Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:193
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CO0233_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-233/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Danimarca) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, 7, 9 e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale, D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA],
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 giugno 1999, pervenuta in cancelleria il 21 giugno seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione degli artt. 5, 7, 9 e 18 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).
2 Con lettera 14 febbraio 2002, pervenuta in cancelleria il 20 febbraio seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte di voler revocare la sua domanda.
3 Di conseguenza si deve disporre la cancellazione dal ruolo del presente procedimento.
4 Le spese sostenute dai governi danese, olandese e del [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così dispone:
Il procedimento C-233/99 è cancellato dal ruolo della Corte.