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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19752/2026

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in Roma, via dei Portoghesi n.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 399/18/25, depositata il 21.01.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio accoglieval’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina, cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avversol’avviso di accertamento, riguardante IRES, IRAP e IVA, per l’anno 2015;Numero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa inquesta sede, che:- per quanto riguardava il rispetto del termine “prescrizionale” perl’accertamento l'Ufficio aveva indicato un protocollo riguardantel’emissione dell’atto, riferito all’anno 2020, rimandando a un documentoallegato contenente “l’info protocollo e la sua presuntiva data di notifica(asserita in data 14/09/2021), documento però non presente nel fascicolodi causa”;- la produzione di un documento privo di data certa, essendo sprovvisto diadeguati crismi di ufficialità, ingenera perplessità in merito al suomomento genetico, minando di conseguenza la sua effettiva forzaprobatoria e risultando, pertanto, fondata l'eccezione relativa al difetto dinotifica con il conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di appello;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., peravere la CGT-2 motivato in modo apparente, da un lato, affermando chenon era stato prodotto il documento attestante la data di emissionedell’atto impugnato, e, dall’altro, che l’atto non era stato regolarmentenotificato (aspetto questo neppure contestato dalla ricorrente neiprecedenti gradi di merito), senza distinguere la fase dell’emissione daquella di notifica dell’avviso di accertamento con riferimento ai terminiindicati dall’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020 (normativa Covid);- con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CGT-2considerato che in sede di appello l’Ufficio aveva allegato al fascicoloNumero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026processuale il documento attestante la data di emissione dell’attoimpugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonché la sottoscrizione in pari data dello stessodocumento, oltre ad essere stato depositato in modalità telematica alS.I.GI.T. e firmato digitalmente con l’estensione “p7m”, è decisivo, perchériporta il numero dell’avviso di accertamento, la data di emissione(9/12/2020), nonché la data e l’ora di sottoscrizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA] h14:05:37); i giudici di appello, inoltre, non hanno esaminato il fatto che lasottoscrizione digitale del documento depositato costituisce autenticazioneimplicita della conformità all’originale ed in quanto tale ha valenzaprobatoria, conformemente a quanto previsto dall’art. 157, commi 1 e 5d.l. n. 34/2020, della data di emissione che risale, appunto, al 9/12/2020;- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc. civ. e 157, commi 1 e 5, del d.l. n. 34 del 2020, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, pernon avere la CGT-2 distinto le due fasi del procedimento, previste dallanormativa emergenziale citata: la prima riguardante l’emissione dell’attoentro il 31 dicembre 2020 e la seconda fase relativa alla notifica daeffettuarsi nel corso del 2021, non avendo considerato che la contribuentenon aveva eccepito la mancata notifica dell’atto, che risultavapacificamente avvenuta il 14/09/2021, ma aveva chiesto (soltanto) diverificare se l’atto impugnato fosse stato effettivamente emesso entro ladata del 31/12/2020;- il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati unitariamente inquanto connessi e che, per il principio della “ragione più liquida” (explurimis, Cass. Sez.

Un. n. 9936 del 2014; Cass. n. 363 del 2019; Cass. n.3519 del 2023; Cass. n. 3056 del 2/02/2024), in deroga all’ordine diprospettazione dei motivi, vanno esaminati per primi, sono fondati, conconseguente assorbimento del primo motivo;Numero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026- l’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione rationetemporis applicabile, ha previsto, in materia di termini per l’accertamento,che “1.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cuie' stata presentata la dichiarazione.”;- l’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020, rubricato “Proroga dei terminial fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”,emanato a seguito dell’emergenza pandemica Covid-19, ha stabilito, nellaversione ratione temporis applicabile, che “In deroga a quanto previstodall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento,di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei creditid'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i terminidi decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cuiall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadonotra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il31 dicembre 2021, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine delperfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestualeversamento di tributi.”;- il comma 5 del medesimo art. 157 statuisce che “Al fine del differimentodei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli attio delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultantedai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi digestione documentale dell'Agenzia medesima.”;- orbene, a prescindere dal fatto che la notifica dell’avviso impugnato èavvenuta il 14.09.2021, non risultando tale data contestata con il ricorsointroduttivo, dal rapporto di verifica di firma dell’avviso di accertamento(sottoscritto digitalmente con estensione p7m dalla funzionaria delegataSabrina Tessitore), depositato dall’Ufficio nel giudizio di appello conmodalità telematiche al SIGIT (e riprodotto per autosufficienza nel testoNumero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026del ricorso per cassazione a p. 8), si evince, oltre al numero, anche la datae l’ora di emissione dell’atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA] h 14:05:37), che era,quindi, tempestiva;- il rapporto di firma depositato dall’Agenzia delle entrate non può esserequalificato come “documento privo di data certa, essendo sprovvisto diadeguati crismi di ufficialità”, posto che si tratta di un documentoinformatico che, nel dare atto della validità della sottoscrizione digitale,comprova la piena validità ed efficacia giuridica dell’atto sottoscritto,certificando altresì, in forza del richiamato art. 157, comma 5, del d.l. n.34 del 2020, la sua data di emissione;- in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio pernuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Roma, via dei Portoghesi n.– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 399/18/25, depositata il 21.01.2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con la sentenza indicata in epigrafe, la CGT-2 del Lazio accoglieval’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Latina, cheaveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avversol’avviso di accertamento, riguardante IRES, IRAP e IVA, per l’anno 2015;Numero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026- dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa inquesta sede, che:- per quanto riguardava il rispetto del termine “prescrizionale” perl’accertamento l'Ufficio aveva indicato un protocollo riguardantel’emissione dell’atto, riferito all’anno 2020, rimandando a un documentoallegato contenente “l’info protocollo e la sua presuntiva data di notifica(asserita in data 14/09/2021), documento però non presente nel fascicolodi causa”;- la produzione di un documento privo di data certa, essendo sprovvisto diadeguati crismi di ufficialità, ingenera perplessità in merito al suomomento genetico, minando di conseguenza la sua effettiva forzaprobatoria e risultando, pertanto, fondata l'eccezione relativa al difetto dinotifica con il conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di appello;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a tre motivi;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., peravere la CGT-2 motivato in modo apparente, da un lato, affermando chenon era stato prodotto il documento attestante la data di emissionedell’atto impugnato, e, dall’altro, che l’atto non era stato regolarmentenotificato (aspetto questo neppure contestato dalla ricorrente neiprecedenti gradi di merito), senza distinguere la fase dell’emissione daquella di notifica dell’avviso di accertamento con riferimento ai terminiindicati dall’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020 (normativa Covid);- con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo peril giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CGT-2considerato che in sede di appello l’Ufficio aveva allegato al fascicoloNumero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026processuale il documento attestante la data di emissione dell’attoimpugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), nonché la sottoscrizione in pari data dello stessodocumento, oltre ad essere stato depositato in modalità telematica alS.I.GI.T. e firmato digitalmente con l’estensione “p7m”, è decisivo, perchériporta il numero dell’avviso di accertamento, la data di emissione(9/12/2020), nonché la data e l’ora di sottoscrizione ([OSCURATO:DATA_NASCITA] h14:05:37); i giudici di appello, inoltre, non hanno esaminato il fatto che lasottoscrizione digitale del documento depositato costituisce autenticazioneimplicita della conformità all’originale ed in quanto tale ha valenzaprobatoria, conformemente a quanto previsto dall’art. 157, commi 1 e 5d.l. n. 34/2020, della data di emissione che risale, appunto, al 9/12/2020;- con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod.proc. civ. e 157, commi 1 e 5, del d.l. n. 34 del 2020, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per vizio di ultrapetizione, pernon avere la CGT-2 distinto le due fasi del procedimento, previste dallanormativa emergenziale citata: la prima riguardante l’emissione dell’attoentro il 31 dicembre 2020 e la seconda fase relativa alla notifica daeffettuarsi nel corso del 2021, non avendo considerato che la contribuentenon aveva eccepito la mancata notifica dell’atto, che risultavapacificamente avvenuta il 14/09/2021, ma aveva chiesto (soltanto) diverificare se l’atto impugnato fosse stato effettivamente emesso entro ladata del 31/12/2020;- il secondo e il terzo motivo, che vanno esaminati unitariamente inquanto connessi e che, per il principio della “ragione più liquida” (explurimis, Cass. Sez. Un. n. 9936 del 2014; Cass. n. 363 del 2019; Cass. n.3519 del 2023; Cass. n. 3056 del 2/02/2024), in deroga all’ordine diprospettazione dei motivi, vanno esaminati per primi, sono fondati, conconseguente assorbimento del primo motivo;Numero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026- l’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione rationetemporis applicabile, ha previsto, in materia di termini per l’accertamento,che “1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cuie' stata presentata la dichiarazione.”;- l’art. 157, comma 1, del d.l. n. 34/2020, rubricato “Proroga dei terminial fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”,emanato a seguito dell’emergenza pandemica Covid-19, ha stabilito, nellaversione ratione temporis applicabile, che “In deroga a quanto previstodall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento,di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei creditid'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i terminidi decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cuiall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadonotra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il31 dicembre 2021, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine delperfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestualeversamento di tributi.”;- il comma 5 del medesimo art. 157 statuisce che “Al fine del differimentodei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli attio delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultantedai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi digestione documentale dell'Agenzia medesima.”;- orbene, a prescindere dal fatto che la notifica dell’avviso impugnato èavvenuta il 14.09.2021, non risultando tale data contestata con il ricorsointroduttivo, dal rapporto di verifica di firma dell’avviso di accertamento(sottoscritto digitalmente con estensione p7m dalla funzionaria delegataSabrina Tessitore), depositato dall’Ufficio nel giudizio di appello conmodalità telematiche al SIGIT (e riprodotto per autosufficienza nel testoNumero registro generale 14963/2025Numero sezionale 4544/2026Numero di raccolta generale 19752/2026Data pubblicazione 14/06/2026del ricorso per cassazione a p. 8), si evince, oltre al numero, anche la datae l’ora di emissione dell’atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA] h 14:05:37), che era,quindi, tempestiva;- il rapporto di firma depositato dall’Agenzia delle entrate non può esserequalificato come “documento privo di data certa, essendo sprovvisto diadeguati crismi di ufficialità”, posto che si tratta di un documentoinformatico che, nel dare atto della validità della sottoscrizione digitale,comprova la piena validità ed efficacia giuridica dell’atto sottoscritto,certificando altresì, in forza del richiamato art. 157, comma 5, del d.l. n.34 del 2020, la sua data di emissione;- in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio pernuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 maggio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]