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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30816/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’Udienza preliminare delTribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione o annullamento deltitolo esecutivo e contestuale richiesta di restituzione nel termine per proporrericorso per cassazione nei confronti della sentenza del Giudice dell’Udienzapreliminare del Tribunale di Rimini, riformata dalla Corte di appello di Bolognacon sentenza del 6 novembre 2018, con la quale l’istante veniva condannato allapena di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 880,00 dimulta in ordine si delitti di rapina aggravata e lesioni.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione sarebbe incorso nell’indicatovizio laddove ha ritenuto infondata l’istanza del ricorrente in ordine allaimpossibilità di presentare nei termini l’impugnazione avverso la sentenza diappello rilevando la nomina di un difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diRimini) che ha assistito il ricorrente in primo grado e in fase di appello, benpotendo quest’ultimo interessarsi dello stato del procedimento e, dunque, nonincorrere nella scadenza del termine.La motivazione sarebbe carente in quanto non ha valutato la circostanza,documentata attraverso le dichiarazioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente,della impossibilità di contatti tra loro, derivante dall’allontanamento volontario diSula [OSCURATO:PERSONA] il quale a seguito della scarcerazione, avvenuta nello stesso giornoin cui è stata emessa la sentenza di appello, è ritornato in Albania.Né il Giudice dell’esecuzione avrebbe valutato le successive dichiarazioni resedai medesimi soggetti, in data 2 maggio 2025, prodotte nel procedimentoesecutivo che ribadiscono la perdita di contatto tra il ricorrente l’avvocato.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamenteinfondato.2.

Giova ricordare che ai sensi del comma 1 dell’art. 175 cod. proc.

«Ilpubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel terminestabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare percaso fortuito o per forza maggiore.

La richiesta per la restituzione nel termine èpresentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessatoil fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di restituzionenel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduceun'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimentoassoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne alui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01:fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione cheaveva escluso che l'emigrazione in Germania dell'imputato avesse potutointegrare un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile auna libera scelta di vita dell'imputato, non irreversibile e suscettibile di esseretemporaneamente interrotta, rilevando, inoltre, come l'atto d'impugnazioneavrebbe potuto essere presentato anche davanti a un agente consolare).Si è altresì specificato che per sua stessa definizione la forza maggiore deveessere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera.

E tale nonpuò considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenzatipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del24/3/2015, Manzara, Rv. 263841 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella edaltri, Rv. 207387 - 01).Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente respintol’istanza promossa dal ricorrente sul rilievo, esente da vizi logici, che alcunacircostanza specifica dimostrativa del caso fortuito o della forza maggiore fossestata allegata, in ragione, peraltro, della insufficienza in tal senso delledichiarazioni del difensore e del ricorrente, attestanti il venir meno dei contattiper essere quest’ultimo ritornato in Albania.Ciò a maggior ragione considerando che nel giudizio di appello l’imputato èstato assistito dal difensore di fiducia il quale ha proseguito nel mandatoprofessionale proprio proponendo l’appello e che il medesimo istante hadichiarato di essersi allontanato volontariamente, sicché nulla impediva aglistessi di rimanere in contatto.In conclusione, con apprezzamento privo di aporie logiche e giuridiche, nonsindacabile in sede di legittimità, il giudice dell’esecuzione ha escluso che nellafattispecie sussistessero eventi impeditivi dell'esercizio della facoltà di proporrericorso per cassazione (Sez. 3, n. 19918 del 14/04/2010, S., Rv. 247494 - 01).3.

Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Anconaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’Udienza preliminare delTribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanzapresentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di sospensione o annullamento deltitolo esecutivo e contestuale richiesta di restituzione nel termine per proporrericorso per cassazione nei confronti della sentenza del Giudice dell’Udienzapreliminare del Tribunale di Rimini, riformata dalla Corte di appello di Bolognacon sentenza del 6 novembre 2018, con la quale l’istante veniva condannato allapena di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 880,00 dimulta in ordine si delitti di rapina aggravata e lesioni.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite deldifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un unico motivo la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 670 e 175 cod. proc. pen.Ad avviso della difesa, il Giudice dell’esecuzione sarebbe incorso nell’indicatovizio laddove ha ritenuto infondata l’istanza del ricorrente in ordine allaimpossibilità di presentare nei termini l’impugnazione avverso la sentenza diappello rilevando la nomina di un difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diRimini) che ha assistito il ricorrente in primo grado e in fase di appello, benpotendo quest’ultimo interessarsi dello stato del procedimento e, dunque, nonincorrere nella scadenza del termine.La motivazione sarebbe carente in quanto non ha valutato la circostanza,documentata attraverso le dichiarazioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente,della impossibilità di contatti tra loro, derivante dall’allontanamento volontario diSula [OSCURATO:PERSONA] il quale a seguito della scarcerazione, avvenuta nello stesso giornoin cui è stata emessa la sentenza di appello, è ritornato in Albania.Né il Giudice dell’esecuzione avrebbe valutato le successive dichiarazioni resedai medesimi soggetti, in data 2 maggio 2025, prodotte nel procedimentoesecutivo che ribadiscono la perdita di contatto tra il ricorrente l’avvocato.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo manifestamenteinfondato.2. Giova ricordare che ai sensi del comma 1 dell’art. 175 cod. proc. «Ilpubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel terminestabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare percaso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine èpresentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessatoil fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.»Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di restituzionenel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduceun'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimentoassoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne alui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 – 01:fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione cheaveva escluso che l'emigrazione in Germania dell'imputato avesse potutointegrare un caso di forza maggiore, trattandosi di una situazione ascrivibile auna libera scelta di vita dell'imputato, non irreversibile e suscettibile di esseretemporaneamente interrotta, rilevando, inoltre, come l'atto d'impugnazioneavrebbe potuto essere presentato anche davanti a un agente consolare).Si è altresì specificato che per sua stessa definizione la forza maggiore deveessere assoluta e, cioè, non vincibile né superabile in alcuna maniera. E tale nonpuò considerarsi quella situazione che, con intensità di impegno e di diligenzatipico o normale, avrebbe potuto essere altrimenti superata (Sez. 6, n. 26833 del24/3/2015, Manzara, Rv. 263841 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella edaltri, Rv. 207387 - 01).Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione ha correttamente respintol’istanza promossa dal ricorrente sul rilievo, esente da vizi logici, che alcunacircostanza specifica dimostrativa del caso fortuito o della forza maggiore fossestata allegata, in ragione, peraltro, della insufficienza in tal senso delledichiarazioni del difensore e del ricorrente, attestanti il venir meno dei contattiper essere quest’ultimo ritornato in Albania.Ciò a maggior ragione considerando che nel giudizio di appello l’imputato èstato assistito dal difensore di fiducia il quale ha proseguito nel mandatoprofessionale proprio proponendo l’appello e che il medesimo istante hadichiarato di essersi allontanato volontariamente, sicché nulla impediva aglistessi di rimanere in contatto.In conclusione, con apprezzamento privo di aporie logiche e giuridiche, nonsindacabile in sede di legittimità, il giudice dell’esecuzione ha escluso che nellafattispecie sussistessero eventi impeditivi dell'esercizio della facoltà di proporrericorso per cassazione (Sez. 3, n. 19918 del 14/04/2010, S., Rv. 247494 - 01).3. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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