta nel periodo feriale, si considera come effettuata il 16 settembre, primo giorno successivo al decorso di detto periodo, bensì si limita a sospendere il decorso del termine per proporre l'impugnazione checomincia a decorrere dalla suddetta data che deve essere computata nel termine stesso(Sez. 2, Sentenza n. 7720 del 02/08/1990 Sez. 3, Sentenza n. 2480 del 13/04/1985); l’esclusione del giorno iniziale dal calcolo del termine consegue all'esigenza di computare, quando il termine è a giorni, giorni interi, trascurando le frazioni, per cui non risulterebbe coerente con tale ratio escludere dal computo un giorno intero, cioè il primo giorno non feriale, in arbitraria aggiunta agli altri giorni interi del termine, senza alcuna giustificazione (Sez. 2, Sentenza n. 6116 del 25/06/1994); Ric. 2017 n. 27102 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -4- diversamente ritenendo, si determinerebbe allora una disparità di trattamento dei termini il cui decorso ha inizio prima e resta sospeso durante il periodo feriale, rispetto ai termini ilcui inizio ricade nel periodo feriale, per i quali ultimi sarebbero giorni non utili per il decorso non soltantoi trentuno compresi tra il 1 e il 31 agosto, ma anche il 1settembre, cioè un giorno in più; per la dichiarazione di inammissibilità alla ricorrente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese al Condominio resistente, secondo il principio di soccombenza; dall’inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per tardività; condanna il ricorrente Le onardo Martinetti al pagamento delle spese infavore del Condominio, liquidandole in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, n
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