CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 17823/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38151/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- nonché contro “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, che ha incorporato la suddetta società, mediante atto di fusione deliberato il 28.4.2023 ed iscritto il 9.5.2023, rappresentata e difesa, come da procura speciale (doc. n. 1) congiunta digitalmente al presente atto (da intendersi quale apposta in calce al presente atto, ex art. 83 c.p.c.), in sostituzione del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha rinunciato al mandato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 52P 03H 501W; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 75D 20H 501M; p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], dei citati difensori sito in Roma, via Sicilia n. 66, nonché presso l’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1978/2019 depositata il 07/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza n. 1978/16/2019 con la quale la CTR Lombardia aveva accolto, parzialmente, il suo appello principale e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva, solo parzialmente, accolto il ricorso della predetta contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro sul contratto di cessione d'azienda concluso tra la cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . 2. La C.T.R., pronunciando nel contraddittorio anche dell'interveniente volontaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (alla quale, come testualmente affermato,«la Commissione estende il giudicato sussistendo i presupposti di legge»: cfr. pag. 4 della sentenza d'appello), rideterminava la base imponibile in considerazione della diversa valutazione della componente dell'avviamento dell'azienda ceduta, rideterminando un valore di avviamento pari a euro 1.150.303,80 e il valore complessivo della base imponibile dell’accertamento in € 3.773.297,15. 3. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 4. Con ordinanza 25 marzo 2022 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale, nel costituirsi, dichiarava di aderire al ricorso principale e proponeva ricorso incidentale tardivo contre motivi. 5. La causa veniva, quindi, rinviata in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione relativa ai limiti delle impugnazioni incidentali tardive previste dall’art. 334 c.p.c.. 6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., hanno, quindi, depositato memorie ex art. 380-bisc.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente principale ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione “all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n.461 del 1996”, per avere la CTR errato nel determinare, ai fini della base imponibile, il valore dell'avviamento in conseguenza di una impostazione logica difettosa degli elementi del calcolo, con una media tra due metodi non omogenei tra loro, in modo non coerente rispetto allo scopo, quello del costo di sostituzione del personale -che calcola l'avviamento - e quello del reddito prospettico o reddituale, che calcola, invece, un valore complessivo dell'azienda dal quale si ricava il valore dell'avviamentoper sottrazione di quello dei valori dei beni materiali ed immateriali ceduti. Ha lamentato, in particolare, una falsa applicazione della legge di registro derivante dall’applicazione di metodi di determinazione dell’avviamento, assumendo che il valore del metodo reddituale, utilizzato ai fini della media, non sarebbe stato prima depurato da tale sottrazione, per cui sarebbe stata fatta una media tra valori difformi, uno dei quali (quello reddituale) sarebbe stato alterato, per eccesso, dalla mancata sottrazione dei valori dei beni ceduti. Ha soggiunto che, cadendo l'errore su un passaggio logico dell'impostazione del calcolo della base imponibile, e non esaurendosi, quindi, in un mero errore di conteggio, si tratterebbe di un errore in iudicando e non sussisterebbero, comunque, i presupposti della mera correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata (tanto più che l'istanza di correzione, comunque presentata al giudice a quo, «non ha avuto in alcun modo seguito»). 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - con il ricorso incidentale tardivo, premesso di aderire al ricorso principale, ha proposto, a sua volta, tre motivi. 3.1. Con i primi due motivi – fra loro connessi – ha lamentato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 2 e 4 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4. c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., 1 comma 2, 3, e 36, comma 1, dlgs.546/1992, nonché 112 c.p.c. (art. 360, co. 1^ n.4 c.p.c.) riproponendo, sostanzialmente, le doglianze riguardo ai metodi attraverso cui la CTR è pervenuta a definire il valore dell’avviamento aziendale, già proposte col motivo di ricorso principale. 3.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4. c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio del divieto di reformatio in pejus ex art. 112 c.p.c.,assumendo che la CTR avrebbe, in contrasto con il suddetto principio, quantificato il valore dell’avviamento in una somma (euro 1.150.303,8) maggiore rispetto a quella di cui alla quantificazione del giudice di primo grado (euro 750.000,00). 4. Deve premettersi che avendo la Cass. S.U., con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024, chiarito che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva, il ricorso incidentale tardivo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve ritenersi pienamente ammissibile in quanto ha ad oggetto le medesime statuizioni (relative ai criteri di computo dell’avviamento) oggetto dell’impugnazione principale. 5. Ciò premesso, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, occorre riepilogare i termini della vicenda de qua. 5.1. Risulta che con atto del 29 dicembre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un ramo di azienda esistente in Marsciano «consistente nel complesso dei beni organizzati per l’attività di stampaggio, verniciatura ed assemblaggio di componentistica in plastica». Il prezzo veniva convenuto in euro 2.500.000,00 da imputare integralmente ad impianti, attrezzature ed arredi. Con avviso di rettifica e liquidazione n. 20151T001144000 l’ufficio rettificava il valore dell’azienda dichiarato in atti ai sensi degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131/1986. In tale atto si premetteva che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in sede di contraddittorio, aveva precisato che l’azienda, nel quadriennio 2011/2014, aveva subito perdite per euro 322.054,00 sussistendo pertanto i presupposti per l’accertamento di un avviamento negativo o badwill. L’ufficio, di contro, riteneva di determinare il valore economico del ramo di azienda de quo utilizzando la media dei valori derivanti dall’applicazione dei seguenti metodi: a) «Criterio del reddito prospettico, scontando opportunamente il reddito che l’azienda ceduta è prospetticamente in grado di generare in un arco di tempo significativo» (in base a tale metodo, il reddito prospettico veniva individuato in euro 231.362,00 che, attualizzato al tasso di 5,97, dava un valore di avviamento pari ad euro 1.381.231,00); b) «Criterio del costo di sostituzione del personale (In base a tale metodo- che va luta il capitale umano stimandolo pari ai costi ipotetici che l’imprenditore dovrebbe sostenere nel caso dovesse sostituire tutti i suoi dipendenti, a parità di condizioni - nel caso di specie l’ufficio ha ritenuto di applicare un moltiplicatore che va da 0,5 ad 1, in funzione della maggiore o minore professionalità dei dipendenti, determinando un valore del complesso aziendale pari ad euro 1.652.610,00). Quindi, l’ufficio operava una media tra i due valori rilevati applicando i due metodi (1.381.231,00 e 1.652.610,00), individuando un valore di avviamento dell’azienda ceduta pari ad euro 1.516.921,00. Inoltre, considerava anche il maggiore valore di carico dei beni ammortizzabili pari ad euro 122.993,35, «dato dalla differenza tra il valore netto delle immobilizzazioni indicato nel libro cespiti ammortizzabili ed il valore dichiarato in atto», accertando un valore complessivo di euro 4.139.914,00 contro il valore dichiarato di euro 2.500.000,00, richiedendo la maggiore imposta di registro ed interessi per euro 52.320,00 ed irrogando la sanzione di euro 49.197,00. 5.2. A seguito dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il giudice di primo grado accoglieva in parte il ricorso ritenendo che, nell’applicazione del metodo del reddito prospettico, l’ufficio aveva utilizzato coefficienti ed indici non pienamente aderenti all’azienda in valutazione; riteneva, quindi, “congruo” determinare il valore di avviamento in euro 750.000,00, fermo il resto dei valori determinati dall’ufficio. 5.3. La sentenza di appello della CTR ha rilevato la condivisibilità della pronunzia di primo grado circa l’andella pretesa impositiva, - ritenendo corretto l’operato dell’ufficio nell’attribuire un valore (positivo) all’avviamento e sulla base di questo rideterminare il valore dell’azienda e la relativa imposta di registro –ma, in relazione al quantum, ha precisato che occorreva modificare i parametri, in quanto bisognava considerare elementi concreti dai quali non si poteva prescindere, ovvero che il ramo d’azienda ceduto era in perdita ed era mono-cliente (vedi pag. 8). La CTR ha, quindi, prima richiamato le due metodologie utilizzate nel calcolo dell’avviamento d’azienda, giungendo alle seguenti conclusioni: per quanto riguarda il metodo reddituale (in particolare il “market risk premium”) sarebbe stato valutato in misura eccessivamente bassa dai giudici di primo grado nella percentuale pari a 6,3% (tenendo conto del rischio in ragione della dipendenza “mono-cliente” e dei risultati negativi negli ultimi tre periodi di imposta) e, pertanto, procedeva ad aumentarloa 9,45% mentre, relativamente al metodo del costo di sostituzione del personale, tenuto conto della realtà aziendale, giungeva all’applicazione di moltiplicatori pari 0,3 per il primo scaglione, 0,5 per il secondo scaglione e 0,75 per il terzo scaglione. 6. Muovendo da tali premesse in fatto,appaiono prive di fondamento le censure formulate con il ricorso principale nonché quelleanaloghe proposte con il ricorso incidentale. 6.1. In sintesi, i due criteri utilizzati (nella loro media) dalla CTR (reddito prospettico o atteso, e costo personale) sono entrambi legittimamente utilizzabili per la determinazione dell’avviamento, anche nella loro combinazione. Non è vero che i giudici di appello hanno preso a raffronto criteri non omogenei (l’uno riferito al valore aziendale complessivo e l’altro al valore del solo avviamento) secondo quanto prospettato sia dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. siadalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 6.2. In realtà,dal corpo della motivazione si evince chiaramente che la CTR ha ritenuto corretta la metodologia dell’ufficio ma è intervenuta sui parametri e sui criteri di computo e, quindi, si deve ritenere che il valore di euro 1.200.059,00 riguardava, comunque, l’avviamento calcolato secondo il criterio del reddito prospettico e non il valore dell’azienda, emergendo una mera improprietà terminologica. L’ufficio, secondo quanto desumibile dagli atti, ha stimato in euro 1.381.231,00 il valore dell’ “avviamento” (attualizzando il reddito prospettico) sebbene a pag. 8 la CTR parli, in effetti (erroneamente) di “valore azienda stimato dall’ufficio: 1.381.231,00”, sicchè deve ritenersi che non vi è stato alcun errore metodologico o logico giuridico in quanto sono stati utilizzati parametri omogenei, errata è stata solamente la terminologia adottata. Dalcorpo della motivazione, come detto, si evince univocamenteche la CTR ha ritenuto corretta la metodologia dell’ufficio ma è intervenuta sui parametri, quindi, risulta che il valore di euro 1.200.059,00 riguardava, comunque, l’avviamento calcolato secondo il criterio del reddito prospettico e non il valore dell’azienda (emergendo, come sopra precisato, una mera improprietà terminologica), e tale valore è stato utilizzato unitamente al valore dell’avviamento - secondo il criterio del costo del personale - calcolando la media stabilita in euro 1.150,303,80. Pur con delle imprecisioni terminologiche appare, infatti, chiaro che i giudici di appello hanno utilizzato metodi omogenei per stabilire il valore del solo avviamento, cui infatti, poi, è stato sommato il valore dei cespiti. L’ affermazione di parte ricorrente in via principale –cui ha aderito anche la ricorrente in via incidentale –secondo cui i giudici di appello avrebbero operato: “una media aritmetica dell’asserito valore del ramo d’azienda, con l’asserito valore dell’avviamento” utilizzando un valore che non è indicativo né dell’avviamento né dello stesso ramo d’azienda ma è solo un grossolano ed evidente errore logico matematico” non coglie nel segno e appare priva di pregio in quanto finisce per trascurare la concreta ed effettiva ratio decidendi , la quale si è basata sul solo valore dell’avviamento calcolato secondo i due metodi sopra citati. Occorre, del resto, richiamare il fermo indirizzo di legittimità (Cass.nn. 4318/2024; 16662/2021; 9075/2015; 2204/2006; 2702/2002) secondo cui in presenza di metodi contabili diversi, per determinare il valore di un'azienda, ivi compreso il valore di avviamento, il detto valore costituisce oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato, come nel caso in esame al di là delle già rilevate, e del resto agevolmente rilevabili come tali, sviste lessicali. Posto che è evidente- sulla scorta delle considerazioni sopra formulate – che non possa parlarsi di una motivazione meramente apparente, vanno dunque disattesi sia il ricorso principale che i primi due motivi del ricorso incidentale, i quali finiscono per sollecitare, in ultima analisi, una mera rivisitazione di dati fattuali-estimativi. 7. Privo di pregio è, altresì, il terzo motivo di ricorso incidentale in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deduce la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del principio del divieto di reformatio in pe j us ex art. 112 c.p.c. assumendo che la CTR avrebbe, in contrasto con il suddetto principio, quantificato il valore dell’avviamento in una somma (euro 1.150.303,8) maggiore rispetto a quella di cui alla quantificazione del giudice di primo grado (euro 750.000,00). Appare evidente che l’ufficio, nel proporre il proprio appello incidentale, aveva chiesto la integrale conferma dell’avviso di accertamento impugnato, sicchè non risulta violato il disposto di cui all’art. 112 c.p.c.. 8. In conclusione,vanno rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale tardivo. 9. Poiché l’Agenzia delle Entrate non si è costituitacon controricorso, nulla va disposto in ordine alle spese. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale nonché il ricorso incidentale tardivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in qualità di incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa