Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:394
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0542_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria
(causa T‑542/17)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “Port of Tartous” n. 22057 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 16, 17)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Repubblica araba siriana dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Ricorso proposto dalla Banca a proprio nome – Irricevibilità – Carenza di interesse ad agire
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 21‑30)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 32‑36)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana al rimborso delle somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Port of Tartous» n. 22057, oltre agli interessi di mora.
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investiti menti (BEI), la somma di EUR 20609429,45.
2)
Detta somma comprende interessi di mora, calcolati secondo il metodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Port of Tartous» n. 22057, stipulato tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 22 maggio 2003 e modificato il 17 maggio 2006, il 21 maggio 2007 e il 10 luglio 2008, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 fino alla data del pagamento.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.