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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14074/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e, rispettivamente, il travisamento della prova e l'erronea valutazione di una prova decisiva quanto alla ricostruzione della sua posizione di amministratore di fatto della società nell'interesse della quale è stato commesso il reato fiscale ascritto; Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché già analizzati e disattesi con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata e perché concernenti mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano una alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista il denunciato travisamento della prova (il ricorrente confonde tale concetto con la semplice valutazione delle dichiarazioni del teste Mosso, non illogicamente ritenute attendibili e, peraltro, neppure in contrasto con le prove documentali) né la illogica valutazione delle dichiarazioni della teste Mistichelli; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale per non aver la sentenza esaminato il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma non si confronta con la sentenza impugnata, che, analiticamente ricostruendo i motivi d'appello proposti, non indica anche quello qui dedotto, sicché lo stesso deve ritenersi inammissibilmente proposto, per la prima volta, in sede di legittimità, in violazione della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la sentenza peraltro chiaramente ricostruito in capo all'imputato il profilo di una condotta certamente dolosa e finalizzata all'evasione fiscale, analoga a quella compiuta con riguardo alla gestione di altre società a lui riconducibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R naud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il primo e il secondo motivo, il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione e, rispettivamente, il travisamento della prova e l'erronea valutazione di una prova decisiva quanto alla ricostruzione della sua posizione di amministratore di fatto della società nell'interesse della quale è stato commesso il reato fiscale ascritto; Considerato che si tratta di motivi inammissibili perché già analizzati e disattesi con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata e perché concernenti mere doglianze in punto di fatto, che sollecitano una alternativa rilettura delle fonti probatorie senza che sussista il denunciato travisamento della prova (il ricorrente confonde tale concetto con la semplice valutazione delle dichiarazioni del teste Mosso, non illogicamente ritenute attendibili e, peraltro, neppure in contrasto con le prove documentali) né la illogica valutazione delle dichiarazioni della teste Mistichelli; Rilevato che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale per non aver la sentenza esaminato il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma non si confronta con la sentenza impugnata, che, analiticamente ricostruendo i motivi d'appello proposti, non indica anche quello qui dedotto, sicché lo stesso deve ritenersi inammissibilmente proposto, per la prima volta, in sede di legittimità, in violazione della preclusione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., avendo la sentenza peraltro chiaramente ricostruito in capo all'imputato il profilo di una condotta certamente dolosa e finalizzata all'evasione fiscale, analoga a quella compiuta con riguardo alla gestione di altre società a lui riconducibili; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R naud
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