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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 247/2001

ECLI:IT:COST:2001:247
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti del magistrato [OSCURATO:PERSONA] contro il deputato [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per la lesione della reputazione e dell'identità personale derivata al magistrato dalle frasi pronunciate dall'anzidetto deputato, nel corso di alcune trasmissioni televisive, la Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha affermato che le dichiarazioni per le quali è pendente il menzionato procedimento civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

In punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale di Napoli, con sentenza del 10 novembre 1997, ha condannato il deputato Sgarbi al risarcimento del danno, ritenendo che le dichiarazioni dal medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani", trasmesse dalla rete Canale 5, e in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", contenessero affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della memoria del defunto magistrato dott. [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del giudizio di appello, l'on.

Sgarbi ha prodotto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati il 21 luglio 1998.

Il giudice ricorrente, escludendo che possa ravvisarsi una connessione tra le dichiarazioni pronunciate dall'on.

Sgarbi e l'esercizio della sua attività di parlamentare, ritiene che la Camera dei deputati abbia "erroneamente valutato le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione", e chiede, quindi, che venga dichiarato che non spetta alla stessa Camera affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto.

2. - Il conflitto, con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000 di questa Corte, è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La Corte di appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre 2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso.

In subordine e nel merito, la memoria conclude per una declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. [OSCURATO:PERSONA], svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera dei deputati, pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni già rassegnate, ha, tuttavia, rilevato la tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, eccependo, così, l'improcedibilità del conflitto stesso, alla luce del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

1. - La Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal deputato [OSCURATO:PERSONA], per le quali è pendente procedimento civile innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della Camera sarebbe lesiva delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e la sua funzione di parlamentare, essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un ambito completamente estraneo al dibattito politico.

2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 5 dicembre 2000.

Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001.

3. - La Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi in giudizio, l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua infondatezza, ha, con successiva memoria, evidenziato la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità, eccependo, quindi, l'improcedibilità del conflitto stesso.

4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.

Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità.

All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito; tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e n. 35 del 1999).

Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente notificati in data 5 dicembre 2000, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte il 12 gennaio 2001 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.

Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio per il deposito non consente di procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 12 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dai congiunti del magistrato [OSCURATO:PERSONA] contro il deputato [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per la lesione della reputazione e dell'identità personale derivata al magistrato dalle frasi pronunciate dall'anzidetto deputato, nel corso di alcune trasmissioni televisive, la Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, con ordinanza del 6 ottobre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha affermato che le dichiarazioni per le quali è pendente il menzionato procedimento civile concernono opinioni espresse dal membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. In punto di fatto, la Corte di appello rammenta che il tribunale di Napoli, con sentenza del 10 novembre 1997, ha condannato il deputato Sgarbi al risarcimento del danno, ritenendo che le dichiarazioni dal medesimo pronunciate nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani", trasmesse dalla rete Canale 5, e in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica", contenessero affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della memoria del defunto magistrato dott. [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di appello, l'on. Sgarbi ha prodotto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei Deputati il 21 luglio 1998. Il giudice ricorrente, escludendo che possa ravvisarsi una connessione tra le dichiarazioni pronunciate dall'on. Sgarbi e l'esercizio della sua attività di parlamentare, ritiene che la Camera dei deputati abbia "erroneamente valutato le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma, della Costituzione", e chiede, quindi, che venga dichiarato che non spetta alla stessa Camera affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto deliberato dall'assemblea nella seduta del 21 luglio 1998, con conseguente annullamento di tale atto. 2. - Il conflitto, con ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000 di questa Corte, è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La Corte di appello di Napoli ha notificato in data 5 dicembre 2000 il ricorso e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, con la prova dell'avvenuta notificazione, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001. 3. - Si è costituita la Camera dei deputati, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del conflitto, per esser stato introdotto con la forma dell'ordinanza e non con ricorso. In subordine e nel merito, la memoria conclude per una declaratoria di spettanza alla stessa Camera del potere di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. [OSCURATO:PERSONA], svolgendo ampie argomentazioni sulla riconducibilità delle opinioni medesime all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare. Nella memoria illustrativa successivamente depositata la Camera dei deputati, pur insistendo, in via subordinata, nelle conclusioni già rassegnate, ha, tuttavia, rilevato la tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, eccependo, così, l'improcedibilità del conflitto stesso, alla luce del consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale. 1. - La Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione adottata dall'assemblea il 21 luglio 1998, che ha ritenuto che le dichiarazioni pronunciate dal deputato [OSCURATO:PERSONA], per le quali è pendente procedimento civile innanzi alla medesima Corte d'appello, costituiscono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice ricorrente, la predetta deliberazione della Camera sarebbe lesiva delle attribuzioni riservate alla giurisdizione, in quanto fondata su un'erronea valutazione dei presupposti richiesti dal menzionato art. 68 della Costituzione, giacché non sussisterebbe alcun collegamento tra le opinioni espresse dal deputato Sgarbi e la sua funzione di parlamentare, essendo state pronunciate al di fuori della sede parlamentare e in un ambito completamente estraneo al dibattito politico. 2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 3 novembre del 2000, con la quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 5 dicembre 2000. Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 12 gennaio 2001. 3. - La Camera dei deputati dopo aver sostenuto, nel costituirsi in giudizio, l'inammissibilità del conflitto e, comunque, la sua infondatezza, ha, con successiva memoria, evidenziato la tardività del deposito del ricorso e della ordinanza di ammissibilità, eccependo, quindi, l'improcedibilità del conflitto stesso. 4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata. Deve, infatti, rammentarsi che il giudizio per conflitto di attribuzione è articolato in due fasi autonome e distinte, entrambe rimesse all'iniziativa della parte interessata; la prima è destinata a concludersi con una sommaria delibazione sulla ammissibilità del conflitto, mentre la seconda con una decisione definitiva sul merito, oltre che sull'ammissibilità. All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche, successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte stessa - di venti giorni dall'ultima notificazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricordato deposito nel termine indicato costituisce un necessario adempimento affinché si possa dar luogo alla seconda fase del conflitto, relativa alla decisione sul merito; tale termine va, inoltre, ritenuto perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (tra le altre, sentenze n. 203, n. 50 e n. 35 del 1999). Nel caso all'esame, il ricorso e l'ordinanza, pur tempestivamente notificati in data 5 dicembre 2000, risultano depositati presso la cancelleria di questa Corte il 12 gennaio 2001 e, dunque, successivamente alla scadenza del termine di venti giorni. Sicché, il mancato rispetto dell'anzidetto termine perentorio per il deposito non consente di procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli, sezione prima civile, nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 12 luglio 2001. Il cancelliere: Fruscella
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2001 — Fons Iuris — Fons Iuris