CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26674-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 51/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 09/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di prescrizione ipotecaria; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso della parte contribuente per tardività e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello in quanto la cartolina di ricevimento postale costituisce pacifico strumento di prova della notificazione dell'atto, fatto salvo il disconoscimento del contenuto della busta ad opera della parte: il principio di conoscenza legale da parte del destinatario dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato cosicché dalla ritualità della notifica dell'avviso di iscrizione dell'ipoteca discende, quindi, la tardività della proposizione dell'originario ricorso. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 26674 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 36, comma 2-quater del D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 in quanto il giudice di appello ha violato gli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché ancora dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 36, comma 2-quater del D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 perché ha dichiarato che la notifica di una seconda raccomandata di avviso di consegna è prevista solo nel caso che consegnatario sia il portiere o un vicino di casa, cioè soggetto estraneo e in luogo diverso dall'indirizzo indicato e che la normativa invocata dall'appellante (art. 36, comma 2-quater e quinquies del D.L. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008), si riferisce, quindi, ad ipotesi diversa dalla fattispecie in discussione, che riguarda la notifica (consegna) al nipote, all'indirizzo indicato nella raccomandata. Il motivo è inammissibile in quanto, secondo questa Corte: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass.n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] concerne la circostanza che la cartolina di ricevimento postale costituisce pacifico strumento di prova della notificazione dell'atto, fatto salvo il disconoscimento del contenuto della busta ad opera della parte: il principio di conoscenza legale da parte del destinatario dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) esclude, in Ric. 2020 n. 26674 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato cosicché dalla ritualità della notifica dell'avviso di iscrizione dell'ipoteca discende, quindi, la tardività della proposizione dell'originario ricorso, il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate è invece incentrato sulla doglianza relativa al fatto che il giudice di appello avrebbe dichiarato che la notifica di una seconda raccomandata di avviso di consegna è prevista solo nel caso che consegnatario sia il portiere o un vicino di casa, cioè soggetto estraneo e in luogo diverso dall'indirizzo indicato e che la normativa invocata dall'appellante, si riferisce, quindi, ad ipotesi diversa dalla fattispecie in discussione, che riguarda la notifica (consegna) al nipote, all'indirizzo indicato nella raccomandata. In effetti, la parte ricorrente prescinde dal contestare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, senza la minima confutazione critica delle argomentazioni della sentenza, propone un quesito di diritto che non ha alcun riferimento a quanto argomentato dalla sentenza impugnata e che oltretutto non è adeguatamente supportato dalla trascrizione nel corpo del ricorso della documentazione necessaria a supportare la tesi del ricorrente, tanto più necessaria proprio perché, come detto, prescinde da quanto affermato nella sentenza, cosicché il motivo risulta inammissibile anche per mancato rispetto del principio di autosufficienza. Ha infatti affermato questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Ric. 2020 n. 26674 sez. MT - ud. 22-02-2022 -4- / Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. n. 31236 del 2021; Cass., SU, n. 23745 del 2020). Il ricorso è dunque inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 10.200, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] si