CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1985
Cassazione n. 00758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., piuttosto che per il reato di cui all'art. 712, cod. pen., è generico ed aspecifico in mancanza di qualsiasi effettivo confronto con l'ampia ed argomentata motivazione della Corte di appello, del tutto priva di aporie o manifesta illogicità, assolutamente non omessa, ricostruendo in modo specifico la condotta ascritta sulla base di una serie di elementi obiettivi emersi in giudizio, ritenuti integrativi dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto ascritto, in rapporto di evidente incompatibilità logico giuridica con la richiesta riqualificazione ai sensi dell'art.3.12 cod. pen.; che la motivazione della sentenza impugnata non presenta i vizi lamentati sulla base delle doglianze proposte (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, sulla base delle quali il giudice di merito ha coerentemente ritenuto provata la consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita dell'autovettura oggetto di riciclaggio); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione, rispettivamente, dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., e delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridicamente corrette (pag. 4-5 della sentenza impugnata, in cui l'ipotesi attenuata del riciclaggio viene correttamente esclusa sulla base della gravità del reato presupposto, in ragione della quale la pena applicabile risulta superiore al limite edittale richiesto dalla circostanza, e le circostanze attenuanti vengono invece ritenute inapplicabili per la gravità del fatto e per i precedenti specifici da cui risulta gravato il ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dice