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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 44842/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratrice della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], promesso e dato al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "[OSCURATO:PERSONA]", nonché a [OSCURATO:PERSONA], imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]".

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Bennici, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere il Tribunale dell'appello confermato il provvedimento genetico della misura, trascurando la circostanza che il Tandurella non era pubblico ufficiale dato che le Ipab, al di là dei riferimenti normativi, possono essere considerare pubbliche solo in ragione delle caratteristiche organizzative e strutturali, e che, nel caso di specie, lo statuto della Ipab prevede che la stessa possa operare in regime di diritto privato e che in concreto la medesima forniva attività di assistenza in favore di 'ospiti' che pagavano una retta mensile; nonché trascurando il fatto che il Tandurella aveva affidato i beni e i servizi a trattativa privata nell'esercizio di un potere discrezionale, dunque non compiendo un atto contrario ai doveri di ufficio.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta omesso di considerare che la Bennici si è dimessa dalla veste di consigliere comunale e non riveste alcuna carica direttiva presso persone giuridiche, in una situazione nella quale il rischio di recidiva è meramente congetturale e astratto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per carenza di interesse, avendo il difensore rappresentato in udienza che la misura interdittiva, alla quale la stessa era stata sottoposta, revocata nelle more del procedimento.Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che "medio tempore" siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Rv. 260761).

2. Alla declaratoria non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o al pagamento di un'ammenda in favore della Cassa delle ammende, in quanto la inammissibilità è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla prevenuta.

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Caltanissetta, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta aveva disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi in imprese e società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratrice della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], promesso e dato al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "[OSCURATO:PERSONA]", nonché a [OSCURATO:PERSONA], imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Bennici, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 321 cod. pen. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, per avere il Tribunale dell'appello confermato il provvedimento genetico della misura, trascurando la circostanza che il Tandurella non era pubblico ufficiale dato che le Ipab, al di là dei riferimenti normativi, possono essere considerare pubbliche solo in ragione delle caratteristiche organizzative e strutturali, e che, nel caso di specie, lo statuto della Ipab prevede che la stessa possa operare in regime di diritto privato e che in concreto la medesima forniva attività di assistenza in favore di 'ospiti' che pagavano una retta mensile; nonché trascurando il fatto che il Tandurella aveva affidato i beni e i servizi a trattativa privata nell'esercizio di un potere discrezionale, dunque non compiendo un atto contrario ai doveri di ufficio. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Caltanissetta omesso di considerare che la Bennici si è dimessa dalla veste di consigliere comunale e non riveste alcuna carica direttiva presso persone giuridiche, in una situazione nella quale il rischio di recidiva è meramente congetturale e astratto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per carenza di interesse, avendo il difensore rappresentato in udienza che la misura interdittiva, alla quale la stessa era stata sottoposta, revocata nelle more del procedimento.Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo il principio secondo il quale, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., non permane l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti applicativi di misure cautelari interdittive che "medio tempore" siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, in quanto alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (così, tra le tante, Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Rv. 260761). 2. Alla declaratoria non segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o al pagamento di un'ammenda in favore della Cassa delle ammende, in quanto la inammissibilità è dovuta ad una sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile alla prevenuta. P.Q.M. Dichiara inam