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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11335/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10717/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta:a e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domic 'lata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.1236/4/2016 depositata il 28 ottobre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 2065/4/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ge- nova avente ad oggetto 27 avvisi di intimazioni di pagamento di ete- rogeneo contenuto, emessi dall'agente de la riscossione nei confronti della contribuente.

2. Il giudice di prime cure dichiarava per 10 intimazioni il difetto di giurisdizione e, per le altre, relative a crediti erariali, rigettava l'impu- gnazione ad eccezione della quarta intimazione di pagamento, pari ad Euro 52.973,00.

Il giudice d'appello in primo luogo dava atto del fatto che sul difetto di giurisdizione si era fo -[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, per il resto, confermava la decisione della CTP.

3. Avverso la sentenza d'appello, con riferimento a 16 delle originarie intimazioni, la contribuente ha proposto -icorso per Cassazione per sei motivi, cui replica l'agente della riscossione con controricorso, che illustra con memoria e ulteriore nota di deposito.

Considerato che:

4. In primo luogo, nonostante la formulazione del ricorso al limite del- la radicale inammissibilità per la tecnica di formulazione non chiara, può essere evinto un ordine espositivo cori enucleazione di sei motivi di ricorso, individuabili dal corpo dello 53tesso della narrazione in corri- spondenza di 6 distinte rubriche e ricondLcibili a due paradigmi pro- cessuali: quattro ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. (non applicabilità della sanatoria ex 156 cod. proc. civ. alla notifica degli atti impugnati, non adeguata motivazione delle intimazioni, mancata esposizione analitica dei criteri di computo degli interessi, omessa in- dicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione) e due ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. (presenza di altri pigno- ramenti e decisioni favorevoli, decadenza e prescrizione).

5. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la non a3plicabilità della sanatoria ex 156 cod. proc. civ. e l'inesistenza «della cartella di pagamento quale conseguenza della irregolare notifica», come si legge a pag.5 del ri- corso.

6. Il motivo, che presenta una commistione di argomentazioni sul tema dell'inesistenza della notifica è in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato.

Innanzitutto la rubrica della censura fa erroneamente riferimento all'inesisterz3 giuridica della cartella di pagamento, mentre in realtà gli atti impugnati sono - degli originari 27 - ben 16 e non consistono in cartelle di pagamento bensì in inti- mazioni di pagamento, adottate successivamente alla notifica delle sottostanti cartelle, ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

A ciò si aggiunge il fatto che lo svolgimento iniziale del motivo argo- menta circa l'invalidità delle notifiche ex art.26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 della cartella di pagamento a mezzo posta (pp. 5-7), mentre la sentenza impugnata accerta che nella fattispecie le notifi- che delle intimazioni - si ribadisce, gli unici atti impugnati in questa sede - sono intervenute a mezzo PEC.

Inoltre, nella parte in cui, a partire da pag.8, la censura si indirizza effettivamente alla critica dei documenti "nviati a mezzo di posta elet- tronica certificata, non tiene conto dell'insegnamento della Corte reso in tema di atti della riscossione, secondo cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di paga- mento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sotto- scritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di se- gno diverso» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36462 del 2021).

7. In ogni caso, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, trova anche nel caso di notifica a mezzo PEC applicazione la sanatoria degli eventuali vizi della notifica, quale logica conseguenza del riferi- mento in materia tributaria alle norme sulie notificazioni nel processo civile.

Per effetto dell'applicazione del regime delle nullità e delle sa- natorie processuali, la proposizione del ricorso del contribuente pro- duce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di ac- certamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, Rv. 577521 - 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12007 del 31/05/2011, Rv. 617205 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8374 del 24/04/2015, Rv. 635171 - 01).

Infatti, la notificazione non è un re- quisito di giuridica esistenza e perfezioramento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non de- termina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti ine- quivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Ammini- strazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio.

In presenza di tempestiva impugnazione che necessariamente ha im- plicato per il contenuto della difesa la conoscenza degli atti di intima- zione di pagamento notificati, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che gli eventuali vizi di notifica siano stati sanati dal compor- tamento processuale della società.

8. Con il secondo motivo - ai fini dell'art.:360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si prospetta la non adeguata motivazione delle intimazioni impugnate e la violazione dell'onere della prova.

Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la mancata esposizione analitica, nel corpo del- le intimazioni di pagamento, dei criteri di computo degli interessi do- vuti.

9. Anche con riferimento alle censure in clisamina sussistono plurimi profili di inammissibilità.

Come già sopra evidenziato, innanzitutto per difetto di specificità in quanto le censure s;ono dirette ad ottenere un terzo grado di giudizio di merito piuttos.;tc che a censurare la sentenza di appello; quindi, per mancanza di autosufficienza e per investire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice d'appello, poiché la CTR ha statuito in merito all'adeguatezza deila motivazione delle intima- zioni e il ricorso non ne riproduce il contenuto, al fine di dimostrare la decisività della censura.

Infine, la doglianza non è nemmeno declinata quale vizio motivazionale e deduzione di fatto controverso decisivo e contrario, e di cui non sarebbe stato tenuto conto al fine di impugnare utilmente l'accertamento fattuale suddetto

10. Il terzo motivo in punto di calcolo degl interessi è inoltre affetto, oltre alle ragioni di inammissibilità di cui al punto che precede, da un'ulteriore profilo in quanto largamente generico, dal momento che non individua neppure le rilevanti previsioni di legge, indicate generi- camente come "normativa di riferimento" oggetto della motivazione "della cartella" (rectius delle intimazioni di pagamento), in relazione all'art.7 della legge n.212 del 2000.

11. Con il quarto motivo di ricorso - ex art,360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si censura l'omessa indicazione nelle intimazioni dell'auto- rità cui rivolgersi per l'impugnazione.

12. Il motivo è, come i due precedenti e per le ragioni ivi espresse, affetto da difetto di specificità e di autosufficienza ed è inoltre infon- dato, in quanto l'eventuale mancanza di indicazione dell'organo cui indirizzare le osservazioni - elemento non verificabile nel caso di spe- cie in quanto il contenuto delle intimazioni non è riprodotto in ricorso - non comporterebbe comunque la nullità dell'atto (Cass. Sez. 5, Sen- tenza n. 12070 del 01/07/2004, Rv. 574000 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 880 del 15/01/2009, Rv. 606090 - 01) e l'even- tuale invalidità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo dalla tempestiva proposizione del ricorso avanti al giudice tri- butario ex art.156 cod. proc. civ..

13. I motivi quinto e sesto - articolati sotto il profilo del vizio motiva- zionale di cui all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - per pre- senza di altri pignoramenti e decisioni favorevoli, oltre che per inter- venuta decadenza e prescrizione, sono inammissibili sotto molteplici profili.

Essi sono in primo luogo generici, privi di riferimenti circostanziati al processo avente ad oggetto i 27 avvisi di pagamento, oltre che aspe- cifici in assenza di indicazione precisa dei capi di decisione di appello censurati e delle ragioni di censura dei relativi capi di motivazione.

In secondo luogo, sotto il profilo sollevato del paradigma processuale del n.5, incappano anche nella preclusione della doppia conforme di cui all'art. 348 ter, quarto e quinto comma,, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ra- gioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova ap- plicazione alle sentenze emesse dall'il settembre 2012 e alle impu- gnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di spe- cie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 28 ottobre 2016.

Il profilo costituisce ulteriore causa di inammissibilità della cen- sura.

14. Alla luce di quanto precede il ricorso dev'essere rigettato e le spe- se di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 13.000,00 Euro per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso pese for .etarie 15%, Iva e Cpa.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10717/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. (già COMPANIE D'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via G Donizetti n.7; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta:a e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domic 'lata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria, n.1236/4/2016 depositata il 28 ottobre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, veniva rigettato l'appello proposto dalla società La Corte [OSCURATO:SOCIETA]., già Companie d'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso la sentenza n. 2065/4/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ge- nova avente ad oggetto 27 avvisi di intimazioni di pagamento di ete- rogeneo contenuto, emessi dall'agente de la riscossione nei confronti della contribuente. 2. Il giudice di prime cure dichiarava per 10 intimazioni il difetto di giurisdizione e, per le altre, relative a crediti erariali, rigettava l'impu- gnazione ad eccezione della quarta intimazione di pagamento, pari ad Euro 52.973,00. Il giudice d'appello in primo luogo dava atto del fatto che sul difetto di giurisdizione si era fo -[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, per il resto, confermava la decisione della CTP. 3. Avverso la sentenza d'appello, con riferimento a 16 delle originarie intimazioni, la contribuente ha proposto -icorso per Cassazione per sei motivi, cui replica l'agente della riscossione con controricorso, che illustra con memoria e ulteriore nota di deposito. Considerato che: 4. In primo luogo, nonostante la formulazione del ricorso al limite del- la radicale inammissibilità per la tecnica di formulazione non chiara, può essere evinto un ordine espositivo cori enucleazione di sei motivi di ricorso, individuabili dal corpo dello 53tesso della narrazione in corri- spondenza di 6 distinte rubriche e ricondLcibili a due paradigmi pro- cessuali: quattro ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. (non applicabilità della sanatoria ex 156 cod. proc. civ. alla notifica degli atti impugnati, non adeguata motivazione delle intimazioni, mancata esposizione analitica dei criteri di computo degli interessi, omessa in- dicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione) e due ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. (presenza di altri pigno- ramenti e decisioni favorevoli, decadenza e prescrizione). 5. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la non a3plicabilità della sanatoria ex 156 cod. proc. civ. e l'inesistenza «della cartella di pagamento quale conseguenza della irregolare notifica», come si legge a pag.5 del ri- corso. 6. Il motivo, che presenta una commistione di argomentazioni sul tema dell'inesistenza della notifica è in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato. Innanzitutto la rubrica della censura fa erroneamente riferimento all'inesisterz3 giuridica della cartella di pagamento, mentre in realtà gli atti impugnati sono - degli originari 27 - ben 16 e non consistono in cartelle di pagamento bensì in inti- mazioni di pagamento, adottate successivamente alla notifica delle sottostanti cartelle, ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. A ciò si aggiunge il fatto che lo svolgimento iniziale del motivo argo- menta circa l'invalidità delle notifiche ex art.26 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 della cartella di pagamento a mezzo posta (pp. 5-7), mentre la sentenza impugnata accerta che nella fattispecie le notifi- che delle intimazioni - si ribadisce, gli unici atti impugnati in questa sede - sono intervenute a mezzo PEC. Inoltre, nella parte in cui, a partire da pag.8, la censura si indirizza effettivamente alla critica dei documenti "nviati a mezzo di posta elet- tronica certificata, non tiene conto dell'insegnamento della Corte reso in tema di atti della riscossione, secondo cui «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di paga- mento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sotto- scritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di se- gno diverso» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 - 01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36462 del 2021). 7. In ogni caso, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, trova anche nel caso di notifica a mezzo PEC applicazione la sanatoria degli eventuali vizi della notifica, quale logica conseguenza del riferi- mento in materia tributaria alle norme sulie notificazioni nel processo civile. Per effetto dell'applicazione del regime delle nullità e delle sa- natorie processuali, la proposizione del ricorso del contribuente pro- duce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di ac- certamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004, Rv. 577521 - 01; conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12007 del 31/05/2011, Rv. 617205 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 8374 del 24/04/2015, Rv. 635171 - 01). Infatti, la notificazione non è un re- quisito di giuridica esistenza e perfezioramento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non de- termina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti ine- quivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Ammini- strazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. In presenza di tempestiva impugnazione che necessariamente ha im- plicato per il contenuto della difesa la conoscenza degli atti di intima- zione di pagamento notificati, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che gli eventuali vizi di notifica siano stati sanati dal compor- tamento processuale della società. 8. Con il secondo motivo - ai fini dell'art.:360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si prospetta la non adeguata motivazione delle intimazioni impugnate e la violazione dell'onere della prova. Con il terzo motivo - agli effetti dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la mancata esposizione analitica, nel corpo del- le intimazioni di pagamento, dei criteri di computo degli interessi do- vuti. 9. Anche con riferimento alle censure in clisamina sussistono plurimi profili di inammissibilità. Come già sopra evidenziato, innanzitutto per difetto di specificità in quanto le censure s;ono dirette ad ottenere un terzo grado di giudizio di merito piuttos.;tc che a censurare la sentenza di appello; quindi, per mancanza di autosufficienza e per investire l'accertamento in fatto compiuto dal giudice d'appello, poiché la CTR ha statuito in merito all'adeguatezza deila motivazione delle intima- zioni e il ricorso non ne riproduce il contenuto, al fine di dimostrare la decisività della censura. Infine, la doglianza non è nemmeno declinata quale vizio motivazionale e deduzione di fatto controverso decisivo e contrario, e di cui non sarebbe stato tenuto conto al fine di impugnare utilmente l'accertamento fattuale suddetto 10. Il terzo motivo in punto di calcolo degl interessi è inoltre affetto, oltre alle ragioni di inammissibilità di cui al punto che precede, da un'ulteriore profilo in quanto largamente generico, dal momento che non individua neppure le rilevanti previsioni di legge, indicate generi- camente come "normativa di riferimento" oggetto della motivazione "della cartella" (rectius delle intimazioni di pagamento), in relazione all'art.7 della legge n.212 del 2000. 11. Con il quarto motivo di ricorso - ex art,360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si censura l'omessa indicazione nelle intimazioni dell'auto- rità cui rivolgersi per l'impugnazione. 12. Il motivo è, come i due precedenti e per le ragioni ivi espresse, affetto da difetto di specificità e di autosufficienza ed è inoltre infon- dato, in quanto l'eventuale mancanza di indicazione dell'organo cui indirizzare le osservazioni - elemento non verificabile nel caso di spe- cie in quanto il contenuto delle intimazioni non è riprodotto in ricorso - non comporterebbe comunque la nullità dell'atto (Cass. Sez. 5, Sen- tenza n. 12070 del 01/07/2004, Rv. 574000 - 01; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 880 del 15/01/2009, Rv. 606090 - 01) e l'even- tuale invalidità sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo dalla tempestiva proposizione del ricorso avanti al giudice tri- butario ex art.156 cod. proc. civ.. 13. I motivi quinto e sesto - articolati sotto il profilo del vizio motiva- zionale di cui all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - per pre- senza di altri pignoramenti e decisioni favorevoli, oltre che per inter- venuta decadenza e prescrizione, sono inammissibili sotto molteplici profili. Essi sono in primo luogo generici, privi di riferimenti circostanziati al processo avente ad oggetto i 27 avvisi di pagamento, oltre che aspe- cifici in assenza di indicazione precisa dei capi di decisione di appello censurati e delle ragioni di censura dei relativi capi di motivazione. In secondo luogo, sotto il profilo sollevato del paradigma processuale del n.5, incappano anche nella preclusione della doppia conforme di cui all'art. 348 ter, quarto e quinto comma,, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente assolto al proprio onere di allegare la "diversità" delle "ra- gioni di fatto" considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 - 03), disposto che trova ap- plicazione alle sentenze emesse dall'il settembre 2012 e alle impu- gnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di spe- cie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 28 ottobre 2016. Il profilo costituisce ulteriore causa di inammissibilità della cen- sura. 14. Alla luce di quanto precede il ricorso dev'essere rigettato e le spe- se di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 13.000,00 Euro per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso pese for .etarie 15%, Iva e Cpa. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13
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