CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 20190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 23/01/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano emessa il 29/08/2022, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in anni due, mesi sei di reclusione ed euro 460,00 di multa, in relazione al contestato reato di rapina impropria. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla effettiva responsabilità in relazione al reato contestato, dovendo in ogni caso il giudice di merito basare il proprio convincimento su un ragionato esame delle risultanze processuali. 3. Il ricorso è inammissibile. À/Q Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). Nel caso di specie, l'imputato ha rinunciato ai motivi attinenti all'accertamento di responsabilità, optando per una riduzione del trattamento sanzionatorio nei termini concordati con la pubblica accusa. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/04/2024 Il Consigliere este