Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 11586/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5333/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la SENTENZAn. 1133/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA , depositata il01/02/2018 R.G.N. 373/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],responsabile della elaborazione degli stipendi dei dipendenti e dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, inquadrato nel livello A1 la cui posizione era stata riqualificata come livello A, il quale aveva chiesto il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico corrispondente alla qualifica A e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova della pienezza delle mansioni rivendicate in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite da ricondurre, secondo la prospettazione del ricorrente, nell'alveo del nuovo livello A.

3. Ha osservato che l'allegazione del ricorrente - che le mansioni svolte prima e dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano rimaste invariat e qualitativamente e quantitativamente - non c onsentirebbe a fronte dell ’ a vvenuta contestazione di tali fatti da parte del Consorzio, di dimostrare che tra il livello Ae il livello A1 non vi fossero differenze.

In mancanza di prova delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, la Corte di appel lo h a confermato la sentenza di primo grado.

4. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

La causa è stata rinviata all’odierna adunanza camerale a causa di impedimento del relatore per quella precedentemente fissata.

CONSIDERATOCHE

5. Con un unico motivo di ricorso é denunciata la violazione dell'art . 132 n.4 c.p.c..

L' omessa a motivazione su un punto decisivo della controversia.

L'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'articolo 360 primo comma n.5.

5.1. Il ricorrente, nel riepilogare tutto quanto in fatto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha in particolare rammentato che dopo l'approvazione del nuovo regolamento del personale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le mansioni attribuite al ricorrente erano rimaste le medesime e che egli aveva espletato la funzione di responsabile dell'area trattamento economico - uno dei due settori dell'ufficio gestione risorse umane - continuando a rispondere del proprio operato al direttore dell'area amministrativa del Consorzio.

Ha chiarito inoltre che tali mansioni erano state riqualificate come livello A, i n luogo del precedente livello A1.

Ha ribadito che il mutamento era stato meramente nominale e che le mansioni indicate nel certificato di servizio, svolte dal 1982 , coincid eva no con la declaratoria contenuta nell'articolo 21 del nuovo regolamento organico del personale.

Ha sottolineato che in giudizio era stata allegata la determ ina numero 311/DA con la quale egli era stato individuato dal C ommissario Straordinario del Consorzio quale referente unico per la trasmissione all' dei dati economici del personale.

Ha allora osservatoche la Corte di appello aveva trascurato di valutare dati documentali inconfutabili e rilevanti,tutti ritualmente allegati, riguardanti le mansioni apicali espletate all'interno dell'ufficio gestione risorse umane,area trattamento economico, risultanti dal provvedimento commissariale citato.

La nuova configurazione organica dell'area trattamento economico per il quale l'articolo 21 del Regolamento aveva previsto un posto di livello Ain luogo del precedente A1.

Sottolinea che ciò che era stato rivendicato non era l'espletamento di mansioni superiori ma anzi era stato ribadito proprio che le mansioni erano rimaste identiche e che l'attribuzione del livello era connessa solo alla avvenuta riqualificazione del postogià occupato .

Di tanto era risultato avvertito il Tribunale che aveva ritenuto che non vi fosse contestazione tra le parti circa l'identità delle mansioni prima e dopo la riqualificazione tanto che era stato disposto la consulenza contabile.

6. Il ricorso non può essere accolto.

6.1. Osserva il Collegio che la Corte territoriale nella sua motivazione ha dimostratodi aver ben compreso il tenore della domanda formulata dal signor Calderone ed infatti ha fondato il rigetto sul rilievo che il lavoratore, che ne era onerato, non aveva provat o la pienezza delle mansioni riconducibili alla categoria rivendicatasotto il profilo economico. 6.2.

Il giudice di appello ha proceduto ad un attento esame delle allegazioni del ricorrente e, con valutazione di merito a lei riservata, le ha ritenute inadeguate a dimostrare che le mansioni svolte in concreto fossero sussumibili nella qualifica rivendicata.

6.3. La Corte ha fa tto corretta applicazione della regola dell’onere della prova che impone a chi agisca in giudizio per rivendicare il diritto ad un determinato inquadramento di allegare, ancor prima che dimostrare, fatti idonei a consentire al giudice, ove provati, di sussumere le mansioni in concreto svolte e da accertare nel livello di inquadramento rivendicato.

Si deve tenere altresì presente poi che, o ve un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda di essere inquadrato in unaqualifica superiore, non è solo lo svolgimento dell’attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega l’ inquadramento rivendicato (cfr. Cass. n. 12042 del 2004 e 10905 del 2005).

Né può trascurarsi che, a fronte della radicale contestazione da parte del Consorzio del diritto all’inquadramento rivendicato, l’onere della prova era ancor più cogente.Per le ragioni esposte il ricorso, ancor prima che infondato, è inammissibile.

7. Non può essere accolta inoltre la domanda avanzata dal Consorzio di condanna del ricorrente al pagamento delle spese per i gradi di merito compensate tra le parti da entrambi i giudici.

A tal fine infatti il Consorzio avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale e non lo ha fatto.

8. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente, queste vanno poste a suo carico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5333/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la SENTENZAn. 1133/2017 d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA , depositata il01/02/2018 R.G.N. 373/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. La Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],responsabile della elaborazione degli stipendi dei dipendenti e dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, inquadrato nel livello A1 la cui posizione era stata riqualificata come livello A, il quale aveva chiesto il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico corrispondente alla qualifica A e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova della pienezza delle mansioni rivendicate in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite da ricondurre, secondo la prospettazione del ricorrente, nell'alveo del nuovo livello A. 3. Ha osservato che l'allegazione del ricorrente - che le mansioni svolte prima e dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano rimaste invariat e qualitativamente e quantitativamente - non c onsentirebbe a fronte dell ’ a vvenuta contestazione di tali fatti da parte del Consorzio, di dimostrare che tra il livello Ae il livello A1 non vi fossero differenze. In mancanza di prova delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, la Corte di appel lo h a confermato la sentenza di primo grado. 4. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata rinviata all’odierna adunanza camerale a causa di impedimento del relatore per quella precedentemente fissata. CONSIDERATOCHE 5. Con un unico motivo di ricorso é denunciata la violazione dell'art . 132 n.4 c.p.c.. L' omessa a motivazione su un punto decisivo della controversia. L'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti in relazione all'articolo 360 primo comma n.5. 5.1. Il ricorrente, nel riepilogare tutto quanto in fatto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha in particolare rammentato che dopo l'approvazione del nuovo regolamento del personale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le mansioni attribuite al ricorrente erano rimaste le medesime e che egli aveva espletato la funzione di responsabile dell'area trattamento economico - uno dei due settori dell'ufficio gestione risorse umane - continuando a rispondere del proprio operato al direttore dell'area amministrativa del Consorzio. Ha chiarito inoltre che tali mansioni erano state riqualificate come livello A, i n luogo del precedente livello A1. Ha ribadito che il mutamento era stato meramente nominale e che le mansioni indicate nel certificato di servizio, svolte dal 1982 , coincid eva no con la declaratoria contenuta nell'articolo 21 del nuovo regolamento organico del personale. Ha sottolineato che in giudizio era stata allegata la determ ina numero 311/DA con la quale egli era stato individuato dal C ommissario Straordinario del Consorzio quale referente unico per la trasmissione all' dei dati economici del personale. Ha allora osservatoche la Corte di appello aveva trascurato di valutare dati documentali inconfutabili e rilevanti,tutti ritualmente allegati, riguardanti le mansioni apicali espletate all'interno dell'ufficio gestione risorse umane,area trattamento economico, risultanti dal provvedimento commissariale citato. La nuova configurazione organica dell'area trattamento economico per il quale l'articolo 21 del Regolamento aveva previsto un posto di livello Ain luogo del precedente A1. Sottolinea che ciò che era stato rivendicato non era l'espletamento di mansioni superiori ma anzi era stato ribadito proprio che le mansioni erano rimaste identiche e che l'attribuzione del livello era connessa solo alla avvenuta riqualificazione del postogià occupato . Di tanto era risultato avvertito il Tribunale che aveva ritenuto che non vi fosse contestazione tra le parti circa l'identità delle mansioni prima e dopo la riqualificazione tanto che era stato disposto la consulenza contabile. 6. Il ricorso non può essere accolto. 6.1. Osserva il Collegio che la Corte territoriale nella sua motivazione ha dimostratodi aver ben compreso il tenore della domanda formulata dal signor Calderone ed infatti ha fondato il rigetto sul rilievo che il lavoratore, che ne era onerato, non aveva provat o la pienezza delle mansioni riconducibili alla categoria rivendicatasotto il profilo economico. 6.2. Il giudice di appello ha proceduto ad un attento esame delle allegazioni del ricorrente e, con valutazione di merito a lei riservata, le ha ritenute inadeguate a dimostrare che le mansioni svolte in concreto fossero sussumibili nella qualifica rivendicata. 6.3. La Corte ha fa tto corretta applicazione della regola dell’onere della prova che impone a chi agisca in giudizio per rivendicare il diritto ad un determinato inquadramento di allegare, ancor prima che dimostrare, fatti idonei a consentire al giudice, ove provati, di sussumere le mansioni in concreto svolte e da accertare nel livello di inquadramento rivendicato. Si deve tenere altresì presente poi che, o ve un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda di essere inquadrato in unaqualifica superiore, non è solo lo svolgimento dell’attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega l’ inquadramento rivendicato (cfr. Cass. n. 12042 del 2004 e 10905 del 2005). Né può trascurarsi che, a fronte della radicale contestazione da parte del Consorzio del diritto all’inquadramento rivendicato, l’onere della prova era ancor più cogente.Per le ragioni esposte il ricorso, ancor prima che infondato, è inammissibile. 7. Non può essere accolta inoltre la domanda avanzata dal Consorzio di condanna del ricorrente al pagamento delle spese per i gradi di merito compensate tra le parti da entrambi i giudici. A tal fine infatti il Consorzio avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale e non lo ha fatto. 8. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente, queste vanno poste a suo carico e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. LaCorte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
Sentenza Cassazione n. 11586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris